Allegato A
Seduta n. 254 del 28/1/2003


Pag. 15


...

(Sezione 5 - Iniziative per migliorare lo strumento della videoconferenza nei processi)

E) Interrogazione

COLA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'approvazione dell'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, che ha previsto, in casi particolari, la partecipazione al dibattimento a distanza - meglio nota come videoconferenza - ha soddisfatto esigenze più volte avvertite di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Altra finalità della modifica è quella di evitare il cosiddetto «turismo giudiziario» a soggetti particolarmente pericolosi, nei cui confronti è stata disposta l'applicazione delle misure restrittive, di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Non meno rilevante finalità che si prefigge l'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale era quella di evitare ritardi nella celebrazione di dibattimenti di rilevante complessità;
purtroppo, un primo bilancio, a qualche anno dall'entrata in vigore della nuova normativa, appare decisamente negativo, sia perché i tempi di definizione dei processi si sono considerevolmente allungati proprio a seguito del ricorso alle videoconferenze, sia perché è stata denunciata una sistematica violazione delle garanzie difensive connessa a tale modus procedendi;


Pag. 16


per di più, con l'approvazione del cosiddetto «pacchetto sicurezza», che ha ampliato la possibilità di ricorrere alle videoconferenze anche nel giudizio abbreviato, i disagi si sono acuiti per l'ormai cronica indisponibilità di aule giudiziarie ed anche per effetto di frequentissimi inconvenienti di carattere tecnico;
in conseguenza di tutto ciò, le udienze sono fissate in tempi lunghi e i rinvii sono di mesi e mesi, fatto grave per lo stato di detenzione degli imputati e per la sistematica sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, atteso il tipo di processi;
spesso il dibattimento non viene proprio celebrato perché gli impianti non sono funzionanti o perché nel corso dell'udienza si guastano;
quanto affermato trova conferma in una nutrita casistica ed in una serie di segnalazioni, anche trasfuse nei verbali di dibattimento, trasmesse sistematicamente e senza alcun risultato al ministero della giustizia ed al presidente del distretto della Corte di appello interessato;
il tribunale di Napoli, in cui è più frequente la celebrazione di tali tipi di processo, è quello che più soffre i disagi di tali inammissibili anomalie, che, oltre a frenare il corso della giustizia, creano difficoltà a giudici, pubblici ministeri ed avvocati, nonché danni considerevoli agli imputati -:
una volta accertata la veridicità di quanto segnalato, se non si intenda intervenire con la massima sollecitudine per organizzare le strutture giudiziarie in modo tale che i processi, in cui si ricorre alla comunicazione a distanza, si celebrino in tempi brevi e, ove rinviati, le udienze non siano fissate lontane nel tempo;
se non sia il caso di far verificare con sollecitudine l'efficienza degli impianti, prevedendone la immediata riparazione, nel caso in cui sia possibile, o una rapida sostituzione. (3-00033)
(27 giugno 2001)