Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
sull'emendamento 6.1 delle Commissioni, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sull'emendamento 21.1 delle Commissioni;
sull'articolo aggiuntivo 24.01 del Governo, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2003»;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, non compresi nel fascicolo n. 2.