Allegato A
Seduta n. 256 del 30/1/2003


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(A.C. 2788 - Sezione 4)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.

1. Dopo l'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:
«Art. 211-bis. (Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di gestione). 1. Nell'ambito degli ordinari piani operativi delle attività di controllo e di ricognizione di cui al regolamento emanato sulla base dell'allegato 1, numero 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il direttore dell'Agenzia del demanio dispone uno specifico intervento di verifica, d'intesa con i dirigenti dei competenti uffici delle Amministrazioni istituzionalmente tenute alla cura di interessi di rilievo internazionale, delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attività di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei predetti fini istituzionali, e per la prestazione di servizi sociali al personale dipendente che rientrino nelle medesime finalità funzionali, al fine di ridefinire le condizioni, anche economiche, del titolo del predetto uso in conformità ai parametri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. Nella ridefinizione del predetto titolo si provvede altresì a determinare le condizioni occorrenti per assicurare il vincolo di autosufficienza della gestione delle consistenze concesse in uso».

EMENDAMENTO, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24

ART. 24.

Al comma 1, capoverso Art. 211-bis, primo periodo, sostituire le parole: regolamento emanato sulla base dell'allegato 1, numero 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 con le seguenti: decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.


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Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: funzionali.
24. 2. Le Commissioni.
(Approvato)

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 24. 01. del Governo

All'articolo aggiuntivo 24. 01. del Governo, comma 1, sostituire le parole: 350.000 euro con le seguenti: 150.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 350.000 euro con le seguenti: 150.000 euro.
0. 24. 01. 1. Boato.

All'articolo aggiuntivo 24. 01. del Governo, comma 1, sostituire le parole: 350.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 350.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.
0. 24. 01. 2. Boato.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. In ragione delle attività di rappresentanza svolte presso il circolo del Ministero degli affari esteri, anche in relazione al semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, è accordato al circolo un contributo straordinario pari a 350.000 euro per l'anno 2003.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 350.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
24. 01. (Testo così modificato nel corso della seduta) Governo.
(Approvato)