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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fanfani e Castagnetti, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato: Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso.
Avverto che la ripartizione dei tempi è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (vedi calendario).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto altresì che la III Commissione permanente (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Perlini, ha facoltà di svolgere la relazione.
ITALICO PERLINI, Relatore. Signor Presidente, la proposta di legge in esame, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, mira a fornire una risposta adeguata ed equilibrata ad un problema prettamente sociale, quale è quello dell'omissione di soccorso. A causa della indifferenza verso gli altri (condizione emblematica dell'aridità dei valori della nostra società) accade sempre più spesso che a seguito di incidenti stradali muoiano anche persone che si sarebbero potute salvare solamente se fossero state soccorse in tempi rapidi.
È opportuno, comunque, sottolineare che la proposta in esame non vuole - anzi, non può - rappresentare una risposta definitiva a questo problema. Sarebbe, infatti, veramente ingenuo cercare di affidare al legislatore il compito di supplire alla carenza di valori della società. Compito, alquanto arduo, che, nel caso in esame, si dovrebbe sostanziare nel far venire meno un diffuso senso di indifferenza verso gli altri che non è altro che il risultato di una chiusura egoistica della persona umana accompagnata da un disinteresse crescente verso la sofferenza altrui. Il testo in esame, comunque, si basa
sulla esigenza di mandare un segnale di solidarietà da contrapporre alla chiusura egoistica che sempre più caratterizza la società. Si tratta di un segnale che non ha un valore meramente simbolico, in quanto le modifiche di natura sanzionatoria apportate dall'ordinamento hanno, grazie al loro rigore, una adeguata spinta preventiva.
Considerato che si tratta di un provvedimento che la Camera si trova ad affrontare in seconda lettura, l'esame, che svolgerò, sarà limitato alle modifiche introdotte dal Senato al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.
Comunque, sia pure in estrema sintesi, è opportuno richiamare le linee guida del provvedimento. Esso si compone di 3 articoli. L'articolo 1, che il Senato non ha modificato, inasprisce, al fine di riaffermare il valore della solidarietà, di cui parlavo prima, la pena del reato di omissione di soccorso, consistente nel non dare immediato avviso all'autorità qualora si trovi abbandonato o smarrito un minore di anni dieci o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, «per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa». Alla reclusione fino a tre mesi si sostituisce, quindi, quella fino ad un anno e alla multa fino a seicentomila lire si sostituisce quella fino a 2.500 euro. Si tratta di un aumento di pena simbolico più che concreto, poiché la norma penale modificata, di fatto, non trova alcuna applicazione.
L'articolo 2, che interviene sull'articolo 189 del codice della strada riguardante l'omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale, è stato invece modificato dal Senato.
In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a), della proposta di legge, modifica il comma 5 dell'articolo 189, prevedendo che, in caso di incidente dal quale derivino solo danni alle cose, qualora non si ottemperi all'obbligo di fermarsi, alla sanzione amministrativa pecuniaria (oscillante da 250 a 1.000 euro e raddoppiata rispetto all'attuale) si deve accompagnare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a due mesi, nel caso in cui il danno sia tanto grave da rendere necessaria la revisione del veicolo.
In sostanza il Senato ha emendato il testo approvato dalla Camera precisando che tale sanzione si applica solo se l'incidente è causato da una condotta colposa di particolare gravità del conducente che successivamente non si ferma. Dai lavori preparatori del Senato si evince che tale precisazione sarebbe giustificata dall'esigenza di commisurare la sanzione non tanto all'entità dei danni subiti dai veicoli coinvolti, quanto all'elemento soggettivo. Tuttavia, la Commissione di questa Camera ha preferito tornare sul testo già approvato e, quindi, modificare il testo trasmesso dal Senato, in quanto si è ritenuto che la valutazione della particolare gravità della condotta colposa non si baserebbe su parametri sufficientemente certi, sostanziandosi, di fatto, nel conferimento all'autorità amministrativa di un potere discrezionale dai confini alquanto indefiniti.
Per quanto riguarda colui che non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, la lettera b) dell'articolo 2, come modificata dal Senato, riscrive il comma 6 dell'articolo 189, trasformando l'attuale pena della reclusione fino a 4 mesi, nella reclusione da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni. Al fine di meglio uniformare la pena prevista al quadro sanzionatorio generale dell'ordinamento (anche in riferimento a provvedimenti approvati recentemente da un solo ramo del Parlamento), in Commissione si è ritenuto opportuno portare nuovamente a tre anni la pena massima.
Inoltre, il Senato ha previsto che la pena stessa possa essere aumentata se l'incidente è causato da una condotta colposa del conducente particolarmente grave. Anche in questo caso e per le ragioni già sopra esposte, la Commissione ha preferito eliminare qualsiasi riferimento alla particolare gravità della condotta colposa. Così come già previsto dal testo approvato dalla Camera, il conducente
incorrerà anche nella sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni.
Infine, il Senato ha disposto l'applicabilità delle misure cautelari del «divieto di espatrio» (articolo 281 del codice di procedura penale), «obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria» (articolo 282 del codice di procedura penale); «allontanamento dalla casa familiare» (articolo 282-bis del codice di procedura penale), «divieto e obbligo di dimora» (articolo 283 del codice di procedura penale), «arresti domiciliari» (articolo 284 del codice di procedura penale) nonché la procedibilità dell'arresto, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale e dei limiti di pena previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale
Il testo approvato dalla Camera consentiva l'applicazione, in generale, di tutte le misure cautelari coercitive (di cui al titolo I, capo II del libro IV del codice di rito). Con tale previsione si includevano quindi anche le ipotesi di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, che il testo approvato dal Senato esclude. Rispetto al testo approvato dal Senato, in Commissione giustizia si è eliminata la possibilità di applicare la misura dell'allontanamento dalla casa familiare prevista dall'articolo 282-bis del codice di procedura penale dal momento che tale misura, genericamente collegata al compimento di reati contro la famiglia e i minori, non appare conciliabile con il reato di omissione di soccorso.
La lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 7 dell'articolo 189 del codice della strada, cioè, in caso di non ottemperanza all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, la Camera aveva previsto la reclusione fino a 4 anni, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni. Il Senato ha modificato l'entità della sanzione prevedendo la reclusione da 6 mesi a 2 anni, quindi stabilendo un minimo e diminuendo in maniera rilevante la pena. Anche in questo caso si è ritenuto opportuno aumentare la pena massima portandola a tre anni confermando la previsione minima stabilita dal Senato.
Inoltre, il Senato ha inserito nel comma 1 dell'articolo 2 la lettera d). Si tratta di una novità condivisa in Commissione da tutti i gruppi in quanto incentiva coloro che non hanno prestato soccorso a ravvedersi.
Con tale previsione, che la Commissione ha modificato sotto un profilo meramente formale, viene aggiunto un comma (8-bis) all'articolo 189 del codice della strada, che precisa che le misure cautelari coercitive e l'arresto (di cui al comma 6) non si applicano a colui che - pur non fermatosi a prestare soccorso - si metta a disposizione della polizia giudiziaria entro 24 ore dall'incidente.
Le modifiche portate dalla Commissione giustizia al testo approvato dal Senato si uniformano, quindi, all'esigenza di inserire l'omissione di soccorso, e le pene previste, in un quadro sanzionatorio già ben determinato, per non creare disfunzioni che potrebbero avere effetti negativi.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.
ROBERTO RUTA. Signor Presidente, faccio riferimento a quanto detto poc'anzi dal relatore per ricordare come, in effetti, il Senato abbia apportato al testo in esame una serie di modifiche; tali modifiche sono state prese in considerazione dalla Commissione giustizia, la quale, però, ha ritenuto opportuno tornare al testo così come approvato in prima lettura alla Camera dei deputati. Ciò non perché ci si sia innamorati delle nostre idee rispetto a quelle del Senato, ma semplicemente per i motivi testé evidenziati dal relatore.
Annuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo della Margherita al presente provvedimento; il senso di questa iniziativa legislativa è quello di incidere, in particolar modo, sull'articolo 189 del codice della strada, il cui titolo V recita, non a caso, «norme di comportamento». Effettivamente di questo si tratta ed è questa la ragione per la quale ci si è impegnati in questa volontà riformatrice.
Lo si è detto anche durante il primo dibattito in materia svoltosi alla Camera: questa società - mi riferisco al caso specifico dell'Italia - ha accettato, consapevolmente o inconsapevolmente, il rischio derivante dall'uso di motoveicoli e di altri mezzi per la mobilità su strada. Quello relativo alla mobilità su strada è un rischio che ha un costo sociale elevatissimo, lo ripeto, un costo sociale elevatissimo. Tale rischio è considerato ormai implicito nella nostra vita quotidiana ed è un tipico esempio di ciò che non viene più detto: basta pensare che nei telegiornali, anche quelli locali, non si racconta più dei feriti causati dagli incidenti stradali. Questi fatti non sono considerati più notizia! Anche i telegiornali locali danno tali notizie solo se vi sono morti! Anzi, a volte lo fanno solo se vi sono più vittime, altrimenti non ne danno affatto notizia, tanto è diventato tragicamente normale, nella nostra vita quotidiana, trovarsi di fronte a tali avvenimenti.
Tutto ciò, oltre a rappresentare un fenomeno sul quale va svolta indubbiamente una riflessione, ha molto opportunamente indotto (il testo presentato recava anche la firma del capogruppo della Margherita, onorevole Castagnetti, oltre a quella dell'amico Fanfani) a considerare un fatto: tra le vittime della strada - rappresentate anche dai tanti feriti, dai tanti invalidi, dalle tante persone che subiranno gli effetti dell'incidente per il resto della propria vita - ve ne sono alcune che potrebbero essere salvate semplicemente andando ad incidere, modificandolo, sul comportamento degli automobilisti in caso, appunto, di incidente. Vi sono infatti tante persone che potrebbero essere salvate qualora venisse loro immediatamente prestato soccorso e qualora, altrettanto immediatamente, si facesse di tutto per rendere loro fruibile l'accesso al servizio sanitario.
In questo senso, che cosa si è fatto? Innanzitutto, si è inasprita la pena, al fine di migliorare il comportamento in caso di incidente ed affinché vi sia un'attivazione immediata. Ovviamente, è necessario che il Governo si faccia promotore di una campagna di sensibilizzazione, anche pubblicizzando queste nuove norme; in caso contrario, la gente non ne verrà a conoscenza. Il Governo deve pubblicizzare, insieme all'inasprimento della pena per un comportamento eventualmente omissivo, anche un'altra norma accessoria, ossia la sospensione della patente inserita nel comma 7 dell'articolo 189, come opportunamente ricordato. Chiunque non ottemperi all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, secondo il testo approvato originariamente dalla Camera, non solo è punito con la reclusione non più a 12 mesi ma fino a quattro anni (ovviamente lasciando al giudice la valutazione della singola fattispecie), ma subisce anche la sanzione della sospensione della patente per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni. Credo che fare sapere questo agli italiani sia ancora più persuasivo e ritengo che questa pena accessoria, probabilmente, diventerà la pena principale.
Infatti, nel nostro modus vivendi è quasi inimmaginabile per l'assoluta stragrande maggioranza degli italiani non avere la disponibilità di un autoveicolo con cui muoversi liberamente; sapere che per un anno e mezzo o che per un periodo non superiore a cinque anni non si potrà utilizzare la macchina credo sia il deterrente più chiaro e più forte. Tale sanzione è prevista come pena accessoria e credo che occorra rendere note queste disposizioni non appena questo testo diventerà legge, anzi prima ancora che entri in vigore. Occorre far sapere agli italiani che non è accettabile il comportamento di provocare in qualche misura, dolosamente o colposamente, un incidente (nel caso del dolo, forse, siamo nell'ambito di un'altra
fattispecie). Tuttavia, anche nel caso di colpa, di guida imprudente, di colpa grave, se accade, pur non volendo, di procurare un incidente a danno di persone, vi è l'esigenza di doversi assolutamente fermare. Infatti, in questo testo è anche inserita una legislazione premiale: non si dice che chi si ferma viene arrestato e, quindi, va addirittura in galera. Abbiamo escluso appositamente questa ipotesi: chi si ferma a prestare soccorso certamente non verrà arrestato e non verrà fermato, anche se ciò potrebbe essere previsto nell'ipotesi di flagranza di reato. Ciò perché quel comportamento viene giudicato dall'ordinamento giuridico positivamente, pur essendo consapevoli che lo stesso comportamento che ha causato il danno ha provocato un dolore, dei feriti e quant'altro.
Se così è, spero che il provvedimento in discussione venga approvato da Camera e Senato nel più breve tempo possibile, altrimenti si rischia di far passare del tempo quando il problema in Italia è di enorme portata. Non a caso, purtroppo, aumenta in modo cospicuo il numero degli iscritti alle associazioni delle vittime della strada, loro malgrado. Credo, allora, che questa normativa serva a dare una certezza ed un insegnamento; credo sia un motivo di educazione, di vita, di solidarietà anche ordinamentale che serve ovviamente a migliorare il nostro grado di civiltà.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali sulle modifiche introdotte dal Senato.
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