Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 253 del 27/1/2003
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Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri: Disposizioni in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature in occasione delle elezioni politiche, provinciali e comunali (1619-2451-2676) (ore 17,12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle


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proposte di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri: Disposizioni in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature in occasione delle elezioni politiche, provinciali e comunali.
La ripartizione dei tempi di esame del provvedimento è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 1619)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge s'intende dare risposta alle richieste formulate da molte forze politiche di giungere ad una semplificazione delle procedure per la presentazione delle liste e delle candidature in occasione delle elezioni politiche, provinciali e comunali. L'esigenza è avvertita soprattutto per quei partiti, movimenti o gruppi politici che abbiano già dimostrato, in occasione di precedenti consultazioni elettorali, di rappresentare un numero significativo di elettori.
Appare, infatti, inutilmente gravoso per questi soggetti politici, che hanno già dimostrato la propria capacità rappresentativa e, quindi, il proprio radicamento sul territorio, il mantenimento degli obblighi connessi alla sottoscrizione per la presentazione delle liste e delle candidature.
È bene ricordare che nell'ordinamento italiano esiste già una normativa che prevede l'esclusione per alcuni soggetti politici da tali adempimenti. Infatti, l'attuale normativa per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo prevede che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o per i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, anche in una sola delle Camere, o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.
Con una specifica previsione, inserita nel 1984, è stato altresì stabilito che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o per i gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo e, a seguito di un'ulteriore modificazione introdotta nel 1990, anche nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
Il principio, quindi, è già presente nell'ordinamento e con la proposta in esame si intende estenderlo anche alle elezioni politiche, provinciali e comunali. Facendo riferimento esclusivamente alle consultazioni elettorali per il rinnovo delle Camere, è noto che l'attuale disciplina prevede, per le elezioni della Camera dei deputati, che la dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Dette sottoscrizioni devono essere autenticate.
Per quanto riguarda la presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, la normativa prevede che la stessa deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti e da almeno 4.000 e da non più


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di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
Per quanto riguarda le elezioni del Senato della Repubblica, la normativa attuale prevede che la dichiarazione di presentazione delle candidature nei singoli collegi deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti e da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.
Il testo elaborato dalla Commissione, dopo un lungo ed approfondito esame, iniziato il 28 maggio 2002, intende semplificare in maniera significativa la suddetta procedura, prevedendo una normativa uniforme per le elezioni politiche e per le elezioni provinciali e comunali.
All'articolo 1 del testo licenziato dalla Commissione si prevede, infatti, che, in occasione di elezioni politiche, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione debba essere richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni già utilizzati da partiti, movimenti o gruppi politici che abbiano avuto eletti almeno dieci propri rappresentanti in una delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi o che si siano costituiti entro due anni dall'inizio della legislatura in un gruppo parlamentare ovvero in una componente politica del gruppo misto riconosciuta in una delle due Camere. Al comma 2 del medesimo articolo 1 si prevede che nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per partiti, movimenti o gruppi politici con le caratteristiche sopra descritte ogni volta che essi utilizzino i loro contrassegni tradizionali integrati da nuovi motti o sigle. Infine, si prevede che nessuna sottoscrizione è richiesta nel caso in cui le liste o le candidature siano contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito, movimento o gruppo politico esente da tale obbligo, nonché nel caso in cui le liste o le candidature siano contraddistinte da più contrassegni, tra i quali almeno uno di partito, movimento o gruppo politico esente dal medesimo obbligo.
Una volta semplificata la procedura per la presentazione delle liste e delle candidature, è apparso opportuno modificare anche l'attuale sistema sanzionatorio previsto per la violazione della normativa precedentemente illustrata. Infatti, con l'articolo 2 si introducono modifiche alle sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali. A tal fine si ricorda che le norme contenute nel primo testo unico si applicano anche per le elezioni del Senato mentre le norme contenute nel secondo si applicano anche alle elezioni provinciali. In particolare, per le elezioni politiche, attraverso una modifica del secondo e del terzo comma dell'articolo 100 del citato testo unico, si prevede che chiunque formi falsamente, in tutto o in parte, le schede od altri atti destinati alle operazioni elettorali o alteri uno di tali atti veri, o sostituisca, sopprima o distrugga, in tutto o in parte, uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. Alla stessa pena soggiace chiunque faccia scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto. Inoltre, si prevede che, se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 a 2.000 euro. In particolare, per quanto riguarda i fatti connessi alla presentazione delle liste e delle candidature, si prevede che chiunque commetta uno dei reati previsti dai capi III e IV del titolo VII del libro secondo del codice penale, reati concernenti


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la falsità in atti e la falsità personale, aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero formi falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, sia punito con la pena dell'ammenda da 500 a 2.000 euro. Tali fatti, sulla base della normativa attualmente vigente, sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.
A tal proposito, durante l'esame in Commissione è stata criticata la mitezza delle pene previste dal provvedimento in esame per queste ultime fattispecie. La Commissione ha però ritenuto che l'attenuazione del regime sanzionatorio per queste ultime fattispecie trovi ragione giustificatrice nella considerazione della minore offensività delle condotte medesime. Tutto ciò trova conferma anche nel fatto che, quando le condotte sono da ritenersi più gravi e quindi maggiormente offensive dal punto di vista penale (si pensi alla falsificazione o alla distruzione delle schede o degli altri atti destinati alle operazioni elettorali), le pene previste sono più gravi. Rispetto all'altra obiezione formulata durante l'esame in Commissione circa la possibilità di estendere a queste fattispecie le sanzioni previste per i reati commessi in occasione delle autocertificazioni, la Commissione ha ritenuto di considerare sostanzialmente diverse le fattispecie e quindi opportuno sottoporle a diversi regimi sanzionatori.
Direttamente collegata alla modifica delle sanzioni previste dall'articolo 100 del sopracitato testo unico è la modifica dell'articolo 106 del medesimo testo unico contenuta nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 2. Infatti, si prevede che l'elettore che sottoscrive più di una candidatura o più di una lista sia punito con la pena dell'ammenda da 200 a 1.000 euro. Attualmente la fattispecie è punita con la reclusione sino a tre anni o con la multa sino a lire 2 milioni.
Le medesime modifiche al sistema sanzionatorio previste per il testo unico per le elezioni della Camera dei deputati sono apportate, attraverso le disposizioni contenute nel comma 2, dell'articolo 2 del presente provvedimento, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.
Come sopra accennato, l'esame in Commissione è stato lungo ed approfondito; preso atto delle esigenze di semplificazione del procedimento nonché dell'opportunità di uniformare la disciplina per le elezioni politiche, provinciali e comunali con quella già prevista per le elezioni europee, si auspica una sollecita approvazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIO D'ALÌ, Sottosegretario di Stato. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, il testo finale del provvedimento oggi all'esame è abbastanza diverso dalle varie proposte di legge che sono state presentate e che hanno visto una lunga discussione in Commissione - in particolare nell'ambito del Comitato ristretto - per l'elaborazione del testo base. Abbiamo avuto un confronto durato qualche mese perché avevamo forti perplessità sul testo adottato e su quanto si era discusso in questo periodo. Le perplessità derivavano da due circostanze; in primo luogo, dalla funzione relativa alle sottoscrizioni delle liste elettorali. Si è affermato che l'esistenza dei partiti giustificasse la non necessità della raccolta delle firme da parte degli elettori perché vi era già un consenso elettorale manifestato nel tempo; ciò, quindi, rendeva la loro posizione diversa rispetto a qualsiasi altra lista che oggi volesse conseguire un consenso elettorale.
Debbo dire che forse questo argomento poteva essere vero fino al cambiamento del quadro politico avvenuto agli inizi degli anni novanta, durante cioè quei cinquant'anni della nostra storia nell'ambito dei quali il sistema dei partiti era consolidato ed assolutamente fermo nel tempo.


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Infatti, era difficile che a quell'epoca nascessero nuovi partiti e, quando ciò è avvenuto, si è sempre trattato di un processo lungo e complesso.
La situazione è cambiata all'inizio degli anni novanta quando sono scomparsi dallo scenario politico quei grandi partiti che avevano dominato la scena politica dal dopoguerra in poi. A partire dagli anni 1992, 1993, 1994 è iniziata una fase completamente diversa caratterizzata da una continua dinamica. L'onorevole Boato ci ha ricordato in Commissione - e la cosa a me e ad alcuni miei colleghi è sembrata strana - che oggi il partito più antico è rappresentato dai Verdi. Quindi, paradossalmente, dopo quello che è successo in questi ultimi anni, il simbolo più vecchio tra quelli presenti in questo Parlamento è proprio quello dei Verdi.
Ciò per dire come oggi l'assunto posto a base di questo provvedimento sia da non condividere. Infatti, non abbiamo più a che fare con un quadro politico fermo, consolidato nel tempo e che abbia un suo chiaro elettorato tale da consentire l'eliminazione delle norme che prevedono la raccolta delle firme. Anzi, oggi il problema è esattamente inverso; abbiamo un quadro politico in continuo mutamento ed in continua evoluzione. Vi sono partiti che nascono e gruppi parlamentari che cambiano in continuazione: è questo ciò che, attualmente, viene considerato uno dei mali di questa fase storica della politica. È questo, al di là di come lo si giudichi, il dato di fatto rispetto al quale questo provvedimento, francamente, lascia molto perplessi.
Consci delle difficoltà che si presentano nella fase di raccolta delle firme con tempi ravvicinati previsti dalla legge elettorale avevamo proposto un sistema diverso.
È chiaro che non si tratta di un problema che nasce dalla formulazione legislativa, ma dal fatto che i partiti, le organizzazioni politiche in genere riescono a raggiungere il consenso sulla formazione delle liste solo nell'ultimo momento loro concesso. Pertanto, il tempo per raccogliere le sottoscrizioni per quanto riguarda quelle liste diventa assolutamente esiguo e non sufficiente.
Se i partiti provvedessero in tempo, non si solleverebbe questo problema, ma la politica e la storia non si fanno con i se e pertanto, prendendo atto del fatto politico che i partiti riescono solo all'ultimo momento a raggiungere il consenso sulle liste, abbiamo proposto una soluzione che abbiamo ritenuto più valida: quella di concedere, nell'ambito del procedimento per la formazione delle liste, un tempo ad hoc utilizzabile solo per la raccolta delle firme e non per l'elaborazione delle liste stesse. È stato presentato un emendamento a tale proposito che è stato bocciato, ma noi confidiamo che questa Camera lo approvi in sede di esame degli articoli.
Sia ben chiaro: il provvedimento in esame è partito da certe premesse, ma è approdato ad altre: è una via di mezzo che non accoglie né una soluzione né un'altra. O si accettava il principio, per la verità contenuto nei provvedimenti dei presentatori, che i partiti consolidati, vale a dire quelli costituiti in gruppi parlamentari, fossero gli unici ad essere esentati (perché le loro dimensioni potevano far pensare che avessero un radicamento tale da non richiedere la raccolta delle firme) o, viceversa, l'altra soluzione da noi proposta. Si è scelta la soluzione peggiore, quella intermedia, in base alla quale si consente a tutte le formazioni politiche, anche le più piccole, rappresentate in uno dei rami del Parlamento di essere esentate dalla raccolta delle firme.
In queste condizioni, con questo testo finale, verifichiamo anche qualche dubbio di costituzionalità sulla diversità di trattamento tra le formazione esistenti in Parlamento e quelle nuove che possono crearsi nel frattempo, come sta avvenendo ed è avvenuto in continuazione nel corso di questi anni.
Queste nuove formazioni debbono soggiacere ad un procedimento complesso, ad una raccolta delle firme che abbiamo visto come sia già difficile per le grosse formazione


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consolidate. Immaginiamo quanto lo sia per le nuove formazioni, per le nuove liste elettorali.
Addirittura, i partiti consolidati nel tempo hanno riscontrato problemi - lo verificheremo successivamente - persino di carattere penale sulla veridicità delle sottoscrizioni (nemmeno i grandi partiti erano riusciti a raccogliere firme in tempo). Figuriamoci in quali difficoltà potrà incorrere una lista di nuova formazione.
Questa norma, che aveva ben altre finalità, oggi, così come si è andata caratterizzando nel dibattito nel corso del tempo, viene ricostruita in un senso fortemente statico, perché l'unico obiettivo che si propone è quello di rendere statico il quadro politico, impedendo o comunque rendendo estremamente difficoltosa la formazione di nuove forze politiche. Ciò mi sembra profondamente contrastante anche con la fase storica che stiamo vivendo: non stiamo, infatti, ragionando, come si ama fare, sulle forme di Governo, su tutti i cambiamenti possibili ed immaginabili che di giorno in giorno qualcuno propone (probabilmente per non discutere di questioni più serie o dei problemi che oggi il Governo avverte); non stiamo discutendo di una modifica che porti ad un consolidamento del quadro politico nell'ambito delle maggioranze e delle opposizioni; non stiamo discutendo del famoso tetto del 5 per cento proprio di qualche democrazia o di altro, ma semplicemente di una difficoltà procedimentale nei confronti di soggetti che non hanno una loro presenza in Parlamento.
Tale normativa non ha alcun disegno politico particolare, né alcuna logica di carattere costituzionale e da questo punto di vista ci preoccupa; ha esclusivamente la funzione di privilegiare i partiti esistenti e di rendere il loro cammino politico più agevole e più semplice rispetto a quello delle altre formazioni.
Questo avviene quando il dato di fatto, in particolare quello rappresentato dalle elezioni degli ultimi anni (dal quale era emersa l'esigenza dell'elaborazione di questo testo normativo), aveva dimostrato quanto la raccolta delle sottoscrizioni nei tempi concessi dal legislatore fosse complessa e difficile nell'ambito dei diversi procedimenti elettorali, sia quelli relativi alle elezioni politiche sia quelli relativi alle elezioni amministrative.
Anziché semplificare tale procedimento, concedendo maggior tempo per la raccolta delle sottoscrizioni, come da noi proposto, si compie una disparità di trattamento, alquanto odiosa, tra chi in pratica siede in quest'aula, che in sostanza può non raccogliere le firme, e chi è fuori da quest'aula, perché non è riuscito ad avere il consenso nelle ultime elezioni o perché rappresenta una nuova forza politica, in tal modo sottoposto alle stesse difficoltà registratesi nelle ultime tornate elettorale. Da questo punto di vista, per quanto riguarda l'articolo 1, noi non condividiamo il testo così come approvato in Commissione affari costituzionali.
Non condividiamo inoltre un ulteriore aspetto relativo a tale proposta di legge, anche questo di carattere generale, ovvero la disciplina dell'articolo 2 relativa alla ipotesi in cui le sottoscrizioni siano false o a quella in cui chi ha autenticato le sottoscrizioni abbia formato falsamente le liste o sia incorso in uno dei reati previsti dai capi III e IV del titolo VII del libro secondo del codice penale. Anche relativamente a tale aspetto, la disciplina ci sembra errata.
Noi abbiamo rilevato che nella nostra attuale legislazione esiste una norma di carattere penale che sicuramente è estremamente rigorosa e che non condividiamo nella sua portata, perché si arriva a prevedere addirittura una sanzione penale fino ad otto anni, che francamente sembra un'ipotesi di pena sproporzionata rispetto al reato commesso. Da qui a prevedere la semplice ammenda, come si fa passando da un'ipotesi di reato punibile con una pena da due a otto anni ad un'ipotesi di ammenda da 500 a 2 mila euro, sembra un passo più lungo della gamba.
La sanzione comminata non è proporzionata alla gravità stessa del comportamento. Il discorso al riguardo è alquanto complesso: sarebbe necessario in primo luogo comprendere - noi lo


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abbiamo fatto -, perché ciò sia avvenuto nel corso degli anni in Italia, con una facilità di falsificare firme o di presentare liste sottoscritte falsamente. Questo, a mio avviso, è dovuto a due circostanze: da un lato, dipende dall'aver attribuito il potere di autenticazione a soggetti che non hanno adeguata conoscenza di ciò che stanno facendo. È chiaro infatti che fino a quando tale potere è stato attribuito ai notai, ai cancellieri o ai segretari comunali, che avevano piena coscienza della funzione che svolgevano, il problema sostanzialmente non è sorto. Quando questa funzione è stata attribuita ai consiglieri comunali e ad una serie di soggetti che non hanno quella conoscenza giuridica della norma, vi è stata una certa leggerezza - adopero un eufemismo - nel procedere all'autenticazione delle sottoscrizioni. Si tratta di un primo errore al quale probabilmente andava posto rimedio.
Il secondo non è un errore, piuttosto è un'incoscienza che si sta creando perché, a mio avviso - in questo caso forse il collega Bressa non sarà molto d'accordo con me, anche se a titolo personale, come ama dire -, di fronte al giusto processo di autocertificazione che abbiamo avviato nel corso degli anni, di fronte allo straordinario lavoro di «sburocratizzazione» che è stato fatto, di eliminazione di inutili atti certificativi delle pubbliche amministrazioni, di fronte quindi all'affidamento di responsabilità al cittadino, non abbiamo lavorato altrettanto per far comprendere al cittadino come la firma che lui avrebbe apposto su un atto di autocertificazione fosse un atto importante e personale. Questo è, a mio avviso, l'aspetto sul quale bisognerebbe fare qualche riflessione, soprattutto perché credo sia sotto gli occhi di tutti la facilità con cui si verificano questi fatti.
Rispetto quindi a questi problemi, rispetto alla necessità effettiva di mitigare la sanzione penale prevista dalla vecchia legge degli anni cinquanta, la proposta, che alla fine è passata a maggioranza in Commissione, di punire la falsificazione con una sola ammenda da 500 a 2 mila euro ci sembra assolutamente sbagliata. Noi, quindi, abbiamo presentato emendamenti che sostanzialmente parificano la pena a quella prevista per una falsa autocertificazione.
Questo potrebbe essere addirittura criticabile ex adverso, dal momento che, mentre nel caso dell'autocertificazione si tratta di un semplice cittadino che fa una dichiarazione falsa rispetto ad una questione di rilevanza pubblica, nel caso della presentazione di liste si tratta di diritti di carattere costituzionale - in particolare del diritto di elettorato attivo e passivo - e la parificazione potrebbe far sorgere qualche perplessità nel senso di ritenere che, in questo caso, la pena sia troppo lieve. La maggioranza, invece, è voluta andare ben oltre: mentre un semplice cittadino che appone una firma falsa su un'autocertificazione viene punito con la pena della reclusione fino a tre anni, un soggetto legittimato ad autenticare le firme in materia elettorale - materia rilevante costituzionalmente, ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione -, questo stesso cittadino, che quindi svolge una funzione pubblica, viene punito con una semplice ammenda da 500 a 2 mila euro. Noi riteniamo sia assolutamente sbagliato, non proporzionato alla gravità del comportamento di chi commette questo tipo di reato e, quindi, abbiamo presentato un emendamento che mira a modificare tali sanzioni.
Questi sono, a mio avviso, gli aspetti più importanti di questo provvedimento che, alla fine, per il lungo cammino che ha percorso, sembra aver mediato eccessivamente le posizioni, fino a diventare una legge non coerente con il sistema complessivo e non coerente con gli obiettivi che vorrebbe raggiungere. A questo punto, infatti, davvero non si comprende più il concetto di sottoscrizione delle liste elettorali e in base a quali criteri venga stabilito un discrimine tra forze politiche se non quello di essere più o meno presenti in quest'aula, che mi pare francamente un discrimine immotivato, anche costituzionalmente; non mi sembra, infatti, che la Costituzione faccia riferimento a partiti rappresentati in Parlamento, ma


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semplicemente a partiti. Quindi, da questo punto di vista, credo che non abbiamo fatto un buon lavoro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, rispetto a questo testo unificato il nostro è un atteggiamento parzialmente positivo. Non nascondo che io preferivo di gran lunga l'impostazione che era stata data a una delle proposte di legge dalle quali ha preso l'avvio questo nostro lavoro, quella che ha come primo firmatario l'onorevole Vitali.
In quella proposta di legge vi era, a mio modo di vedere, un'innovazione molto importante e significativa che prevedeva non la cancellazione delle firme, ma l'introduzione del principio dell'autocertificazione anche per la presentazione di liste elettorali.
Ritenevo che questo fosse un importante progresso verso una forma di larga responsabilizzazione. A differenza del collega Marone, ritengo che la raccolta delle firme, sicuramente importante, abbia più un valore politico che burocratico-formale e che, di conseguenza, trovarsi in piazza tra i cittadini per chiedere il consenso sull'opportunità o meno di essere presenti alle elezioni elettorali sia un atto politico forte, da assoggettare, naturalmente, ad alcune regole, ma non da snaturare con eccessi formalistici o burocratici. È per questo che vedevo con grande favore l'impostazione della proposta di legge n. 2451, a prima firma del collega Vitali, abbandonata in Commissione perché non ha incontrato il consenso né del Governo né di larghi settori delle forze politiche presenti in Parlamento.
Con altrettanta franchezza, debbo dire che l'attuale testo dell'articolo 1 non è, per me, pienamente soddisfacente. Esso riprende l'impianto della legge per le elezioni europee, che non trovo costituire una soluzione ai molti problemi lamentati. L'articolo 1 prevede che non vadano raccolte le firme per la presentazione di liste o candidature con contrassegni di quei partiti, movimenti o gruppi politici che abbiano avuto eletti almeno dieci rappresentanti in una delle due Camere nella legislatura in corso ovvero che si siano costituiti in gruppo o componente politica del gruppo misto riconosciuta in una delle due Camere entro due anni dall'inizio della legislatura. Trovo che tale soluzione non metta tutti sullo stesso piano di parità, mentre, quando si tratta di presentarsi alle elezioni, il criterio fondamentale dovrebbe essere quello di garantire a tutti pari opportunità.
Da questo punto di vista, l'ipotesi da noi formulata in Commissione, che, insieme ai colleghi Boato, Leoni e Marone ed altri ancora, riproporremo come emendamento in Assemblea, è di prevedere pur sempre l'obbligo della raccolta delle firme, ma di anticipare il momento della presentazione delle candidature rispetto a quello della presentazione delle sottoscrizioni, allo scopo di dare più tempo alle forze politiche per organizzare questa importante fase che, ripeto, avendo un significato politico, non deve trasformarsi in una sorta di ghigliottina che, in qualche modo, impedisca ad una forza politica di presentarsi.
È del tutto evidente che dobbiamo avere regole che ci tutelino da brogli clamorosi, ma credo che molti di noi abbiano avuto esperienze di raccolta delle firme. Ad esempio, a me è capitato molte volte di fare da certificatore per alcuni referendum; e mi è capitato di farlo in inverno - peraltro, in una regione, quella nella quale vivo, non particolarmente favorita dal tempo - in un periodo, cioè, in cui non si è sempre presenti al banco di raccolta: può capitare di andare a bere un caffè! Ebbene, quelle dieci persone che hanno firmato mentre il certificatore è andato a bere il caffè hanno sicuramente dimostrato la loro chiara volontà politica di sottoscrivere, eppure, se non fosse stato presente in quel momento, certificando la sottoscrizione, il predetto soggetto avrebbe commesso un reato e le firme non sono valide!
Questo mi pare un eccesso di formalismo che dovrebbe essere cancellato. D'altro


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canto, dobbiamo stare attenti a non incorrere in soluzioni squilibrate. La scelta di non richiedere la raccolta delle firme per i partiti già presentati in Parlamento è fortemente lesiva dei diritti delle forze politiche nuove che in Parlamento non sono rappresentate. Il Partito radicale, che oggi non è presente in Parlamento, come può valutare la norma se non come un affronto ad uno dei fondamentali criteri di uguaglianza dei diritti di tutte le forze politiche che decidono di concorrere alla competizione elettorale politica od amministrativa?
Pertanto, credo che, nell'esame in Assemblea, dovremmo meditare seriamente sulla bontà dell'emendamento - che, se non ricordo male, dovrebbe avere come primo firmatario l'onorevole Boato - che propone questo diverso meccanismo: anticipare il momento della presentazione delle candidature rispetto a quello della presentazione delle sottoscrizioni.
Per quanto riguarda invece l'articolo 2, condivido la finalità che è stata espressa e, a mio modo di vedere, chiaramente illustrata dal relatore Saponara: lo ripeto, l'atto della sottoscrizione ha per me un significato straordinariamente importante dal punto di vista politico e, quindi, non deve essere schiacciato da eccessivi formalismi. Pertanto, condivido l'introduzione dell'ammenda al posto della reclusione, perché ritengo quest'ultima una pena del tutto sproporzionata rispetto all'infrazione che potrebbe essere commessa. Condivido, però, una delle osservazioni che ha fatto l'onorevole Marone: sono personalmente favorevole anche ad un intervento legislativo che conduca ad una analoga attenuazione delle misure sanzionatorie anche per le violazioni in tema di autocertificazione e, quindi, ad una modifica dell'articolo 495 del codice penale. Se noi riteniamo che non ci debbano essere pene severe per chi sottoscrive una lista elettorale e non rispetta la forma, probabilmente, un analogo atteggiamento dovrebbe valere anche per l'autocertificazione, evidentemente, in questo caso graduando le fattispecie dell'autocertificazione stessa. Comunque è del tutto evidente che il principio è analogo e che, pertanto, anche in questo caso ci dovrebbe essere una attenuazione delle sanzioni.
Pertanto, credo che la discussione di questo provvedimento, che può apparire in qualche modo laterale, non importantissima nel dibattito che in questo momento sta avvenendo sulle riforme istituzionali, non possa essere affrontata con il cuore troppo leggero. Credo che abbiamo ancora il tempo necessario, durante la fase di discussione e di votazione degli emendamenti in Assemblea, di riflettere sulle questioni che questo dibattito ha sollevato e che, sono convinto, il relatore Saponara, avendo svolto un eccellente lavoro in Commissione, saprà cogliere in tutta la delicatezza e anche, per certi aspetti, in tutta la gravità.
Dobbiamo risolvere una serie di questioni, ma dobbiamo farlo garantendo pari dignità a tutte le forze politiche e a tutti coloro che intendano concorrere alle elezioni.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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