Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 254 del 28/1/2003
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(Anomalie nelle indagini sulla morte della signora Carmina Ferrante - n. 3-00434)

PRESIDENTE. Il sottosegretario per la giustizia, onorevole Santelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Cola n. 3-00434 (vedi l'allegato A - Interpellanze e interrogazioni sezione 6).

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. L'onorevole Cola, nell'interrogazione in svolgimento, si duole delle reiterate richieste di archiviazione presentate dalla procura della Repubblica di Foggia, in contrasto con le acquisite risultanze istruttorie, nell'ambito del procedimento penale relativo al decesso di Carmina Ferrante verificatosi in seguito all'esplosione al capo di un colpo di pistola regolarmente detenuta dal coniuge della vittima, Michele Lamacchia, sindaco di San Ferdinando di Puglia.
Come emerge dalla dettagliata ricostruzione della vicenda processuale compiuta dalle competenti articolazioni ministeriali, il procedimento de quo, iscritto al modello 45 come suicidio, è stato originariamente archiviato il 24 giugno 1994, avendo il consulente del pubblico ministero, a seguito di autopsia, così concluso: elementi circostanziali di sopralluogo depongono per una interpretazione suicidaria dell'accadimento avvenuto nella mattinata del 30 novembre 1993.
Successivamente, su denuncia presentata da Francesco Ferrante, padre di Carmina, la citata procura procedeva a nuova iscrizione per l'articolo 580 del codice penale, istigazione al suicidio, a nome di persona da identificare. All'esito di altra consulenza medico-legale disposta dal pubblico ministero, il consulente tecnico di ufficio rilevava come gli elementi a disposizione non consentissero in effetti di riconoscere in modo univoco l'ipotesi suicidaria, alludendo segnatamente alla risultanza dell'esame stub eseguito sulle mani della vittima per il rilevamento di eventuali residui di polvere da sparo. Le analisi di laboratorio avevano infatti evidenziato otto particelle ritenute esclusive sulla mano destra, mentre nessuna particella era stata rinvenuta sulla mano sinistra. D'altro canto il foro di entrata del proiettile era stato localizzato nella regione frontotemporale sinistra.
Il GIP di Foggia, con decreto 22 giugno 2000, invero, rilevando l'estrema difficoltà ed improbabilità di un'azione suicidaria posta in essere impugnando con la mano destra la pistola e facendo fuoco portando l'arma in zona parietale sinistra, accoglieva la nuova richiesta di archiviazione in relazione all'ipotizzato reato di cui all'articolo 580 del codice penale, disponendo peraltro la restituzione degli atti alla procura per valutare la sussistenza di elementi di reità in ordine al reato di omicidio.
Tuttavia, all'esito dell'ulteriore attività investigativa espletata, veniva riproposta dalla procura richiesta di archiviazione in data 6 giugno 2002, sulla quale il GIP si è pronunciato in data 5 dicembre 2002, rigettandola e disponendo ancora una volta la restituzione degli atti alla locale procura. Quest'ultima ha delegato per ulteriori accertamenti la polizia scientifica di Roma.
Tanto premesso, deve dunque darsi atto che l'attività giudiziaria è ancora in corso. In ogni caso, i provvedimenti sinora


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adottati - peraltro tutti debitamente motivati - non hanno evidenziato allo stato profili di abnormità ovvero di inerzia investigativa, in difetto dei quali non può essere sindacato il merito dell'attività giurisdizionale sotto il profilo disciplinare, tanto più che le iniziative assunte, anche in termini di rigetto della richiesta di archiviazione, rientrano comunque nella fisiologia del procedimento penale.

PRESIDENTE. L'onorevole Cola ha facoltà di replicare.

SERGIO COLA. Signor Presidente, lungi da me il solo pensare di poter interferire nel merito di una vicenda giudiziaria che può anche apparire affascinante a chi pratica il diritto penale. Tuttavia, l'intento che mi ha indotto a presentare questa interrogazione è di gran lunga diverso dal volere ingerirsi nelle competenze dei magistrati.
Non condivido l'ultima parte della risposta del sottosegretario e cercherò di dimostrare per quale ragione, mentre la parte motiva è stata espressa in termini perfettamente corrispondenti a verità. Ma il discorso che qui deve essere fatto è un discorso relativo ai tempi di definizione dei processi.
Se per un solo istante l'onorevole sottosegretario pone mente alla data del commesso delitto - 30 novembre 1993 - si renderà conto che siamo a dieci anni di distanza, che si sono così sviluppati: una richiesta di archiviazione non accolta dal GIP (che poteva fare questo e lo ha fatto attraverso un'approfondita analisi degli elementi del processo); una rimessione degli atti al pubblico ministero il quale, a distanza di quattro anni circa reitera una richiesta di archiviazione, che il GIP non condivide; vi è un altro capo di imputazione, istigazione al suicidio (e non si vede come possa conciliarsi tutto questo con la perizia, poiché la mano destra presentava tracce di polvere da sparo e la tempia sinistra è quella che stata colpita: è quindi impossibile nella maniera più assoluta suicidarsi con la mano destra colpendo il punto in cui è stata colpita la povera vittima).
Ma la cosa più grave è che, arrivati al 2000 con una novella richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari rimette nuovamente gli atti alla procura della Repubblica! A questo punto, debbo presumere che il pubblico ministero abbia reiterato la richiesta di archiviazione non avendo individuato responsabilità. Eppure, ci sarà un responsabile, un assassino, anche se - per l'amor del cielo! - non compete a me individuarlo. A dicembre del 2002, il giudice per le indagini preliminari non accoglie la richiesta di archiviazione e, anche stavolta, rimette gli atti al pubblico ministero.
Allora, mi domando - l'onorevole Santelli non potrà non convenire - se esista ancora l'istituto dell'avocazione da parte del procuratore generale: a fronte di ben tre rigetti di richieste di archiviazione, il processo viene trasmesso allo stesso pubblico ministero, il quale conclude sempre nella stessa maniera, e nessuno interviene per dire che questo pubblico ministero non può più indagare e deve essere cambiato (oppure le indagini debbono essere avocate dal procuratore generale). Stiamo parlando di una vicenda che si è sviluppata per dieci anni e che ha visto affermate sempre le medesime posizioni, più che legittime: più che legittima è indubbiamente quella del giudice per le indagini preliminari perché confortata dalla perizia balistica, la quale ha dimostrato che, nel caso di specie, non si tratta assolutamente né di suicidio né di istigazione al suicidio, per i motivi già ampiamente espressi.
Allora, francamente, non sento di poter condividere l'ultima parte della sua risposta, onorevole sottosegretario, considerati i tempi lunghissimi di definizione della vicenda processuale e la mancata assunzione di iniziative tendenti ad affidare l'istruzione del processo, nell'ambito delle indagini preliminari, ad altro magistrato, attesa la pervicacia di un pubblico ministero che, forse per coerenza, ha sempre voluto sostenere la stessa tesi, mai condivisa dal giudice per le indagini preliminari.
Questo è il profilo che mi induce a non dichiararmi pienamente soddisfatto della


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risposta. Tuttavia, sono sicuro che anche stavolta il sottosegretario, che è così sensibile, rivedrà la sua posizione e cercherà di assumere qualche iniziativa.

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