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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titti De Simone ed altri: Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico
2000-2001; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Grillo; Catanoso ed altri; Bellillo; Perrotta e Gioacchino Alfano.
La ripartizione dei tempi del provvedimento è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (vedi calendario).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Ha facoltà di parlare la relatrice, onorevole Bianchi Clerici.
GIOVANNA BIANCHI CLERICI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo che la Commissione cultura rimette all'attenzione dell'Assemblea interviene in materia di iscrizioni ai corsi universitari ad accesso programmato per l'anno accademico 2000-2001. In particolare, esso affronta la situazione di quegli studenti che, avendo fatto ricorso contro i provvedimenti che li escludevano dai corsi, sono stati ammessi con riserva alla frequentazione dei corsi stessi da vari tribunali amministrativi regionali, in attesa delle pronunce definitive del Consiglio di Stato. Al riguardo, si ricorda che la legge n. 264 del 1999, ottemperando all'invito contenuto nella sentenza n. 383 del 1998 della Corte costituzionale, ha dettato una nuova disciplina organica sulla programmazione degli accessi a determinati corsi universitari e di laurea (in particolare medicina, veterinaria, odontoiatria, eccetera), che, per le loro caratteristiche tecniche, non possono essere aperti a tutti gli aspiranti, secondo indicazioni definite peraltro in sede comunitaria. La legge n. 264 è giunta a conclusione di un tormentato percorso, caratterizzato da un susseguirsi di interventi normativi e giurisdizionali, nel quadro di un ampio e persistente contenzioso amministrativo aperto dagli studenti che si sono ritenuti discriminati dalle disposizioni di limitazione dell'accesso ai corsi.
GIOVANNA BIANCHI CLERICI, Relatore. La vicenda può essere fatta risalire all'entrata in vigore della legge n. 341 del 1990 (che per la prima volta ha previsto la possibilità di definire criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari), successivamente modificata dall'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, cui ha dato attuazione il decreto ministeriale n. 245 del 1997.
L'individuazione dei corsi universitari di diploma e di laurea ad accesso limitato da parte di un decreto ministeriale ha dato adito ad una serie di ricorsi amministrativi, nell'ambito dei quali è stata, tra l'altro, sollevata la questione di legittimità costituzionale di un intervento che avrebbe contrastato con la riserva di legge, desumibile dalle norme costituzionali, in materia di accesso all'istruzione anche universitaria. La Corte costituzionale, con sentenza sopra richiamata, ha dichiarato infondata tale questione di costituzionalità, sottolineando, peraltro, come l'intera materia necessitasse di un'organica sistemazione legislativa. L'invito della Corte è stato accolto dal legislatore con l'approvazione della legge n. 264 del 1999, ampiamente condivisa dalla maggior parte delle forze politiche.
Nell'ambito della sistemazione organica definita da tale legge, il Parlamento si è fatto carico anche delle situazioni determinatesi anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa. In tal senso, l'articolo 5 ha infatti previsto la sanatoria delle posizioni degli studenti che a quella data risultavano iscritti con riserva a seguito di ordinanza di sospensione dei TAR per i corsi ad accesso limitato.
In seguito, nuove situazioni di contenzioso si sono determinate in relazione ai tempi di effettiva applicazione della nuova normativa, entrata in vigore a ridosso
dell'avvio dell'anno accademico 1999-2000. Tali situazioni hanno indotto il legislatore, all'esito di un articolato ed anche acceso confronto, ad approvare una nuova sanatoria per gli studenti iscritti con riserva nell'anno accademico 1999-2000. In tal senso, è intervenuta la legge n. 133 del 2001, che peraltro ha consentito l'iscrizione al secondo anno dei corsi ad accesso limitato, con salvaguardia della posizione maturata nell'anno precedente, solo agli studenti che avessero superato le prove di selezione dell'anno successivo e a quelli che avessero già sostenuto almeno un esame con esito positivo entro il 28 febbraio 2001. Per gli altri ricorrenti, si è disposto il riconoscimento dei crediti formativi eventualmente maturati, ai fini dell'iscrizione ad altri corsi di laurea non ad accesso limitato, e degli altri benefici legali connessi all'iscrizione all'università (provvidenze per il diritto allo studio e ritardo nella ferma di leva).
La legge n. 133 del 2001 è stata approvata nella convinzione condivisa che non si sarebbe posta, per il futuro, la necessità di ulteriori interventi analoghi (su questo punto inviterei tutti i colleghi a rileggere i resoconti dei dibattiti di quel periodo per avere conferma di quanto detto). L'anno accademico 2000-2001 avrebbe cioè dovuto essere il primo in cui la piena applicazione della nuova disciplina avrebbe dovuto prevenire l'insorgere di nuovi ricorsi. Così non è stato. Benché in misura inferiore rispetto al passato, anche per quell'anno accademico non sono mancati i ricorsi degli studenti e le sospensive dei TAR. In attesa delle decisioni del Consiglio di Stato - che, nei casi già affrontati, sono finora state negative per i ricorrenti - ad un numero significativo di studenti è stato quindi consentito di iscriversi con riserva, con la conseguenza che essi hanno sostenuto gli oneri e goduto dei benefici connessi all'iscrizione.
Per risolvere tale situazione, preservando la posizione degli studenti, sono state quindi presentate le proposte di legge che giungono oggi all'esame dell'Assemblea. Tali proposte, presentate da deputati di diversi gruppi parlamentari, ricalcano il modello tradizionale di sanatoria, statuendo senz'altro per legge la regolarità delle iscrizioni, per l'anno accademico 2000-2001, degli studenti per i quali è stata emessa ordinanza di sospensione. Non viene quindi riproposta quella differenziazione tra studenti che abbiano o non abbiano superato le prove di accesso dell'anno successivo o sostenuto almeno un esame, su cui si era invece basata la sanatoria introdotta dalla legge n. 133 del 2001.
La Commissione ha avviato l'esame delle proposte di legge alla fine del febbraio 2002. Nell'ambito dell'esame preliminare, le perplessità da me manifestate, in qualità di relatore, sono state parzialmente condivise da deputati di maggioranza e di opposizione. Tali perplessità nascono dalla considerazione che la rinnovata introduzione di una disciplina derogatoria rispetto a quella generale appare suscettibile di ingenerare incertezza tra gli studenti ed i professori, problemi organizzativi non trascurabili per gli atenei e, soprattutto, disparità di trattamento tra studenti che abbiano o non abbiano presentato il ricorso. D'altra parte, deputati appartenenti a gruppi diversi hanno sottolineato la necessità di evitare o limitare il danno che riceverebbero gli studenti cui è stato consentito di iniziare una carriera universitaria destinata ad essere posta nel nulla dalle sentenze del Consiglio di Stato.
Gli interventi in esame preliminare hanno quindi evidenziato una diversità di posizioni, tra i diversi gruppi ed anche all'interno di alcuni di essi, difficilmente componibile. In tale sede, è anche emersa con chiarezza la contrarietà del Governo rispetto a qualsiasi ipotesi di sanatoria. Concluso l'esame preliminare, è stato quindi costituito un Comitato ristretto che, anche alla luce degli elementi emersi tramite apposite audizioni informali, permettesse di completare il confronto tra i gruppi sulla strada da seguire.
Nell'ambito del Comitato ristretto sono stati auditi sia rappresentanti degli studenti ricorrenti e altre associazioni favorevoli alla sanatoria, sia alcune associazioni
di studenti e professionisti che ne contestano l'utilità. Sono state inoltre acquisite le valutazioni, sfavorevoli alla sanatoria, della Conferenza dei rettori delle università italiane.
Al termine dei lavori del Comitato ristretto, si è dovuto peraltro prendere atto dell'impossibilità di fare emergere una posizione concorde. In qualità di relatore ho mantenuto le perplessità già manifestate all'avvio dell'esame. Peraltro, in considerazione del fatto che l'inserimento dell'argomento nel calendario dei lavori era stato richiesto dal gruppo di Rifondazione comunista, nell'ambito della riserva di tempi ed argomenti stabilita dal regolamento in favore dei gruppi di minoranza, la Commissione ha deliberato di adottare, quale testo base, la proposta di legge n. 1773, presentata dal deputato Titti De Simone.
L'impianto di tale testo è stato tuttavia profondamente modificato dall'esito delle votazioni sugli emendamenti. In tale sede, infatti, i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra hanno presentato un emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 1, volto a ricondurre l'intervento di sanatoria allo schema adottato con la legge n. 133 del 2001, prevedendo peraltro uno sbarramento a due esami.
Su tale emendamento è stata richiesta la votazione per parti separate, al termine della quale sono risultate approvate solo le norme che consentono il riconoscimento dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione a corsi universitari non ad accesso limitato (oltre che la salvaguardia della posizione maturata ai fini dei benefici conseguenti all'iscrizione). Sono state, invece, respinte le disposizioni relative alla regolarizzazione dell'iscrizione per gli studenti che abbiano superato le prove d'accesso per il successivo anno accademico o sostenuto almeno due esami con esito positivo.
Il testo risultante dall'esame degli emendamenti non consente, quindi, l'iscrizione ai corsi ad accesso limitato e, da questo punto di vista, impedisce di proseguire il percorso formativo intrapreso. Esso si limita a fare salvo un nucleo minimo di diritti, che peraltro - è bene sottolinearlo - in mancanza di un intervento del legislatore, rischiano comunque anch'essi di venire meno a seguito delle sentenze definitive del Consiglio di Stato, conseguendo ad esse l'annullamento, fin dall'inizio, dell'iscrizione effettuata «con riserva».
In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede che, agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di laurea, le università presso le quali gli studenti sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002 al secondo anno di altro corso di laurea non ad accesso limitato, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.
Il comma 2 stabilisce che i medesimi studenti, se hanno beneficiato nell'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge n. 390 del 1991, possono continuare a fruirne.
Il comma 3 consente agli stessi studenti il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.
Infine, l'articolo 2 statuisce l'entrata in vigore della nuova legge dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Sono, quindi, pervenuti i pareri favorevoli, senza condizioni né osservazioni, delle Commissioni I, II, IV e V.
Nella fase finale del procedimento in sede referente, prima della votazione del mandato al relatore, è stato, quindi, effettuato un nuovo tentativo per ricomporre le posizioni espresse dai diversi gruppi. In tale sede, tra l'altro, è stato richiesto di verificare se vi fossero le condizioni per procedere ad una discussione del provvedimento in sede legislativa, anche in considerazione della necessità di giungere ad una decisione esplicita in un senso o nell'altro.
Il permanere della contrarietà del Governo ha, peraltro, indotto la Commissione ad affidare direttamente all'Assemblea la
decisione definitiva sulla questione, che si presta, allo stato, ad esiti ampiamente divergenti. Sembrano ancora disponibili, infatti, tutte le opzioni: il semplice rigetto di ogni ipotesi di sanatoria; la piena regolarizzazione di tutte le iscrizioni «sospese» (secondo il testo originario della proposta di legge n. 1773); il riconoscimento di un nucleo minimo di diritti, di cui fruire, peraltro, in corsi universitari non ad accesso limitato (secondo quello che discenderebbe dall'approvazione definitiva del testo licenziato dalla Commissione); la riproposizione della sanatoria «condizionata», con «sbarramento» ad uno o due esami, già approvata per l'anno accademico 1999-2000.
Da questo punto di vista, il lavoro di approfondimento conoscitivo e confronto politico tra i gruppi ed all'interno di essi, fin qui svolto dalla Commissione, appare la premessa necessaria sulla cui base l'Assemblea nel suo complesso è chiamata a prendere una decisione politica non scontata, con una piena assunzione di responsabilità sia verso gli studenti «ricorrenti», in relazione agli oneri sostenuti dalle loro famiglie, alle loro aspettative ed aspirazioni, sia in riferimento alle esigenze di efficienza ed efficacia dei percorsi formativi universitari, per i quali è riconosciuta la necessità di limitare l'accesso, che ci invitano a valutare con attenzione e rigore qualsiasi ipotesi di intervento che implichi l'introduzione di deroghe a un regime altrimenti valevole per la generalità dei cittadini e soprattutto - mi permetto di ricordare - rispettoso degli studenti (la maggioranza) che, a suo tempo, hanno accettato il verdetto del test di ammissione e non hanno presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
GIOVANNI DELL'ELCE, Sottosegretario di Stato per le attività produttive. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni espresse dal relatore.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mario Pepe. Ne ha facoltà.
MARIO PEPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta il Parlamento è chiamato a dare risposte a centinaia di giovani ed alle loro famiglie. Ancora una volta - ma credo sia l'ultima - si tratta di studenti universitari che nell'anno accademico 2000-2001 sono stati ammessi con riserva a frequentare i corsi universitari di medicina, medicina veterinaria, odontoiatria ed architettura. Tali studenti hanno frequentato con profitto, hanno superato alcuni esami, hanno meritato borse di studio ed ora una sentenza del Consiglio di Stato, che dichiara illegittime le sospensive dei tribunali amministrativi regionali, rischia di cacciarli dalle nostre università.
È questa la coda di un lungo contenzioso che ha visto in questi anni il Parlamento impegnato in provvedimenti di sanatoria. Tale contenzioso ora è finito: infatti, onorevoli colleghi, dall'anno accademico 2001-2002 i tribunali amministrativi regionali, finalmente, non hanno più concesso sospensive. Dunque, in questi due anni accademici non vi sono stati più studenti ricorrenti.
Tuttavia, debbo dire con amarezza che in questi anni il Parlamento ha perso un'occasione: l'occasione di aprire il dibattito sul problema del numero chiuso ma, soprattutto, sul metodo con cui tale numero chiuso viene attuato. Si tratta di un metodo inadeguato che ha determinato situazioni di illegittimità e disparità di trattamento. Cito la vicenda di Palermo che ha indotto il ministero a sospendere e, quindi, a differire lo svolgimento delle prove; cito la vicenda di Torino dove l'errata correzione dei compiti ha prodotto la pubblicazione di due distinte graduatorie; cito la vicenda dell'università di Roma La Sapienza dove si sono formate quattro diverse graduatorie: sono tutte situazioni che hanno indotto i giovani a ricorrere ai tribunali amministrativi regionali.
Come dicevo, si tratta di un metodo inadeguato perché non riesce a selezionare le migliori energie. In un medico (io sono medico), in un chirurgo, in un odontoiatra vi sono qualità come la passione, il discernimento, la manualità che i quiz di
logica predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non riescono ad individuare! Tuttavia, per un attimo voglio sostenere le ragioni di chi lo reputa un metodo infallibile al punto tale che viene usato anche nei concorsi pubblici. Anche se questo fosse un metodo infallibile sarebbe, comunque, iniquo perché il concorso si svolge lo stesso giorno su tutto il territorio nazionale, mentre le graduatorie vengono confezionate in sede locale. Dunque, uno studente a Roma con 90 punti viene espulso, a Chieti con 30 punti viene ammesso. Ciò significa che nelle università periferiche selezioniamo studenti mediocri e ci permettiamo il lusso di cacciare dalle università metropolitane studenti bravi. Questo il paese non se lo può permettere!
Per tale motivo ho presentato un emendamento affinché, almeno per questo anno accademico, il concorso si svolga su tutto il territorio nazionale e le graduatorie vengano compilate su base nazionale in modo che i singoli atenei possano attingere da tale unica graduatoria. Non mi venite a parlare, a questo punto, dell'autonomia delle università perché tale autonomia, nel momento in cui i quiz sono stabiliti dal ministero, è bella che violata.
In Commissione si è svolto un lungo dibattito al quale ho partecipato, ma il testo approvato in Commissione, onorevole Bianchi Clerici, non risolve il problema.
Forse qualcuno non farà il militare. Forse qualcuno non restituirà le borse di studio che ha percepito. Ma, onorevole Bianchi Clerici, mi dice in quale facoltà del nostro ordinamento universitario verrà riconosciuto il credito formativo di ortodonzia o di protesi dentaria?
Per questo è necessario che questa proposta di legge passi al lavacro dell'Assemblea, affinché si possa trovare una soluzione al problema - al riguardo io stesso ho presentato un emendamento -, facendo iscrivere gli studenti che abbiano superato almeno un esame ai corsi che hanno fino ad ora frequentato.
Come dicevo prima, questo provvedimento ha avuto in Commissione un iter tormentato. L'onorevole Volpini sosteneva che è una vergogna e che non può il Parlamento vanificare le leggi che approva. Ebbene, onorevole Volpini, vi sono dei momenti in cui la politica deve essere generosa. La politica deve intervenire e correggere le storture che il sistema crea, soprattutto quando si creano dei drammi umani come questo. All'onorevole Bimbi vorrei dire che non si tratta di un manipolo di studenti raccomandati, figli di papà e ricchi, perché i ricchi non hanno bisogno della scuola e dell'università per andare avanti! Essi hanno altri metodi, come quello ad esempio di iscriversi alla facoltà di odontoiatria di Fiume o in Dalmazia e poi tornare nelle nostre università senza fare il concorso! Questo nessuno lo ha detto!
Comunque il Parlamento ci vedrà divisi nell'approvazione di questa proposta di legge. Non solo la divisione riguarderà maggioranza e minoranza, ma vi sarà divisione all'interno degli stessi gruppi e anche in quello al quale appartengo. Tuttavia mi auguro che alla fine possa prevalere un voto che restituisca serenità a questi studenti (e alle loro famiglie), che hanno dimostrato di avere passione, capacità e bravura e che sono sicuro diventeranno quegli ottimi professionisti di domani, dei quali il paese ha tanto bisogno.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Martella. Ne ha facoltà.
ANDREA MARTELLA. Signor Presidente, signor rappresentante del. Governo, onorevoli colleghi, come ha già detto la relatrice, onorevole Bianchi Clerici, l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi in materia di iscrizione ai corsi ad accesso programmato ed in particolare ad affrontare la situazione di quegli studenti che dopo aver fatto ricorso contro i provvedimenti che li hanno esclusi dai corsi sono stati iscritti con riserva alla frequentazione dei corsi stessi da parte dei vari tribunali amministrativi regionali in attesa delle pronunce definitive del Consiglio di Stato.
Siamo sollecitati ad occuparci di questa problema a seguito della presentazione di varie proposte di legge di iniziativa di
deputati sia della maggioranza, sia dell'opposizione. Come è stato ricordato, la Commissione cultura, anche a seguito dei lavori del Comitato ristretto, non è riuscita a trovare una posizione concorde ed unitaria tra i gruppi rappresentati in Commissione ed è stato perciò adottato un testo base per proseguire l'esame in Assemblea (appunto la proposta di legge della collega Titti De Simone). Tuttavia, come è stato ricordato, tale testo è stato modificato in modo consistente, a seguito delle votazioni in Commissione sugli emendamenti. Si tratta dunque di riprendere dall'inizio questa discussione e di fare emergere un qualche intervento legislativo, dal momento che ad oggi tutte le strade restano aperte. Ovviamente la situazione non è facile, perché si tratta di una materia delicata e di una questione complessa e sofferta, sulla quale il Parlamento ha già prodotto due provvedimenti legislativi nel corso della precedente legislatura. Si tratta di una materia difficile, rispetto alla quale - vorrei dirlo con chiarezza - possono sembrare fondate sia le ragioni di coloro che sono favorevoli alla cosiddetta regolarizzazione delle iscrizioni, sia di coloro che ad essa sono contrari. In ogni caso le proposte che verranno avanzate lasceranno comunque aperti dei problemi e faranno emergere sicuramente qualche insoddisfazione.
La questione nasce sostanzialmente dalla volontà di un certo numero di studenti di non accettare il meccanismo del numero programmato degli accessi alle università.
La situazione che ne deriva è, sostanzialmente, la seguente: gli studenti che non superano le prove selettive di determinati corsi universitari e di laurea (quelli che sono stati ricordati) fanno ricorso al TAR, ottengono di norma la sospensiva e, quindi, se il loro ricorso viene accolto, si sospendono gli effetti negativi del mancato superamento della prova selettiva. Successivamente, sentenze del Consiglio di Stato avverse ai ricorrenti e favorevoli alle università - che, nel frattempo, eccepiscono - rimettono la questione in alto mare e riproducono dunque uno stato di assoluta incertezza.
Ebbene, nel passaggio di questi tre momenti della giustizia amministrativa, l'anno accademico procede, i ricorrenti risultano iscritti, frequentano l'università e, alcuni di loro, sostengono gli esami. Insomma, si viene a creare una situazione davvero paradossale, in base alla quale gli studenti sono iscritti, hanno frequentato sulla base di una sentenza amministrativa ma, sulla base di un'altra sentenza, vedono interrotto il loro percorso.
È davvero una situazione difficile e, per tale motivo, in passato il Parlamento ha deciso di sanare situazioni di questo genere. A ciò era stato chiamato dalla Corte costituzionale che, con una sentenza del 1998, ha riconosciuto in via di principio la legittimità degli accessi programmati, con particolare riferimento a quei corsi per i quali la programmazione stessa discendesse da direttive comunitarie. Dunque, la Corte ha invitato il Parlamento a disciplinare in via legislativa, in maniera compiuta, la materia dell'accesso.
L'iter legislativo è giunto a conclusione con l'approvazione della legge n. 264, entrata in vigore nell'agosto del 1999, che di fatto ha recepito le osservazioni e i suggerimenti della Corte costituzionale, l'orientamento determinato dalle sentenze dei TAR e, con l'articolo 5 della medesima legge, è stata disposta la cosiddetta sanatoria degli iscritti alla frequenza dell'anno 1998-1999.
Nell'anno accademico 1999-2000, il problema si è ripresentato in termini analoghi al passato; infatti, sono stati proposti numerosi ricorsi, in merito ai quali il Consiglio di Stato ha sancito l'applicabilità delle norme contenute nella legge n. 264 solo a partire dall'anno accademico 2000-2001.
Questa nuova situazione di incertezza normativa ha di fatto prodotto, dopo un dibattito non facile, un nuovo intervento legislativo, vale a dire la legge n. 133 del 2001 che ha previsto la regolarizzazione degli studenti iscritti con riserva nell'anno accademico 1999-2000. In particolare, la
legge n. 133 ha disposto per gli studenti iscritti con riserva la possibilità di iscriversi per l'anno successivo, 2000-2001, al secondo anno di un corso di laurea non ad accesso limitato - con il riconoscimento degli eventuali crediti formativi maturati - o al secondo anno del corso di laurea ad accesso limitato frequentato, con riconoscimento degli eventuali crediti formativi maturati in caso di superamento della selezione l'anno successivo o del superamento con esito positivo di almeno un esame entro il 28 febbraio 2001.
Tuttavia - e questa è la ragione per cui siamo qui -, anche per l'anno accademico 2000-2001, sono stati presentati nuovi ricorsi da parte di studenti e vi sono state nuove sospensioni da parte dei TAR e ciò, per un certo numero di studenti, ha determinato la possibilità di essere iscritti con riserva ai corsi, potendo frequentare le lezioni e sostenere gli esami. Si è così venuta a creare una nuova situazione di incertezza per molti studenti e per le loro famiglie nonché una situazione di incertezza e di confusione per il sistema universitario nel suo complesso.
Signor Presidente, questo è il quadro della situazione e - come ho detto - ci troviamo ad affrontare una questione controversa con diverse posizioni in campo.
Da una parte, vi sono i parlamentari che hanno espresso parere contrario sulla regolarizzazione delle iscrizioni, come nel caso della relatrice, e che, pur non negando la liceità dei ricorsi amministrativi singoli, previsti del resto dal nostro sistema ordinamentale, ritengono non sia più opportuno che si intervenga con legge per sanare i contenziosi, deliberando in senso contrario all'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza. Dall'altra parte, fra i nostri colleghi vi sono coloro che sono favorevoli alla regolarizzazione delle iscrizioni, fanno leva sulla situazione soggettiva degli studenti ricorrenti, i quali attendono la sanatoria in analogia con quanto ottenuto dai colleghi degli anni accademici precedenti, 1998-1999 e 1999-2000. In questo caso, se non avvenisse la regolarizzazione si verrebbe a creare, infatti, una disparità tra gli studenti che hanno usufruito di una sanatoria e gli studenti degli anni successivi che non hanno potuto godere di un analogo beneficio. Allo stesso modo, come è stato ricordato, è possibile affermare che una nuova disciplina derogatoria rispetto a quella generale può rappresentare un fattore di iniquità verso gli studenti non ricorrenti i quali, avendo accettato il giudizio delle commissioni e non avendo fatto ricorso, non hanno beneficiato delle sospensive dei TAR e, quindi, si trovano comunque fuori da questa vicenda.
D'altra parte, però, sono anche fondate le ragioni di chi afferma che va tenuta in considerazione la grave penalizzazione che subirebbero gli studenti ai quali è stato consentito di iniziare un percorso universitario, destinato ad essere annullato dalle sentenze del Consiglio di Stato, e che oggi risulterebbero espulsi dal sistema universitario.
Per tutte queste ragioni, come abbiamo detto, la Commissione cultura ed il Comitato ristretto hanno dovuto prendere atto dell'impossibilità di far emergere una posizione comune. Non è stato possibile procedere ad una discussione in sede legislativa per la contrarietà del Governo. A questo punto, tenendo conto della delicatezza della situazione in cui ci troviamo, credo sia necessario prevedere e costruire alla Camera la soluzione più dignitosa e, al contempo, più responsabile. La soluzione che, come gruppo dei Democratici di sinistra, abbiamo sostenuto in Commissione e che, di fatto, modifica il testo emerso dai lavori della Commissione si rifà, coerentemente, ai criteri adottati con la legge n. 133 del 2001. Per venire alle diverse opzioni di cui ha parlato la relatrice, non si tratta del rigetto di ogni ipotesi di sanatoria né della piena regolarizzazione di tutte le iscrizioni sospese. Si tratta, invece, di una regolarizzazione delle iscrizioni universitarie condizionata e a favore di quegli studenti che abbiano sostenuto, con esito positivo, almeno un esame entro il 28 febbraio 2001.
In conclusione, vorrei esprimere con chiarezza quello che, allo stato attuale, è il nostro orientamento: questo intervento
legislativo deve rappresentare una coda, deve rappresentare l'ultima coda per affrontare il contenzioso in atto che va chiuso per sempre; del resto, non è possibile, da parte del legislatore, alimentare il contenzioso. È, però, nostra convinzione che, se questo intervento legislativo va praticato, esso deve essere l'ultimo, dal momento che ulteriori interventi analoghi non potranno darsi per il futuro e che, anzi, per il futuro deve trovare piena applicazione la legge 2 agosto 1999, n. 264, e con essa, evidentemente, la disciplina relativa all'accesso ai corsi di numero programmato. È, quindi, un intervento ultimo, un intervento legislativo definitivo e ragionevole per chiudere questa situazione, anche in considerazione del fatto che con l'anno accademico 2001-2002 entra in vigore la riforma dell'università con le nuove regole e con la nuova situazione determinatasi nelle università del nostro paese.
Queste sono le ragioni che ci hanno spinto ad affrontare con molta responsabilità la discussione in Commissione e ci spingono ad affrontarla con altrettanta serenità in Assemblea, sapendo che ci troviamo di fronte ad una situazione difficile e controversa ma che è nostro compito, oggi, trovare una soluzione alla questione. La proposta che abbiamo fatto è quella di garantire una soluzione ragionevole, in coerenza con quanto già avvenuto con la legge n. 133 del 2001.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Titti De Simone. Ne ha facoltà.
TITTI DE SIMONE. Signor Presidente, la questione è già stata snocciolata abbondantemente dagli interventi che mi hanno preceduta. Vorrei riportare all'attenzione dei colleghi, alla sua attenzione e a quella del Governo qui presente alcuni elementi che, tuttavia, credo siano importanti e dirimenti per poter inquadrare correttamente la situazione che ci troviamo oggi di fronte, richiamando ad un senso profondo di responsabilità questo Parlamento perché sia restituita certezza del diritto a queste migliaia di studenti che si trovano nella condizione di essere espulsi dal percorso formativo che hanno scelto e che hanno portato avanti.
La vicenda è molto chiara. Parliamo di circa un migliaio di studenti - le cifre sono queste - di tutta Italia che ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, per l'anno accademico 2000-2001 avevano presentato iscrizione ai corsi di laurea alle facoltà di medicina e di chirurgia, di medicina veterinaria e di architettura. Questa iscrizione è stata sottoposta a limitazioni numeriche - il famoso numero chiuso - che molto presto si sono rilevate del tutto inadeguate, soprattutto nelle maggiori aree metropolitane: ci riferiamo a Roma, Napoli e Padova.
Inoltre, i sistemi di selezione che sono stati applicati - i test di accesso alle facoltà, ovvero i test di ammissione - hanno determinato, come rivelato, rilevato e sottolineato nelle sentenze dei TAR, situazioni di illegittimità e di disparità di trattamento da ateneo ad ateneo. È emblematico ricordare il caso del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria all'Università di Roma Tor Vergata dove il numero dei posti è stato fissato in soli 36 e all'università La Sapienza addirittura a zero posti.
Per quanto riguarda i sistemi selettivi, è noto il caso di Palermo che ha costretto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a sospendere e a rimandare le prove di selezione, perché vi erano delle incongruità, delle ambiguità e scarsa trasparenza sullo svolgimento delle prove. Ennesimo caso quello di Torino, dove un'errata correzione dei compiti ha prodotto la pubblicazione di due diverse graduatorie con il risultato che sono stati ammessi il doppio degli studenti predeterminati, mentre all'università di Roma La Sapienza, per la stessa prova di ammissione, sono state formate quattro distinte graduatorie che hanno determinato l'ammissione di studenti che avevano ottenuto punteggi più bassi e l'esclusione di molti che avevano raggiunto punteggi più alti.
Dunque, ambiguità, caos, poca trasparenza relativamente ai criteri che definiscono
l'accesso limitato ai corsi universitari sono un fatto che si trascina, onorevoli colleghi e colleghe, da diversi anni, dalla legge n. 341 del 1990, che aveva attribuito al Ministero dell'università la facoltà di definire criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi di laurea a numero chiuso, fino alla successiva modificazione con la legge n. 127 del 1997 e al relativo regolamento approvato con decreto ministeriale n. 245 del 1997. L'ambiguità delle norme ha creato difformità interpretative da parte degli atenei in questi anni e un lungo contenzioso amministrativo sulla materia che ha prodotto una regolarizzazione da parte del Parlamento, già nel 1999 e, successivamente, nel 2001, delle iscrizioni con riserva, in seguito alle ordinanze di sospensione emesse dal TAR.
Il giudizio di merito di Rifondazione comunista sul numero chiuso è ben chiaro, ed è sempre stato negativo; ciò non soltanto sul piano del principio, in riferimento ai valori costituzionali che concernono il diritto allo studio, ma anche circa il merito e le modalità dei meccanismi di selezione che vengono, a tutt'oggi, operati dagli atenei. Si tratta di una vicenda tutt'altro che chiusa su cui noi ci riproponiamo, anche in questa legislatura, di intervenire per tentare di modificare le attuali norme.
Oggi, finalmente, la Camera è chiamata a legiferare per restituire serenità e certezza, diritti acquisiti ad un migliaio di ragazzi e di ragazze che, esclusi dalle discutibili prove di ammissione, a cui facevo riferimento prima, ai diplomi e ai corsi di laurea a numero chiuso, hanno presentato nell'autunno del 2000 ricorso ai tribunali amministrativi regionali. Molti di questi - la gran parte - hanno emesso una serie di ordinanze di sospensione dell'efficacia degli atti preclusivi all'iscrizione e, conseguentemente, come è stato qui richiamato, gli studenti ricorrenti hanno ottenuto dagli atenei l'iscrizione. Di fronte alle pronunce del TAR, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha proposto appello, insieme agli atenei, al Consiglio di Stato, il quale ha cominciato ad annullare le ordinanze sospensive: così, il caos. Le università si sono trovate nella condizione di annullare le iscrizioni e di bloccare le carriere universitarie degli studenti ricorrenti.
Anche in questo caso - lo vorrei sottolineare perché mi sembra abbastanza importante ricordarlo nell'ambito della nostra discussione - gli atenei hanno tenuto atteggiamenti molto differenti fra loro: ne cito alcuni. L'università Federico II di Napoli, nonostante i ragazzi avessero ottenuto ordinanza di sospensiva nel mese di dicembre del 2000, ha ostacolato la loro iscrizione facendola slittare al mese di luglio dell'anno successivo. Quando è arrivata la sentenza del TAR - praticamente alla fine di settembre - gli studenti, dunque, non si erano trovati nella condizione di poter sostenere nessun esame e di poter frequentare le lezioni. Nelle università di Chieti e di Bologna gli studenti iscritti con riserva, a tutt'oggi, continuano a frequentare le lezioni ed a sostenere gli esami e sono giunti a metà del loro cammino formativo. Gli studenti dell'università di Perugia hanno ricevuto la lettera di espulsione pochi giorni dopo essere stati iscritti al terzo anno e dopo aver pagato la retta universitaria. Tutti gli studenti ricorrenti di Padova ed i soli ricorrenti di medicina e chirurgia dell'università La Sapienza di Roma hanno beneficiato di una delibera del senato accademico che li vede completamente riabilitati al corso di laurea.
Siamo di fronte ad una situazione che non può essere ignorata; in seguito alla sospensione dei TAR questi studenti hanno frequentato lezioni, sostenuto esami, dove gli atenei gliene hanno fornito la possibilità, fino alla sentenza del Consiglio di Stato, ma anche oltre, come dimostrano le informazioni di cui siamo tutti a conoscenza.
Le famiglie hanno affrontato costi notevoli in un clima di incertezza, si sono determinate numerose disparità di trattamento fra studenti ricorrenti di atenei diversi. L'impegno, il percorso di studio di questi ragazzi, di queste ragazze non può essere oggi troncato perché è un loro
diritto maturato quello di proseguire gli studi che, fin qui, li hanno visti impegnati.
Il futuro di questi studenti oggi è nelle mani del Parlamento e non possiamo lasciare che venga ingiustamente ipotecato da un'interpretazione restrittiva di norme che restano ambigue.
Con la proposta di legge n. 1773, che è in discussione in aula, chiediamo al Parlamento di intervenire con una regolarizzazione delle iscrizione degli studenti ricorrenti per l'anno accademico 2000-2001, restituendo serenità e certezza a loro ed alle loro famiglie.
Ci siamo battuti, in quest'anno di accidentata discussione, alla Camera, in Commissione cultura, perché maturasse fra opposizione e maggioranza la comune volontà di risolvere questa situazione.
Già nella passata legislatura, lo ricordavano i colleghi, il Parlamento ha compiuto questo passo, ed oggi, inoltre, al contrario delle precedenti regolarizzazioni, questo Parlamento ha la certezza di compiere un atto definitivo che non avrà seguito in un'ulteriore richiesta di regolarizzazione derivante da nuove sospensive dei TAR, dato che, dopo l'ultima sentenza, tutti i TAR si sono adeguati alle posizioni del Consiglio di Stato, e non sono state emesse per il 2001-2002 e per il 2002-2003 altre sospensive.
Siamo di fronte, dunque, alla coda di un lungo contenzioso che va risolto. In tale contesto, non intervenire positivamente, dopo le regolarizzazioni precedenti (vale a dire quelle dell'anno passato), sarebbe un atto di disparità ingiustificato.
La proposta di legge n. 1773, nel corso del suo iter di discussione, ha subito alcune modifiche di merito che ne hanno stravolto il senso. La parte dell'emendamento presentato dal centrosinistra ed approvato dalla Commissione in sede referente, consente, infatti, agli studenti ricorrenti di iscriversi ad altro corso di laurea, non a numero programmato, con il riconoscimento degli esami sostenuti. Così formulata, la proposta non serve a nessuno e non adempie alla necessità di una regolarizzazione delle iscrizioni con riserva.
La contrarietà delle forze di maggioranza, con qualche eccezione individuale e qualche correzione di orientamento, ma solo tardiva, cioè ad esame ultimato in Commissione (mi riferisco, ad esempio, alle dichiarazioni del capogruppo di Forza Italia in Commissione, l'onorevole Garagnani), e quella del Governo che si è opposto ad intervenire in sede legislativa in Commissione, a tutt'oggi, rendono la soluzione che centinaia di famiglie e di studenti si attendono non scontata.
Lo sappiamo: vi sono molte soluzioni sul tappeto, ma nello stesso tempo anche difficili certezze. Noi abbiamo ripresentato per la discussione del provvedimento in Assemblea una serie di emendamenti che mirano a ristabilire la proposta originaria di regolarizzazione prevista nel testo n. 1773 di cui sono presentatrice, prevedendo che agli studenti ricorrenti dell'anno accademico 2000-2001 venga consentita, da parte degli atenei, l'iscrizione, al secondo anno o ad anno successivo, ai corsi di laurea o di diploma cui sono stati iscritti con riserva, ed il riconoscimento degli esami e dei crediti conseguiti.
Sosteniamo, dunque, una giusta soluzione per tutti, proprio perché le disparità di trattamento, di cui questi studenti sono stati oggetto da parte degli atenei, non possono ricadere sul loro percorso formativo, sul loro destino di studenti, con un'ulteriore discriminazione tra chi è stato fortunato e chi lo è stato meno, tra chi ha studiato in un ateneo che ha gestito la situazione in un modo e chi, invece, in un altro che ha deciso di gestirla in un altro modo, insomma tra i fortunati e i meno fortunati in base all'orientamento dei singoli atenei che, in modo differenziato, hanno disposto l'accesso agli esami ed il riconoscimento sul libretto degli stessi.
Noi, pertanto, ci auguriamo che tutto ciò si possa evitare e che non si aggiungano disparità a quelle già compiute. Per tale motivo, proponiamo la regolarizzazione di tutti gli studenti ricorrenti a cui è stata permessa, seppure in tempi differenziati, per responsabilità esclusiva delle università, l'iscrizione con riserva.
Ci auguriamo che il Parlamento decida in questa direzione per restituire certezza del diritto a chi è stata tolta, sulla base del principio di uguaglianza che, in questa sede, vogliamo riaffermare e restituire a questi studenti.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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