Allegato A
Seduta n. 268 del 19/2/2003


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(A.C. 3007 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3007 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Tutela del pluralismo).

Sopprimerlo.
3. 1. Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 4. - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. 01. Governo.
(Approvato)