La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede l'incompatibilità da status, cioè a dire si è incompatibili per il solo fatto di trovarsi in una condizione data, che obbliga a scegliere. Un'incompatibilità, quindi, definita a priori, che determina inevitabilmente una scelta rigorosa, conforme alla nostra tradizione normativa. L'elenco presente all'articolo 2 comprende ogni tipo di impiego o incarico pubblico, ogni tipologia di lavoro privato, di attività professionali, incarichi, funzioni;
dalla lista si esclude, però, una categoria: gli imprenditori che non esercitano cariche di gestione e sono, quindi, meri proprietari;
nel corso dell'esame del disegno di legge, a difesa di tale scelta, si è affermato che colui che sia incompatibile, secondo l'articolo 2, può recuperare lo status quo ante, non subendo, dunque, un danno irreversibile, a differenza dell'imprenditore che dovesse privarsi della proprietà;
è falso che i soggetti considerati incompatibili, secondo il disegno di legge in esame, subiscano danni reversibili: un rettore o un preside non recuperano la propria carica, un professore non recupera il suo insegnamento, un dirigente non ritrova le sue funzioni, un professionista non ritrova la sua clientela. Evidentemente il danno c'è ed è costituito da un sacrificio non ristorabile, al contrario dell'imprenditore meramente proprietario che cumula carica di governo e titolarità della proprietà;
è evidente come si tratti di una disciplina pienamente lesiva del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione,
di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 1707-B.
n. 1. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Rizzo, Buemi, Pisicchio, Amici, Boccia, Montecchi.