Allegato A
Seduta n. 254 del 28/1/2003


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INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Mancata conferma di dirigenti della pubblica amministrazione preposti ad uffici dirigenziali di livello generale)

A) Interpellanze

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la funzione pubblica, per sapere - premesso che:
a seguito del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, attuativo della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta «legge Bassanini»), venne introdotta la facoltà per il Governo di procedere alla nomina di alti dirigenti della pubblica amministrazione;
la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione fra pubblico e privato», e la connessa circolare interpretativa del dipartimento della funzione pubblica del 31 luglio 2002, recante «Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza pubblica», hanno ulteriormente ampliato queste possibilità -:
quale sia il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione preposti ad ufficio dirigenziale di livello generale, che, in applicazione della legge predetta, non sono stati confermati nell'incarico che svolgevano precedentemente e quale sia stata la distribuzione fra i ministeri di coloro non sono stati riconfermati;
in base a quali criteri tali dirigenti non siano stati confermati nelle posizioni originarie, atteso che, per ammissione dello stesso Governo, «nessuna amministrazione dello Stato attualmente è in possesso di un sistema validato e funzionante di valutazione dei dirigenti» (direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2001, recante «Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002»);
in particolare, nell'ambito complessivo dei dirigenti ai quali non è stato riattribuito l'incarico in precedenza svolto, a quanti dirigenti sia stato conferito un altro incarico «di livello retributivo equivalente al precedente», ai sensi dell'articolo 3, comma 7, quinto periodo, della legge n. 145 del 2002, e a quanti dirigenti sia stato conferito incarico di studio, per mancanza di idonei posti di funzione e per carenza di idonee qualità professionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sesto periodo, della medesima legge;
in base a quale valutazione sia stato stabilito il mancato possesso delle «idonee qualità professionali», quale presupposto per la non riconferma;
nel caso di riattribuzione del precedente incarico, attesa la scomparsa del termine minimo di durata dell'incarico individuale (come si evince dal nuovo articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002), per quanto tempo sia stato rinnovato l'incarico ed in base a quale criteri sia stata stabilita la durata dei singoli incarichi;


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quanti dirigenti abbiano effettuato un recesso consensuale con l'amministrazione, ai sensi della vigente normativa contrattuale e legislativa;
quanti dirigenti di seconda fascia siano stati costretti alla rotazione prevista dall'articolo 3, comma 7, terzo periodo, della legge n. 145 del 2002 ed in base a quali criteri;
quale sarà la sorte del dirigente non confermato a cui sia stato attribuito l'incarico di studio, della durata massima di un anno, allo scadere dello stesso;
a quanti dirigenti, in base all'applicazione delle nuove norme, sia stato conferito un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis (introdotto dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002), con riferimento, distintamente, alle due fasce dei ruoli delle amministrazioni ed in base a quali criteri;
a quanti dirigenti, in base all'applicazione delle nuove norme, sia stato conferito un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002), con riferimento, distintamente, alle due fasce dei ruoli delle amministrazioni ed in base a quali criteri; in particolare, di quali competenze tecnico-professionali siano in possesso e quali percorsi formativi abbiano sostenuto i dirigenti «incaricati» dall'esterno;
a quanti dirigenti di seconda fascia, in forza dell'applicazione delle nuove percentuali previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come sostituto dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002), sia stato conferito un incarico di ufficio generale ed in base a quali criteri;
quale sia la sorte del dirigente che non raggiunga l'accordo sulla parte retributiva attraverso la stipulazione del contratto individuale, a seguito del provvedimento unilaterale emanato dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002) e, in generale, quale sarà la sorte dei dirigenti ai quali non verrà conferito un incarico, attesa l'abrogazione del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato, che prevedeva un meccanismo di messa a disposizione degli stessi dirigenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attesa di una nuova collocazione presso altre amministrazioni del ruolo unico;
se il numero dei dirigenti dello Stato sia diminuito a seguito delle riforme di cui alla legge n. 59 del 1997 e, in particolare, a seguito del decentramento di funzioni dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, nonché a seguito dei processi di privatizzazione ed esternalizzazione e se, contestualmente, siano state coerentemente incrementate le competenze, i poteri, l'autonomia e le responsabilità degli stessi dirigenti;
come si intenda coprire l'aggravio economico derivante dai nuovi incarichi dirigenziali, allo scadere dell'anno di studio dei dirigenti collocati in tale posizione in quanto non confermati ai sensi del ricordato articolo 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002 e, atteso che il principio dell'invarianza di spesa (derivante dalla circostanza che la predetta legge di riforma non prevede copertura finanziaria specifica) costringerebbe l'amministrazione, nel caso di continuazione del rapporto dopo l'anno di studio, a retribuire due dirigenti per un unico posto coperto, a meno di non continuare a tenere indisponibili altrettanti incarichi dirigenziali complessivamente «equivalenti» sul piano finanziario, come prescritto in sede di prima attuazione della legge n. 145 del 2002 dall'articolo 3, comma 7 (cosiddetta compensazione);
se, in questa seconda ipotesi, non sia altamente pregiudizievole per il buon andamento della pubblica amministrazione protrarre la situazione di congelamento e di mancata copertura di posti di funzione dirigenziale, che deve essere necessariamente transitoria per non incidere sull'efficienza


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e sull'efficacia dell'azione amministrativa;
quale sia il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione che godono di contratti individuali ripartiti per ministero;
quali siano i livelli netti di stipendio e gli oneri lordi per lo Stato derivanti dalla stipulazione dei contratti di lavoro individuali dei dirigenti e, in particolare, a quanto ammontino gli stipendi, ivi compreso il trattamento accessorio, dei capi dipartimento, dei segretari generali dei ministeri, dei capi degli uffici legislativi dei ministeri e dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, ivi compresi quelli nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, per i quali è prevista la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al trattamento fondamentale ed accessorio;
quali siano i criteri sulla base dei quali il Governo ed i singoli Ministri hanno quantificato tali remunerazioni contrattuali.
(2-00557) «La Malfa».
(26 novembre 2002)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la funzione pubblica, per sapere - premesso che:
a seguito del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, attuativo della legge del 15 marzo 1997, n. 59, cossidetta «legge Bassanini 1», è stata introdotta la facoltà per il Governo di procedere alla nomina di alti dirigenti della pubblica amministrazione;
la legge del 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione fra pubblico e privato» e la connessa circolare interpretativa del dipartimento della funzione pubblica del 31 luglio 2002, recante «Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza pubblica», hanno ulteriormente ampliato queste possibilità -:
quale sia il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione preposti ad ufficio dirigenziale di livello generale che non sono stati confermati nell'incarico che svolgevano precedentemente;
in base a quali criteri tali dirigenti non siano stati confermati nelle posizioni originarie;
a quanti dirigenti sia stato conferito un altro incarico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, quinto periodo, della legge, e a quanti dirigenti sia stato conferito un incarico di studio, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sesto periodo, della medesima legge;
in base a quale valutazione sia stato stabilito il mancato possesso delle «idonee qualità professionali», quale presupposto per la non riconferma;
quanti dirigenti di seconda fascia siano stati costretti alla rotazione prevista dall'articolo 7, comma 3, terzo periodo, della legge ed in base a quali criteri;
quale sarà la sorte del dirigente non confermato a cui sia stato attribuito l'incarico di studio, della durata massima di un anno, allo scadere dello stesso;
in particolare, a quanti dirigenti esterni siano stati conferiti incarichi e di quali competenze tecnico-professionali siano in possesso e quali siano i percorsi formativi sostenuti;
a quanti dirigenti di seconda fascia sia stato conferito un incarico di ufficio generale ed in base a quali criteri;
quale sia la sorte del dirigente che non abbia raggiunto l'accordo sulla parte retributiva e, in generale, quale sarà la sorte dei dirigenti ai quali non verrà conferito un incarico, attesa l'abrogazione del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato, che prevedeva un meccanismo di messa a disposizione degli stessi dirigenti presso la Presidenza del Consiglio dei


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ministri nell'attesa di una nuova collocazione presso altre amministrazioni del ruolo unico;
se il numero dei dirigenti dello Stato sia diminuito a seguito delle riforme di cui alla legge n. 59 del 1997 e, in particolare, a seguito del decentramento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali, nonché a seguito dei processi di privatizzazione e se, contestualmente, siano state coerentemente incrementate le competenze, i poteri, l'autonomia e le responsabilità degli stessi dirigenti;
come si intenda coprire l'aggravio economico derivante dai nuovi incarichi dirigenziali allo scadere dell'anno di studio dei dirigenti collocati in tale posizione se non confermati, poiché l'amministrazione nel caso di continuazione del rapporto dopo l'anno di studio sarebbe costretta a retribuire due dirigenti per un unico posto coperto;
se, nell'ipotesi di compensazione negli incarichi, non sia altamente pregiudizievole per il buon andamento della pubblica amministrazione protrarre la situazione di congelamento e di mancata copertura di posti di funzione dirigenziale, che deve essere necessariamente transitoria per non incidere sull'efficienza e sull'efficacia dell'azione amministrativa;
quale sia il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione che godono di contratti individuali ripartiti per ministero;
quali siano i livelli netti di stipendio e gli oneri lordi per lo Stato derivanti dalla stipulazione dei contratti di lavoro individuali dei dirigenti e, in particolare, a quanto ammontino gli stipendi, ivi compreso il trattamento accessorio dei capi dipartimento, dei segretari generali dei ministeri, dei capi degli uffici legislativi dei ministeri e dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, ivi compresi quelli nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali è prevista la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al trattamento fondamentale ed accessorio;
quali siano i criteri sulla base dei quali il Governo ed i singoli Ministri hanno determinato le remunerazioni contrattuali.
(2-00560) «Gerardo Bianco, Bressa, Pinza».
(27 novembre 2002)