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1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.
2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.
3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Sono regolarmente iscritti gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.
1-bis. Sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria, gli esami sostenuti dagli studenti di cui al comma 1 e i relativi crediti formativi.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
1. 1. Brusco, Titti De Simone, Ranieli, Lettieri.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali gli organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai predetti corsi.
1-bis. Sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria vigente, gli esami sostenuti dagli studenti di cui al comma 1.
1. 2. Bellillo, Maura Cossutta.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono considerati regolarmente iscritti ai corsi di diploma universitario o di laurea per gli anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003 gli studenti che, a seguito di ricorso avverso gli atti preclusivi delle iscrizioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, siano stati iscritti con riserva ai corrispondenti corsi di diploma universitario o di laurea, e conseguentemente sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria, gli esami eventualmente sostenuti e i relativi crediti formativi maturati.
1. 3. Ranieli, Volontè, Giuseppe Drago, Dorina Bianchi, Mazzoni, Cozzi, D'Agrò, Tabacci, Ciro Alfano, Mereu, Giuseppe Gianni, Savo, Bellillo, Biondi.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Agli studenti iscritti con riserva nell'anno accademico 2000-2001 ai corsi di diploma universitario o di laurea di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, le università consentono l'iscrizione al secondo anno, o ai successivi, per gli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1-bis. Sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria, gli esami sostenuti dagli studenti di cui al comma 1 e i relativi crediti formativi.
1. 4. Titti De Simone, Lettieri.
Al comma 1, sostituire le parole da: di laurea fino alla fine del comma con le seguenti: di diploma universitario o di laurea, e che abbiano sostenuto con successo almeno un esame di profitto, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001 consentono per l'anno accademico 2001-2002 l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 5. Mario Pepe.
Al comma 1, dopo le parole: atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi, aggiungere le seguenti: di diploma universitario.
1. 11. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire le parole da: nell'anno accademico 2000-2001 fino a: nelle disposizioni con le seguenti: negli anni accademici 2000-2001 e 2001-2002, consentono l'iscrizione rispettivamente per gli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno degli stessi corsi di laurea.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: per l'anno accademico 2001-2002 con le seguenti: per gli anni accademici 2001-2002 o 2002-2003.
1. 8. Saia.
Al comma 1, sostituire le parole da: per l'anno accademico 2001-2002 fino a: legge 2 agosto 1999, n. 264 con le seguenti: per gli anni accademici 2001-2002 o 2002-2003, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo o al terzo anno dei relativi corsi di laurea.
Conseguentemente, al comma 3:
a) sostituire le parole: per l'anno accademico 2001-2002 con le seguenti: per gli anni accademici 2001-2002 o 2002-2003;
b) dopo le parole: al secondo aggiungere le seguenti: o al terzo.
1. 7. Perrotta.
Al comma 1, sostituire le parole da: di altro corso fino a: legge 2 agosto 1999, n. 264 con le seguenti: del relativo corso.
1. 6. Catanoso, Fatuzzo, Meroi, La Starza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli studenti di cui al comma 1 che nelle graduatorie per l'anno accademico 2001-2002 risultino in posizione utile per l'ammissione ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultino iscritti nell'anno accademico 2000-2001 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. Per l'anno accademico 2000-2001, è autorizzata l'utilizzazione dei posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero, rimasti non utilizzati in varie sedi e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta, in favore degli studenti italiani esclusi per mancanza di posti utilizzando lo scivolo delle graduatorie di merito. Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2002.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
al comma 3, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge.
1. 9. Martella, Sasso, Grignaffini, Tocci, Capitelli, Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. A decorrere dall'anno accademico 2003-2004, l'accesso ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene su base nazionale, tramite lo svolgimento di prove di ammissione, che, per ogni tipologia di corso, si svolgono contemporaneamente su tutto il territorio nazionale e danno luogo alla formazione di un'unica graduatoria, da cui attingono gli atenei per la copertura dei posti disponibili. Le modalità e i contenuti delle prove di ammissione sono determinati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
1. 01. Mario Pepe.