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1. Prima dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserita la seguente rubrica:
2. Dopo l'articolo 11 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserito il seguente Capo:
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per «emittente radiofonica e televisiva locale», ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
b) per «programma d'informazione», il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;
c) per «programma di comunicazione politica», ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni;
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.
2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento delle emittenti radiofoniche e televisive locali presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.
4. Le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione.
5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2, tenuto conto dei pareri previsti dal medesimo comma 2, sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto
del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni.
1. L'Autorità vigila sul rispetto dei princìpi contenuti nel presente capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonché delle disposizioni regolamentari ed attuative emanate dall'Autorità medesima.
2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.
3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.
4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.
1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente capo.
1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8».
3. Prima dell'articolo 12 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserita la seguente rubrica:
Sopprimerlo.
1. 7. Mascia.
Al comma 2, sostituire il capoverso Art. 11-bis con il seguente:
Art. 11-bis. - 1. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle emittenti locali, la Federazione nazionale della stampa e l'Ordine dei giornalisti, redige, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo regolamento che, fermi restando gli obiettivi della parità di trattamento, dell'obiettività e della completezza dell'informazione previsti dalla presente legge, contenga direttive tese a dare nuova attuazione alla medesima legge, per la parte riguardante le emittenti radiofoniche e televisive locali.
2. Le disposizioni previste dal presente Capo sono applicate a tutti i soggetti concessionari, licenziatari o autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive di natura circolare.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere i capoversi Art. 11-ter, Art. 11-quater, Art. 11-quinquies, Art. 11-sexies e Art. 11-septies;
sopprimere gli articoli 2 e 3.
1. 8. Mascia.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo la parola: organizzazioni aggiungere le seguenti: internazionali con rappresentanza in Italia o nazionali, queste ultime.
* 1. 1. Pisicchio.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo la parola: organizzazioni aggiungere le seguenti: internazionali con rappresentanza in Italia o nazionali, queste ultime.
* 1. 5. Rotundo, Sasso, Piglionica, D'Alema, Rossiello, Nicola Rossi, Bonito, Caldarola, Folena.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo la parola: organizzazioni aggiungere le seguenti: internazionali con rappresentanza in Italia o nazionali, queste ultime.
* 1. 13. Lettieri, Carbonella.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo la parola: organizzazioni aggiungere le seguenti: internazionali con rappresentanza in Italia o nazionali, queste ultime.
* 1. 17. Di Gioia.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo la parola: organizzazioni aggiungere le seguenti: internazionali con rappresentanza in Italia o nazionali, queste ultime.
* 1. 26. Tarantino, Lazzari, Amoruso, Sardelli, Canelli, Riccio, Blasi, Tucci, Maggi, Antonio Pepe, Vitali, Villani Miglietta.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo la parola: organizzazioni aggiungere la seguente: nazionali.
1. 20. Lusetti.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che rappresentino almeno il cinque per cento con le seguenti: internazionali, con rappresentanza in Italia, e nazionali, queste ultime che rappresentino almeno il cinque per cento, così come specificato nel comma 2-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il cinque per cento, di cui al comma 2, può essere quantificato, alternativamente, sul numero totale delle emittenti televisive o radiofoniche locali legittimamente
operanti, oppure sull'ascolto globale delle stesse, considerando l'ascolto minuto medio Auditel per le televisioni e l'ascolto ieri Audiradio per le radio.
* 1. 12. Lettieri, Molinari, Carbonella.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che rappresentino almeno il cinque per cento con le seguenti: internazionali, con rappresentanza in Italia, e nazionali, queste ultime che rappresentino almeno il cinque per cento, così come specificato nel comma 2-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il cinque per cento, di cui al comma 2, può essere quantificato, alternativamente, sul numero totale delle emittenti televisive o radiofoniche locali legittimamente operanti, oppure sull'ascolto globale delle stesse, considerando l'ascolto minuto medio Auditel per le televisioni e l'ascolto ieri Audiradio per le radio.
* 1. 16. Di Gioia.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che rappresentino almeno il cinque per cento con le seguenti: internazionali, con rappresentanza in Italia, e nazionali, queste ultime che rappresentino almeno il cinque per cento, così come specificato nel comma 2-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il cinque per cento, di cui al comma 2, può essere quantificato, alternativamente, sul numero totale delle emittenti televisive o radiofoniche locali legittimamente operanti, oppure sull'ascolto globale delle stesse, considerando l'ascolto minuto medio Auditel per le televisioni e l'ascolto ieri Audiradio per le radio.
* 1. 25. Tarantino, Blasi, Tucci, Maggi, Antonio Pepe, Vitali, Villani Miglietta.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: cinque per cento con le seguenti: quindici per cento.
1. 21. Carbonella.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: cinque per cento con le seguenti: dieci per cento.
1. 22. Lusetti.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: delle emittenti radiofoniche e televisive locali con le seguenti: del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste.
* 1. 2. (Testo modificato nel corso della seduta) Pisicchio.
(Approvato)
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: delle emittenti radiofoniche e televisive locali con le seguenti: del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo (medio) o radiofonico di queste.
* 1. 14. (Testo modificato nel corso della seduta) Lettieri, Carbonella.
(Approvato)
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: delle emittenti radiofoniche e televisive locali con le seguenti: del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive
locali o dell'ascolto globale televisivo (medio) o radiofonico di queste.
* 1. 18. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Gioia.
(Approvato)
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: delle emittenti radiofoniche e televisive locali con le seguenti: del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste.
* 1. 27. (Testo modificato nel corso della seduta) Tarantino, Lazzari, Amoruso, Sardelli, Canelli, Riccio, Blasi, Tucci, Maggi, Antonio Pepe, Vitali, Villani Miglietta.
(Approvato)
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: delle emittenti radiofoniche e televisive locali con le seguenti: del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste.
* 1. 9. (Testo modificato nel corso della seduta) Mascia, Giordano.
(Approvato)
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo le parole: televisive locali aggiungere le seguenti: e le organizzazioni internazionali, con rappresentanza in Italia, delle emittenti televisive e radiofoniche.
** 1. 6. Rotundo, Sasso, Piglionica, D'Alema, Rossiello, Nicola Rossi, Bonito, Caldarola, Folena.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo le parole: televisive locali aggiungere le seguenti: e le organizzazioni internazionali, con rappresentanza in Italia, delle emittenti televisive e radiofoniche.
** 1. 3. Pisicchio.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo le parole: televisive locali aggiungere le seguenti: e le organizzazioni internazionali, con rappresentanza in Italia, delle emittenti televisive e radiofoniche.
** 1. 10. Mascia, Giordano.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo le parole: televisive locali aggiungere le seguenti: e le organizzazioni internazionali, con rappresentanza in Italia, delle emittenti televisive e radiofoniche.
** 1. 15. Sinisi, Molinari, Meduri, Lettieri, Carbonella.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo le parole: televisive locali aggiungere le seguenti: e le organizzazioni internazionali, con rappresentanza in Italia, delle emittenti televisive e radiofoniche.
** 1. 19. Di Gioia.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo le parole: televisive locali aggiungere le seguenti: e le organizzazioni internazionali, con rappresentanza in Italia, delle emittenti televisive e radiofoniche.
** 1. 28. Tarantino, Lazzari, Amoruso, Sardelli, Canelli, Riccio, Blasi, Tucci, Maggi, Antonio Pepe, Vitali, Villani Miglietta.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo le parole: televisive locali aggiungere le seguenti: , la Federazione nazionale della stampa e l'Ordine nazionale dei giornalisti.
1. 4. Leoni, Boato, Lusetti.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, dopo le parole: i pareri aggiungere le seguenti: della Federazione nazionale della stampa, dell'Ordine nazionale dei giornalisti e.
1. 31. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: organizzazioni aggiungere le seguenti: internazionali con rappresentanza in Italia o nazionali.
1. 11. Mascia, Giordano.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 4, primo periodo, premettere le parole: La Federazione nazionale della stampa, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e.
1. 32. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 4, secondo periodo, dopo la parola: delibera aggiungere le seguenti: , sentiti i comitati regionali per le comunicazioni,
1. 23. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quater, comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenuto conto dei pareri espressi.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , tenuto conto dei pareri previsti dal medesimo comma 2.
1. 33. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, capoverso Art. 11-quinquies, comma 1, dopo le parole: L'Autorità aggiungere le seguenti: , avvalendosi dei comitati regionali per le comunicazioni.
1. 24. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quinquies, comma 2, primo periodo, dopo le parole: In caso di accertamento aggiungere le seguenti: , con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 10.
1. 29. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Al comma 2, capoverso Art. 11-quinquies, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: l'Autorità aggiungere le seguenti: , sentito il parere del comitato regionale per le comunicazioni competente per territorio.
1. 30. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.