Allegato A
Seduta n. 264 del 12/2/2003


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(A.C. 3387 ed abb. - Sezione 5)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale).

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel


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rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il princìpio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.


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PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale).

Sopprimerlo.
* 1. 12. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Sopprimerlo.
* 1. 13. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 1. 66. Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli, Villetti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. (Modifiche ed integrazioni alla legge 10 febbraio 2000, n. 30). - 1. Alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
all'articolo 1:
1) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria e si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il sistema educativo di istruzione e formazione professionale viene realizzato dalle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel quadro delle disposizioni stabilite dal decreto di cui al comma 3-ter»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'obbligo scolastico, che inizia al terzo anno della scuola dell'infanzia e termina al secondo anno della scuola secondaria e comunque al quindicesimo anno di età, è adempiuto esclusivamente nel sistema educativo di istruzione. È garantita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, la continuità curricolare fra la scuola dell'infanzia e la scuola di base.»;
3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. I sistemi educativi, statale e regionale, di cui al comma 1, hanno pari dignità culturale, educativa e formativa e rilasciano diplomi che danno accesso all'università. Sono garantiti i passaggi da un sistema all'altro, mediante iniziative didattiche volte all'acquisizione di una'apposita preparazione finalizzata alla nuova scelta.
3-ter. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni rese dai sistemi educativi. Il decreto riguardante il sistema educativo di istruzione e formazione professionale è emanato previa intesa con la suddetta Conferenza unificata.»;

b)
all'articolo 6:
1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. La riforma della scuola di base entra in vigore dall'anno scolastico 2003-2004 sulla base delle delibere che la Camera dei deputati e il Senato hanno adottato con l'approvazione del programma quinquennale di attuazione presentato dal Governo.
1-bis. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, entra in vigore per i curricoli


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della scuola di base il regolamento già approvato dal Consiglio dei ministri in data 10 maggio 2001, previo parere favorevole del Consiglio di Stato.
1-ter. La riforma della scuola secondaria entra in vigore dall'inizio dell'anno scolastico 2003-2004.
1-quater. Nell'anno scolastico 2003-2004, nella fase di predisposizione dei nuovi curricoli, nella scuola secondaria sono attuate forme di sperimentazione dei nuovi programmi, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.»;
2) al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «parere», sono inserite le seguenti: «della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e»;
3) il comma 8 è sostituito dai seguenti:
«8. I titoli universitari e i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono disciplinati dal regolamento emanato in data 4 giugno 2001, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 8 e dall'articolo 9, comma 2.
8-bis. I titoli universitari e i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola dell'infanzia e i titoli universitari e i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale regolamento determina in particolare, in coerenza con quanto disposto al comma 8: l'istituzione, per gli insegnanti di ognuno dei due ordini scolastici, di un apposito corso di specializzazione, articolato per la scuola secondaria in indirizzi corrispondenti ad ampi raggruppamenti di discipline; la collocazione di tali corsi di specializzazione, unitamente al corso disciplinato dal regolamento di cui al comma 8, in una apposita struttura didattica, di ateneo o interateneo, che sostituisce la già prevista scuola di specializzazione; il numero di crediti formativi universitari relativi a ognuno di tali corsi, anche differenziati in relazione agli indirizzi, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999; i criteri generali per l'attribuzione dei crediti stessi alle diverse tipologie di attività formative, fermo restando che gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica; la validità del titolo ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306: le norme transitorie per i laureati nel corso quadriennale di scienze della formazione primaria, indirizzo scuola materna.
8-ter. Con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i princìpi e criteri direttivi di cui ai commi precedenti. Per garantire gli aspetti comuni nella formazione di tutti gli insegnanti, le attività relative a tale formazione si svolgeranno in parte negli istituti stessi e in parte nelle università, sulla base di convenzioni comprensive di intese relative al rilascio dei titoli.
8-quater. Nella fase transitoria, per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione al


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l'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche o di conservatorio di musica o istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento dei diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito».
1. 67. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sopprimere il comma 1.
1. 14. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: Al fine di favorire fino a: princìpi sanciti dalla Costituzione, il Governo con le seguenti: Il sistema nazionale della pubblica istruzione, fondato sui princìpi di democrazia, pluralismo e laicità, è realizzato in conformità alle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e in attuazione dei princìpi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo fatta a New York il 10 dicembre 1948, in particolare dall'articolo 26, dal Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, in particolare dagli articoli 13, 14 e 15, e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, in particolare dall'articolo 18. Il Governo.
* 1. 15. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: Al fine di favorire fino a: princìpi sanciti dalla Costituzione, il Governo con le seguenti: Il sistema nazionale della pubblica istruzione, fondato sui princìpi di democrazia, pluralismo e laicità, è realizzato in


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conformità alle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e in attuazione dei princìpi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo fatta a New York il 10 dicembre 1948, in particolare dall'articolo 26, dal Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977,n. 881, in particolare dagli articoli 13, 14 e 15, e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, in particolare dall'articolo 18.
* 1. 68. Capitelli, Sasso, Martella, Carli, Bimbi, Colasio, Rusconi, Volpini.

Al comma 1, sostituire le parole: e la valorizzazione con le seguenti: del livello d'istruzione dei cittadini, lo sviluppo qualitativo e l'innovazione della formazione professionale, nella prospettiva della realizzazione e della valorizzazione di tutte le potenzialità.
1. 61. Colasio, Bimbi, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, sostituire le parole: la valorizzazione della persona umana con le seguenti: la formazione dell'uomo e del cittadino.
1. 16. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, dopo le parole: della persona umana aggiungere le seguenti: e di costruire i valori di cittadinanza mondiale, europea e nazionale.
* 1. 1. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: della persona umana aggiungere le seguenti: e di costruire i valori di cittadinanza mondiale, europea e nazionale.
* 1. 70. Sasso.

Al comma 1, dopo le parole: della persona umana aggiungere le seguenti: e la formazione del cittadino.
1. 17. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle differenze fino a: secondo i princìpi con le seguenti: nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e dei relativi ordinamenti, e secondo i princìpi di libertà, laicità e pari opportunità.
* 1. 60. Villetti, Intini, Buemi.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle differenze fino a: secondo i princìpi con le seguenti: nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e dei relativi ordinamenti, e secondo i princìpi di libertà, laicità e pari opportunità.
* 1. 69. Capitelli, Sasso, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere le parole: e delle scelte educative della famiglia.
** 1. 18. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere le parole: e delle scelte educative della famiglia.
** 1. 19. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.


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Al comma 1, sostituire le parole a: della cooperazione fino a: dalla Costituzione con le seguenti: dei princìpi sanciti dalla Costituzione, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo del rafforzamento della funzione della scuola in quanto comunità educativa, fondata sul rapporto docente-discente, sulla cooperazione con i genitori, sull'integrazione tra tutte le competenze educative e di governo che la compongono, sul coordinamento tra le autonomie scolastiche e le istituzioni presenti nel territorio, nel rispetto delle differenze culturali che vi afferiscono.
1. 62. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, sostituire le parole: in coerenza con il principio di autonomia con le seguenti: nel pieno rispetto dell'autonomia.
1. 20. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole: il principio di autonomia con le seguenti: le leggi e gli ordinamenti che regolano l'autonomia.
1. 71. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, dopo le parole: sanciti dalla Costituzione aggiungere le seguenti: e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
1. 2. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Sasso.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato fino alla fine del comma con le seguenti: il Governo presenta, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, dei comuni e delle province e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più disegni di legge per la definizione delle norme generali dell'istruzione.
1. 24. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato fino alla fine del comma con le seguenti: il Governo presenta, sulla base dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, dei comuni e delle province e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più disegni di legge per la definizione delle norme generali dell'istruzione.
1. 23. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato fino a: livelli essenziali con le seguenti: il Governo presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, dei comuni e delle province e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più disegni di legge per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli.
1. 22. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole: decreti legislativi con le seguenti: disegni di legge.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: decreti legislativi con le seguenti: disegni di legge.
1. 25. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e dei livelli essenziali fino alla fine del comma.
1. 26. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.


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Sopprimere il comma 2.
* 1. 27. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 28. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: decreti legislativi con le seguenti: disegni di legge.
1. 29. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: obbligatorio.
1. 30. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
1. 31. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: decorso tale termine fino alla fine del comma.
* 1. 32. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: decorso tale termine fino alla fine del comma.
* 1. 33. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 3.
** 1. 34. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 3.
** 1. 35. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: di interventi finanziari, inserire le seguenti: previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, .
1. 36. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, alinea, dopo la parola: sottoporre aggiungere le seguenti: , entro i successivi novanta giorni, .
1. 72. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: del Consiglio dei ministri con le seguenti: delle Camere.
1. 73. Bellillo, Grignaffini, Bulgarelli, Colasio, Villetti, Bimbi, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: , previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
1. 37. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.


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Al comma 3, lettera a), dopo le parole: con la loro aggiungere la seguente: completa.
1. 38. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: lo sviluppo con le seguenti: il pieno sviluppo.
1. 39. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
1. 40. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, aggiungere le seguenti: con particolare attenzione per lo studio dei sistemi operativi e dei software cosiddetti open source, ovvero di quelli nei quali il codice sorgente è noto e modificabile, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e per trasmettere l'etica della condivisione collettiva e pubblica delle invenzioni intellettuali.
1. 3. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).
1. 41. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'istituzione di opportuni meccanismi volti ad incentivare attività di ricerca e di studio del personale medesimo.
1. 4. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) della fruizione da parte del personale docente di periodi sabbatici per motivi di studio e ricerca.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 8. - (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».

c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 42. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).
1. 43. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.


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Al comma 3, sopprimere la lettera g).
1. 44. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, sopprimere la lettera h).
1. 45. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, sopprimere la lettera i).
1. 46. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, lettera i), premettere le parole: dell'individuazione dei disturbi di apprendimento nei primi due anni della scuola primaria e.
1. 63. Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia, Santagata.

Al comma 3), lettera i), sostituire le parole da: di orientamento fino alla fine della lettera con le seguenti: contro la dispersione scolastica al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio nel rispetto del dettato costituzionale.
1. 47. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: dispersione scolastica aggiungere le seguenti: , per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:
ART. 8. - (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».

c)
all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 48. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: dispersione scolastica aggiungere le seguenti: , per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.
1. 49. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, lettera i), sopprimere le parole da: e per assicurare fino alla fine del comma.
1. 50. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione con le seguenti: il diritto di conseguire qualificati livelli formativi.
1. 51. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.


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Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:
i-
bis) degli interventi per la realizzazione dell'integrazione scolastica delle persone in situazioni di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

i-
ter) degli interventi per la realizzazione della scolarizzazione dei minori stranieri e degli immigrati per la promozione dell'educazione interculturale.
1. 74. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-
bis) degli interventi per la realizzazione dell'integrazione scolastica delle persone in situazioni di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
1. 64. Carra, Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-
bis) degli interventi per la realizzazione della scolarizzazione dei minori stranieri e degli immigrati per la promozione dell'educazione interculturale.
1. 65. Carra, Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 3), sostituire la lettera l) con la seguente:
l)
dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, anche mediante lo sviluppo della formazione degli adulti e dei lavoratori.
1. 52. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, lettera m), sostituire le parole: di adeguamento delle strutture di edilizia con le seguenti: a sostegno di iniziative per l'edilizia.
1. 53. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, lettera m), sostituire le parole: di adeguamento delle strutture di edilizia con le seguenti: per la realizzazione di piani di intervento nell'edilizia.
1. 54. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: con la predisposizione di strumenti amministrativi atti a rendere tempestivo l'utilizzo delle risorse.
1. 5. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
n)
dell'estensione della scuola statale dell'infanzia su tutto il territorio nazionale.
1. 6. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
n)
dell'estensione e del potenziamento degli insegnamenti di lingue comunitarie, a partire dall'inglese, in tutti gli ordini e gradi di istruzione.
1. 7. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
n)
dell'insegnamento obbligatorio della musica e della cultura musicale classica,


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moderna e contemporanea in tutti gli ordini e gradi di istruzione.
1. 8. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
n)
del potenziamento dell'apertura degli edifici scolastici per tutta la giornata, con particolare riferimento all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.
1. 9. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
n)
del sostegno alla progettualità di associazionismo e terzo settore, con particolare riferimento alle associazioni di genitori, nel senso della valorizzazione degli spazi scolastici e dell'arricchimento dell'offerta formativa.
1. 10. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
n)
del potenziamento del diritto allo studio e alla cultura in senso lato, prevedendo sostegni, sgravi, «carte studenti» per tutte le spese che possono consentire il raggiungimento di un credito scolastico, e per la fruizione e produzione artistica e musicale degli studenti e delle studentesse.
1. 11. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma, 3 dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n)
degli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap e degli alunni stranieri.
1. 55. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 4.
* 1. 56. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Sopprimere il comma 4.
* 1. 57. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'effettiva attuazione della presente legge e delle successive norme attuative è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un'apposita relazione presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 58. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: Norme generali sull'istruzione.
1. 59. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Finalità del sistema nazionale della pubblica istruzione). - 1. La scuola è una comunità educante e formativa finalizzata alla formazione del cittadino, al pieno sviluppo della persona umana e della sua dignità, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere.
2. La scuola è finalizzata altresì a porre tutti gli individui in grado di esercitare i fondamentali diritti di cittadinanza, quali partecipare e contribuire in modo consapevole ed effettivo alla vita, allo sviluppo, alla trasformazione della società, svolgere


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un lavoro corrispondente alle proprie capacità. A tali fini, ponendosi come luogo insostituibile di socialità, essa realizza attività per lo sviluppo della cittadinanza attiva e responsabile, informata ai princìpi della libertà, dell'uguaglianza, della pace, del rispetto dei diritti umani e della tolleranza e ai valori democratici e antifascisti della Costituzione.
3. La scuola rispetta i ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra tutte le componenti della comunità educante.
4. La scuola fonda il suo progetto e la sua azione educativa principalmente sulla qualità delle relazioni tra insegnante e studente e riconosce la libertà di insegnamento e il diritto di apprendimento.
1. 01. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Offerta formativa della scuola dell'infanzia e obbligo all'istruzione). - 1. La Repubblica assicura la generalizzazione e la qualificazione dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia. A tal fine, garantisce a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre e i sei anni il diritto di frequentare la scuola dell'infanzia, che ha durata triennale.
2. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola di base.
3. Per le finalità di cui al cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di 200 milioni di euro per l'anno 2003 e di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2003 e in 1.000 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:

a)
l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b)
sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
7) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
9) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 02. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Villetti, Bellillo, Bulgarelli, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Rusconi.


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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Qualificazione dell'offerta formativa). - 1. Al fine di qualificare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione, la dotazione del Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2003 e di 1.750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, con le seguenti finalizzazioni:

a)
l'offerta formativa della scuola dell'infanzia e obbligo all'istruzione, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

b)
l'istruzione e la formazione continue, nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

c)
la formazione continua dei docenti, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2003 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Per le finalità di cui al cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di 200 milioni di euro per l'anno 2003 e di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 350 milioni di euro per l'anno 2003 e di 1.750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:

a)
l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b)
sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
7) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
9) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 03. Colasio, Bulgarelli, Grignaffini, Villetti Bellillo, Bimbi, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Istruzione e formazione continue). - 1. L'accesso all'istruzione e alla formazione sono garantiti a tutti lungo tutto l'arco della vita, quali diritti all'apprendimento


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e all'acquisizione di competenze specifiche per la realizzazione della piena cittadinanza.
2. Per le finalità di cui al cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2003 e di 500 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2003 e in 500 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004, si provvede mediante le risorse finanziarie risultanti dai risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:

a)
l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b)
sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
7) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
9) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 04. Villetti, Bulgarelli, Colasio, Bellillo, Grignaffini, Bimbi, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Formazione continua dei docenti). - 1. La Repubblica assicura ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado percorsi di formazione idonei a garantirne il costante aggiornamento.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dei docenti di ogni ordine e grado prevedono forme idonee a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di fruire di idonei periodi di aspettativa retribuita per motivi di studio e organizzando corsi di formazione e aggiornamento anche in collaborazione con le università.
3. Per le finalità di cui al cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di 50 milioni di euro per l'anno 2003 e di 250 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2003 e in 250 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004, si provvede mediante le risorse finanziarie risultanti dai risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:

a)
l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b)
sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:


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1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
7) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
9) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 05. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Bellillo, Colasio, Bimbi, Carra, Villetti, Bulgarelli, Volpini, Rusconi.