Allegato A
Seduta n. 256 del 30/1/2003


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(A.C. 2788 - Sezione 3)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.

1. All'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al settimo comma, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalle seguenti: «cinquantuno, comprese le quattro unità fissate dall'articolo 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni»;
b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono complessivamente superare il numero di novantadue, di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 21

ART. 21.

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
21. 1. Le Commissioni.
(Approvato)