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La legge stabilisce che entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002) devono essere adottati i decreti legislativi di attuazione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente, e che gli schemi dei decreti siano trasmessi al Parlamento per il parere dei competenti organi parlamentari, che deve essere espresso entro quaranta giorni, al termine dei quali i decreti sono emanati;
i Paesi dell'Unione europea dovranno attuare, entro il 2 dicembre 2003, la direttiva 2000/78/CEE del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione e per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
tale direttiva vieta la discriminazione fondata su religione o convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale, prevedendo disposizioni e misure antidiscriminatorie, strumenti giudiziali ed extragiudiziali;
la direttiva definisce la nozione di discriminazione, vietando sia la discriminazione diretta (trattamento meno favorevole in una situazione piuttosto che in un'altra analoga), che quella indiretta (situazione in cui una disposizione o un criterio apparentemente neutri possono mettere in svantaggio alcune persone per le ragioni indicate);
la direttiva si applica a tutte le persone nei settori pubblico e privato e attiene a: accesso al lavoro (compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione), promozione, accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione, perfezionamento e riqualificazione professionale, occupazione e condizioni di lavoro, retribuzione, condizioni di licenziamento, affiliazione e attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in un'organizzazione professionale;
la direttiva prevede, tra le altre cose, che gli Stati membri adottino le misure per l'abrogazione delle disposizioni normative contrarie al principio della parità di trattamento e per la modificazione o la dichiarazione di nullità di tutte le disposizioni dei contratti collettivi, contratti di lavoro, regolamenti aziendali, regole relative al lavoro autonomo, alle organizzazioni dei datori e dei lavoratori contrarie al principio della parità di trattamento;
è previsto come termine per l'attuazione della direttiva la data del 2 dicembre 2003;
la legge 1o marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), ha conferito la delega al Governo per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CEE (e della direttiva «gemella» 2000/43/CEE).
la legge delega non contiene alcun criterio direttivo o principio particolare al quale il Governo si debba attenere per l'attuazione della direttiva 2000/78/CEE -:
se e quali iniziative stia assumendo al fine di formalizzare e di introdurre nel nostro ordinamento i principi contenuti e gli obiettivi indicati dalla direttiva e se non ritenga, così come previsto dalla direttiva, di dover avviare il confronto e il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, nonché l'introduzione di regole antidiscriminatorie negli ambiti di applicazione della direttiva. (3-01921)
(11 febbraio 2003)