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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, d'iniziativa del senatore Giaretta: Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità; e dell'abbinata proposta di legge d'iniziativa del deputato Ruzzante.
La ripartizione dei tempi del provvedimento è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (vedi calendario).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bressa.
GIANCLAUDIO BRESSA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, reca disposizioni volte a modificare la vigente normativa in materia di esercizio del diritto di voto da parte di elettori affetti da grave infermità. La proposta di legge è volta a novellare sia il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sia il testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.
L'attuale articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati stabilisce in via generale che gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.
Il successivo secondo comma, tuttavia, dispone una deroga in quanto consente che gli elettori affetti da gravi infermità - i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga
gravità - esercitino il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore. Gli accompagnatori devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune.
I successivi commi dell'articolo in esame stabiliscono che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido e che sul suo certificato elettorale sia fatta apposita annotazione dal presidente del seggio presso il quale ha assolto tale compito; si stabilisce inoltre che i presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
A tal riguardo si ricorda che a seguito dell'introduzione della tessera elettorale - in luogo del certificato - l'annotazione è apposta all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio di voto.
L'accompagnatore è tenuto a consegnare il certificato dell'elettore accompagnato e il presidente del seggio deve accertare, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, registrando nel verbale il modo di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento e il nome e cognome dell'accompagnatore; il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
Secondo la normativa vigente sono ammessi al voto assistito e dispensati dalla presentazione del certificato medico gli elettori ciechi, quelli amputati delle mani e quelli colpiti da paralisi.
Negli altri casi, ove l'elettore non produca un'idonea certificazione medica, è rimesso al presidente di seggio l'accertamento dell'effettività dell'impedimento. In ogni caso, l'impedimento deve essere riconducibile alla riduzione della capacità visiva o alla mobilità degli arti superiori, non essendo consentito il voto assistito per le infermità che colpiscano altro tipo di capacità dell'elettore.
La proposta di legge in discussione, come precedentemente anticipato, si propone di introdurre modifiche alla suddetta disciplina al fine di rendere più semplice la procedura per l'esercizio del voto dei cittadini affetti da grave infermità.
In particolare con l'articolo 1, comma 1, ci si propone di rimuovere il requisito di iscrizione nello stesso comune per l'accompagnatore dell'elettore che necessiti di assistenza per l'espressione del voto. Come si è detto, ai sensi della normativa vigente, gli accompagnatori devono essere «iscritti nel comune». L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame prevede invece che l'accompagnatore possa essere iscritto «in un qualsiasi comune della Repubblica».
Il comma 2 dello stesso articolo 1 introduce la possibilità che sulla tessera elettorale sia indicato - su richiesta dell'elettore, attraverso l'apposizione di un simbolo o codice - il diritto al voto assistito.
L'annotazione del diritto al voto assistito è volta ad eliminare il ricorso alla richiesta, e alla successiva presentazione, di certificazioni mediche in occasione di ogni elezione. All'annotazione si procede su richiesta dell'elettore; pertanto per gli elettori che non avanzeranno specifica istanza continueranno ad applicarsi le norme vigenti che prevedono l'esibizione del certificato medico.
L'annotazione del diritto al voto assistito deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
La proposta di legge, per il suo contenuto altamente condivisibile, è stata approvata al Senato da una larghissima maggioranza e anche durante l'esame in sede referente presso la Commissione affari costituzionali sul suo contenuto hanno concordato tutti i gruppi. Per tutti questi motivi se ne auspica una sollecita approvazione definitiva, anche con la prospettiva
che questa proposta possa diventare legge prima dello svolgimento delle prossime elezioni, previste per la primavera entrante.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
ANTONIO D'ALÌ, Sottosegretario di Stato per l'interno. Confermo l'assoluta convergenza del Governo su questa proposta di legge, soprattutto sull'intendimento che essa sottende, cioè quello di rendere sempre più agevole l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani, anche a coloro che dovessero trovarsi in condizioni particolari, come è appunto la condizione di grave infermità. Tutto quello che tende ad agevolare l'esercizio del diritto di voto non può che essere condiviso dal Governo. Peraltro il testo del provvedimento è elaborato in modo da garantire il rispetto delle salvaguardie in tema di garanzie della privacy. Credo quindi che esso sia assolutamente condivisibile e per questo se ne raccomanda l'approvazione.
PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai colleghi iscritti in discussione generale, poiché oggi assistono ai nostri lavori delle scolaresche e dato che esse vedono un'aula desolatamente vuota, vorrei dire loro, perché lo sappiano, che, quando si svolgono queste discussioni sulle linee generali dei provvedimenti, ad esse intervengono il relatore ed i colleghi interessati all'esame più specifico e generale della materia in oggetto, mentre il dibattito per le modifiche, per gli emendamenti e per l'approfondimento specifico si svolgerà in altre sedute. Non si tratta, quindi, di un disinteresse della Camera né dei deputati, ma di una fase funzionale, per così dire istruttoria in senso lato, che serve a mettere a conoscenza sul provvedimento all'ordine del giorno.
Dico questo perché molte volte sui giornali si dice che i deputati non sono presenti ai lavori parlamentari. In realtà non è così: essi hanno spesso altri impegni e il fatto è che in questo caso si determina funzionalmente un interesse meno intenso da parte del resto dell'Assemblea, che sarà successivamente informata. Ve lo dico per la vostra possibile valutazione.
È iscritto a parlare l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Con questo mio intervento vorrei motivare il voto favorevole che il mio gruppo esprimerà sul provvedimento al nostro esame. Tutti sappiamo che in questa materia, attinente alle modalità di espressione del voto da parte degli elettori che hanno problemi fisici, vi è da rispettare la duplice e contrapposta esigenza prevista dall'articolo 48 della Costituzione: da un lato il pieno diritto all'elettorato attivo; dall'altro l'affermazione, prevista in particolare dal secondo comma dell'articolo 48, che il voto è personale, libero e segreto.
Si tratta di due principi costituzionali, di eguale importanza, che hanno trovato la loro disciplina e il loro soddisfacimento da un lato nell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361 (per quanto riguarda le elezioni della Camera dei deputati), dall'altro nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 (per quanto riguarda le cosiddette elezioni amministrative). Queste due norme, di contenuto sostanzialmente identico, prevedono una serie di modalità atte a garantire che l'esigenza di far votare una serie di soggetti affetti da handicap fisici che impediscono loro di esercitare il diritto di voto (come ad esempio i ciechi, gli amputati delle mani e gli altri soggetti affetti da gravi impedimenti) non si trasformi invece in una manipolazione del voto.
A tal fine, la proposta di legge prevede una serie di cautele e di accortezze, in particolare quella di consentire che sul certificato elettorale dell'accompagnatore si attesti questa circostanza, per evitare quella che una volta era un'usanza, vale a dire il fatto che le persone portassero molti soggetti affetti da handicap a votare, con una conseguente alterazione del voto.
Tutto ciò è stato costruito da una lunga ed approfondita giurisprudenza dei giudici amministrativi, in particolare del Consiglio
di Stato che, specialmente negli anni sessanta e settanta, si è visto oberato di ricorsi in questa materia, che oramai ha trovato una sua definitiva sistemazione.
Tuttavia, sia nella legge del 1960 sia in quella del 1957, vi era un'inutile richiesta che, con questa proposta di legge, viene eliminata, vale a dire il fatto che l'accompagnatore fosse un elettore del comune. D'altra parte, tale disposizione non aveva alcuna inerenza con l'esigenza, di grandissima importanza - che prima ho ricordato -, relativa alla certezza del voto; dunque, appare assolutamente opportuna la sua eliminazione. Questa previsione aveva complicato notevolmente tali esigenze, anche in considerazione del fatto che i familiari degli anziani spesso non sono più residenti nel comune; tra l'altro, occorre ricordare che spesso, specie negli ultimi anni, ai servizi sociali sono addetti giovani che scelgono di svolgere il servizio civile e che la maggior parte delle volte non sono elettori di quel comune.
Dunque, la necessità di modificare tale disposizione appare evidente e poiché non intacca i principi contenuti nell'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, esprimeremo un voto favorevole sul presente provvedimento.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.
MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, anch'io, a nome del gruppo di Forza Italia, confermo il nostro favore alla presente proposta di legge, affinché sia approvata al più presto.
In sostanza, questo provvedimento rispecchia appieno la Costituzione, conciliando - come ha testè evidenziato il collega Marone - l'articolo 48 con gli articoli 2 e 3 e auspico che nell'applicazione della Costituzione si sia tutti d'accordo. Come recita l'articolo 48, il voto è segreto, è personale, ma occorre ricordare che gli articoli 2 e 3 stabiliscono che tutti sono uguali di fronte alla legge, quindi anche gli handicappati.
Tuttavia, riconoscendo che anche i soggetti portatori di handicap devono votare, occorre garantire che ciò possa avvenire nel modo più chiaro ed agevole e questa proposta di legge adempie proprio a questa esigenza, soprattutto dopo l'introduzione della tessera elettorale.
Si prevede, infatti, che non è necessario che l'accompagnatore sia dello stesso comune - infatti, tale possibilità si allarga ad altri soggetti - e che è preferibile che sulla tessera elettorale ci sia il timbro - sempre che l'elettore lo voglia - al fine di evitare di presentare ogni volta il certificato medico.
Si tratta di un'esigenza sacrosanta, quindi confermo ancora una volta il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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