Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 253 del 27/1/2003
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Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri (2788) (ore 16,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri.
La ripartizione dei tempi di esame del provvedimento è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 2788)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto altresì che le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Esteri) si intendono autorizzate a riferire oralmente.
Il relatore per la Commissione affari costituzionali, onorevole Oricchio, ha facoltà di svolgere la relazione, anche in sostituzione del relatore per la Commissione esteri.

ANTONIO ORICCHIO, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, mi permetta qualche breve considerazione prima di scendere nel merito dell'articolato del disegno di legge, atto Camera n. 2788, che introduce modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri.
Anche per capire l'importanza di questo provvedimento di cui ci apprestiamo a svolgere l'esame, vorrei ricordare come l'ordinamento del Ministero degli affari esteri di una qualsiasi nazione non sia, e


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non debba essere, qualcosa di estraneo rispetto al paese di cui è espressione; non può costituire un mondo cui si guarda come a ciò che è lontano e, soprattutto, non può essere neppure qualcosa di alieno rispetto alla storia del paese di cui è emanazione ed all'evoluzione socio-economica della nazione che è destinato a rappresentare nello scenario delle relazioni internazionali, politiche ed economiche.
Ecco, quindi, spiegati il contesto storico, le necessità odierne e le concrete esigenze attinenti anche allo sviluppo delle relazioni economiche internazionali. Questi elementi ci danno il senso e la misura di ciò che deve essere la moderna diplomazia e di come l'organizzazione diplomatica del nostro paese necessitasse e necessiti - ed oggi vede risolti questi problemi - di alcune integrazioni e modifiche, di non poca importanza, capaci di razionalizzare il complessivo schema ordinamentale dell'amministrazione degli affari esteri. A questo proposito, ricordiamo che il disegno di legge n. 2788 interviene dopo una serie di provvedimenti normativi come il decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, il decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 1999, il decreto del Presidente della Repubblica n. 368 del 2000 che hanno tutti, a loro volta, operato degli interventi nel campo dell'ordinamento del Ministero degli affari esteri. Ciò nonostante, come affermato nella stessa relazione del disegno di legge n. 2788, e nonostante questi tre interventi, era opportuno un nuovo intervento del legislatore che riuscisse ad organizzare, a coordinare questi interventi ed a prevederne di nuovi e, quindi, a svolgere un completamento della funzione di riforma della nostra amministrazione degli affari esteri.
Poiché sono citati negli stessi atti parlamentari e nella stessa relazione, vorrei ricordare come il decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000 (riordino della carriera diplomatica a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266) avesse dato vita ad un primo riordino dell'ordinamento della carriera diplomatica. Il decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 2000, n. 368, in applicazione della delega di cui all'articolo 2 della legge n. 266 del 1999, esercitando questa delega aveva determinato sotto un profilo quantitativo i posti da assegnare al personale direttivo dell'amministrazione in questione.
Vorrei anche ricordare come l'organizzazione del ministero - che, sostanzialmente, rimane nella sua struttura portante quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18 - aveva già subito una prima modifica con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 maggio 1999, n. 267 (regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale, nonché delle relative funzioni dell'amministrazione centrale del ministero). Ebbene, con il disegno di legge n. 2788, per esplicita affermazione contenuta nella relazione che precede l'articolato, si sostiene la necessità di un ulteriore intervento complessivo e riorganizzativo che, tenendo presente questi altri tre interventi registrati in precedenza - a mio modo di vedere parziali -, tende a porre in essere delle innovazioni complessive dell'ordinamento dell'amministrazione. A mio modo di vedere sono delle innovazioni pregnanti, di notevole valore, che vanno anche ben al di là degli scopi dichiarati nella relazione che, invece, tende a presentare l'articolato come un pacchetto di norme adeguatrici. Io ritengo che vi siano invece - lo vedremo analizzando in dettaglio l'articolato - delle innovazioni che vivacizzano e rendono maggiormente dinamica la nostra amministrazione.
In sintesi, vorrei in questa sede ricordare le innovazioni riguardanti l'istituzione delle sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche che rappresentano un'innovazione pressoché assoluta del nostro ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri. Vorrei, inoltre, ricordare l'inserimento definitivo nell'amministrazione degli affari esteri degli istituti italiani di cultura e la previsione, nell'ambito delle principali funzioni degli uffici consolari, dell'attività volta ad assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte dei


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cittadini italiani residenti all'estero; il tutto finalizzato ad una maggiore presenza del nostro paese in tutte le nazioni del mondo, ad una migliore organizzazione per coordinare le relazioni economiche ed internazionali, per fare in modo, com'è stato più volte detto e come previsto nel programma di Governo, che le nostre sedi di rappresentanza all'estero diventino anche un veicolo, un propulsore, un motore dell'economia, della partecipazione, della presenza dei nostri operatori economici nell'intero continente.
Si tratta, quindi, di un progetto ben più ampio, volto alla razionalizzazione di quello schema ordinamentale dell'amministrazione che i tre precedenti provvedimenti normativi citati, con interventi non collegati o episodici, non erano ancora - a mio modo di vedere - riusciti a dare al nostro paese. Si tratta di un progetto complessivo di grande valenza che serve anche ad aggiornare il nostro tipo di rappresentanza all'estero, alla luce dell'evoluzione socio-economica del nostro paese.
Se queste sono le linee generali, le motivazioni socio-economiche e storiche, il quadro normativo in cui si inserisce il disegno di legge atto Camera n. 2788, penso che dall'esame sommario, breve dell'articolato possiamo riscontrare, punto per punto, la validità di queste idee base che sono il fulcro da cui parte l'iniziativa legislativa di cui ci stiamo occupando.
A tale proposito vorrei ricordare come l'articolo 1 modifichi, aggiornandola alla realtà odierna, la norma sulla composizione dell'amministrazione degli affari esteri. Viene sottolineato come la predetta amministrazione sia costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero che entrano così a far parte pienamente dell'amministrazione degli affari esteri.
L'articolo 2 modifica l'articolo 16, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante norme sull'ordinamento del Ministero degli affari esteri, consentendo che le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dell'istituto diplomatico siano conferite a funzionari diplomatici che rivestono il grado di consigliere di legazione, oltre che a funzionari di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, come già normativamente previsto.
L'articolo 3 modifica l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967: la nuova disposizione integra la composizione del consiglio di amministrazione, estendendola ai capi servizio ed al direttore dell'istituto diplomatico. Prevede anche, con una sostituzione integrale del quarto comma dell'articolo 26 citato, quali siano i soggetti abilitati a sostituire i componenti del consiglio di amministrazione in caso di assenza o di impedimento, individuando i sostituti nei vicari dei predetti uffici.
L'articolo 4 modifica la rubrica del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per adeguarla all'inserimento degli istituti italiani di cultura nella compagine dell'amministrazione degli affari esteri.
L'articolo 5, nello stesso ordine di idee dell'articolo 4, ricomprende oggi gli istituti italiani di cultura nel novero degli uffici all'estero, modificando l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
Viene peraltro specificato, con l'introduzione di due nuovi commi nello stesso articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che gli istituti sono interamente regolati da un'apposita disciplina, ovvero dalla legge n. 401 del 1990.
L'articolo 6 introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 l'articolo 30-bis recante sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche. Credo di dover spendere qualche parola su questa innovazione poichè la ratio di tale norma tende a costituire una rappresentanza diplomatica in paesi per i quali altre erano le sedi diplomatiche territorialmente competenti. È un'innovazione di notevole importanza, come accennavo in precedenza nell'ambito delle linee generali del mio intervento, giacchè le esigenze di maggiore


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proiezione internazionale del nostro paese in tutti i settori di attività, coniugate con i condizionamenti imposti dalla finanza pubblica, nonché con l'obiettivo di una maggiore efficienza della rete degli uffici del Ministero, determinavano la necessità di una riorganizzazione in questo senso dell'amministrazione degli affari esteri.
È prevista la possibilità di strutture non elefantiache, ma che con poco personale - quindi si tratta di strutture «leggere» sotto il profilo quantitativo - possano in ogni caso, alle dipendenze gerarchico-funzionali della missione diplomatica principale, operare in rappresentanza degli interessi del nostro paese ed anche attivarsi per una migliore rappresentanza delle necessità relative alle relazioni economiche internazionali dei nostri operatori economici.
L'articolo 7 modifica le parole «di un ufficio all'estero» contenute nel secondo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
L'articolo 8 è volto ad inserire nelle indicazioni delle principali funzioni degli uffici consolari di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 la funzione di assicurare l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni italiane a favore dei cittadini residenti all'estero. L'innovazione di cui all'articolo 8 rappresenta un ulteriore punto fondamentale di questo disegno di legge, in attuazione del riconoscimento pieno da parte di questo Parlamento del diritto di voto per gli italiani all'estero.
L'articolo 9 modifica la rubrica del capo V del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
L'articolo 10, per quanto riguarda le scuole italiane e le altre istituzioni educative all'estero, opera un rinvio alla specifica normativa di settore che disciplina il funzionamento di tali istituzioni scolastiche all'estero.
L'articolo 11 sostituisce l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che è preordinato all'individuazione del personale appartenente all'amministrazione degli affari esteri. L'articolo 12 del disegno di legge in esame ripropone una misura già elaborata nella scorsa legislatura, attraverso un provvedimento, l'atto Camera n. 6561-septies della XIII legislatura, che fu approvato in Commissione dalla Camera dei deputati, ma che successivamente decadde. È un provvedimento con il quale, in virtù delle contingenti e notevoli esigenze di servizio di questo tipo di amministrazione si delegifica la facoltà di dotare gli organici, prevedendo la possibilità di modificare, con regolamento ex articolo 17, comma 4-bis, della legge 400 del 1988, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
L'articolo 13 introduce il sesto comma dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e concerne la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti dell'amministrazione attraverso la possibilità di trattamenti di missione per studi di aggiornamento, in particolare in Italia e all'estero.
L'articolo 14 modifica la lettera b) del primo comma dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ed introduce un'altra innovazione di non poca importanza, dal momento che stabilisce nuovi criteri per la progressione in carriera e la promozione al grado di consigliere dei segretari di legazione, per i quali si prevede che abbiano prestato servizio per almeno quattro anni negli uffici all'estero o in organizzazioni internazionali. Oggi, infatti, è sempre più diffusa la possibilità per i giovani funzionari diplomatici del nostro paese di prestare servizio per qualche tempo anche presso delegazioni diplomatiche speciali, quali quelle di Taiwan o dell'Iraq, o presso Stati esteri o presso l'Unione europea. Si è ritenuta pertanto equa per i soggetti interessati che prestino servizio presso queste amministrazioni estere e vantaggiosa per l'amministrazione la possibilità di equiparare i periodi trascorsi presso queste amministrazioni


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ai periodi una volta richiesti e previsti come trascorsi soltanto nelle nostre sedi diplomatiche.
L'articolo 15 introduce un'importante integrazione relativa alla funzionalità del servizio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica recante ordinamento del Ministero degli affari esteri. Questa norma mira ad integrare le funzioni che al ministero e all'estero devono essere svolte per un periodo di almeno due anni nel grado di consigliere di ambasciata al fine della progressione in carriera e della nomina al più alto grado di ministro plenipotenziario.
L'articolo 16 riduce da sette a sei anni l'anzianità minima di grado che deve essere posseduta dai ministri plenipotenziari.
L'articolo 17 si compone di due parti. Con la prima parte, si sostituisce il terzo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica che disciplina l'ordinamento del Ministero degli affari esteri, per escludere gli avvicendamenti dei capi missione dalla norma che rende obbligatorio procedere ai movimenti dei funzionari diplomatici solo nei mesi di giugno, luglio ed agosto. In effetti, le esigenze di servizio che inducono alla nomina dei capi missione non si conciliano sempre con una normativa troppo rigida, che rischia di comportare degli inconvenienti. La seconda parte dell'articolo 17 sostituisce il testo del quinto comma dell'articolo 110 dell'ordinamento del Ministero degli affari esteri ed equipara al servizio prestato presso le organizzazioni internazionali quello svolto presso gli Stati esteri ai fini del periodo di servizio all'estero massimo consentito prima che i funzionari diplomatici debbano fare rientro al ministero.
L'articolo 18 conferma un'interpretazione dell'amministrazione relativa all'articolo 110-bis dell'ordinamento del Ministero degli affari esteri.
L'articolo 19 modifica la rubrica del capo II del titolo II della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
L'articolo 20, come il 19, sopprime talune disposizioni del testo originario che non hanno più ragion d'essere.
L'articolo 21 è stato riscritto in Commissione a seguito del lavoro emendativo e oggi prevede modificazioni all'articolo 168 dell'ordinamento del Ministero degli affari esteri, di cui alle lettere a) e b) del nuovo testo distribuito.
L'articolo 22 sostituisce il primo comma dell'articolo 152 dell'ordinamento del Ministero degli affari esteri unificando i contingenti degli impiegati a contratto che possono essere assunti. Questa modifica è stata ritenuta necessaria per potere avere un'unica e complessiva categoria dei contingenti a contratto, sia per quanto riguarda le rappresentanze diplomatiche, sia gli uffici consolari, sia gli istituti italiani di cultura all'estero.
La ratio di questa norma è duplice: integrare la possibilità di personale a contratto degli uffici italiani di cultura all'estero e, soprattutto, avere anche una maggiore flessibilità nell'utilizzazione di tale tipo di strumento. Si vuole optare, cioè, per un unico contingente di impiegati a contratto che, appunto, consenta una maggiore flessibilità e gestione del personale stesso.
L'articolo 23 modifica l'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, specificando in quali termini l'indennità venga mantenuta.

PRESIDENTE. Onorevole Oricchio, mi dispiace di interromperla, ma il tempo è stato superato.

ANTONIO ORICCHIO, Relatore per la I Commissione. In questo caso, signor Presidente, per gli articoli da 24 a 28 mi rimetto alla relazione scritta.
Rilevo soltanto che l'articolo 29 è stato riscritto per adeguare il testo al parere espresso dalla V Commissione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Oricchio.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.


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COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo condivide la puntuale ed esauriente relazione svolta dall'onorevole Oricchio su un provvedimento che introduce alcune integrazioni e modifiche alla normativa fondamentale dell'ordinamento del Ministero degli affari esteri, vale a dire al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Essendo trascorsi quasi quarant'anni, appare ovvia la necessità di adeguare la normativa alle attuali esigenze e situazioni, frutto degli avvenuti mutamenti nell'assetto politico internazionale.
Le Commissioni hanno svolto un ottimo lavoro: è stato emendato l'articolo 8, sono stati introdotti gli articoli aggiuntivi 20-bis e 24-bis e, per recepire le condizioni espresse nel parere della V Commissione, sono stati modificati gli articoli 6, 12, 20 e 20-bis ed è stato riformulato l'articolo 28, relativo alla copertura finanziaria.
Naturalmente, il Governo è aperto ad eventuali proposte emendative e si augura una veloce approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ranieri. Ne ha facoltà.

UMBERTO RANIERI. Signor Presidente, mi limiterò a poche considerazioni su un provvedimento che introduce all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri le modifiche resesi necessarie a seguito degli interventi legislativi succedutisi, in particolare, nel biennio 1999-2001, i quali hanno avviato una riorganizzazione dell'assetto del ministero ed un riordino della carriera diplomatica. Si tratta, dunque, di un provvedimento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, necessarie per adeguare la normativa sulla quale si basa l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri alle novità legislative intervenute.
Sarebbe utile avere, nel prosieguo dei lavori, ulteriori specificazioni e chiarimenti relativi, in particolare, all'articolo 8 che, agli attuali compiti degli uffici consolari, aggiunge quello di assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (aspetto tra i più delicati, forse, del provvedimento al nostro esame). In presenza di una tale previsione, desideriamo sottolineare che, per quanto concerne tale nuova funzione, vi è l'esigenza di prevedere un complesso di iniziative dirette a fare in modo che della possibilità di esercitare il voto all'estero possano usufruire tutti i cittadini italiani aventi diritto, nel quadro del pieno rispetto delle procedure e delle regole che ci siamo dati.
È necessario un chiarimento relativo all'articolo 9, che definisce le scuole e gli istituti di educazione all'estero; forse nel testo, nella definizione di tali istituti e scuole, c'è un tratto eccessivo di genericità. Occorrerebbe forse avere più chiari i criteri, ma questo è un punto su cui potremmo avere dei chiarimenti e delle delucidazioni.
Quello che vorrei sottolineare è che le misure che si prevedono con questo provvedimento sono indispensabili, avendo negli scorsi anni il Parlamento approvato due riforme che hanno riguardato il Ministero degli affari esteri. La prima, nel 1999, che ha riguardato l'organizzazione della Farnesina, il riassetto dell'organizzazione centrale degli affari esteri, si proponeva di modernizzare il Ministero degli affari esteri, anche in sintonia con il nuovo quadro di responsabilità del nostro paese nell'Unione europea, e di adeguare e adottare modalità organizzative più efficaci, tipiche, per alcuni aspetti, delle amministrazioni degli esteri dei grandi paesi dell'Unione. In sostanza, si trattava di una riforma che aveva come obiettivo fondamentale l'adeguamento alla modernizzazione, lo svecchiamento di procedure, di moduli di lavoro, per consentire a un paese con l'ambizione di svolgere un ruolo centrale nell'Europa e sulla scena internazionale di disporre di un Ministero degli esteri efficace. L'obiettivo di quella riforma si proponeva anche di responsabilizzare sempre di più gli uffici e i funzionari, di valorizzare competenze e


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capacità dei nostri diplomatici, il cui lavoro è apprezzato per competenza e professionalità in tutto il mondo.
L'altro cardine dell'azione riformatrice, che è giunta in porto prima della conclusione della precedente legislatura, nella primavera del 2001, riguardava il riordino della carriera diplomatica. Si trattava di una misura che si proponeva di introdurre elementi di maggiore flessibilità nella carriera diplomatica, in funzione dei compiti più complessi che essa deve assolvere in una situazione internazionale così difficile e complicata, e di creare anche condizioni per valorizzare le forze più giovani della carriera, prevedendo forme di responsabilizzazione, di assegnazione di funzioni a un complesso di forze più giovani all'interno della carriera diplomatica ma in grado di svolgere compiti anche più significativi.
Ora, visto che discutiamo di un provvedimento che cerca di modificare la normativa tradizionale, su cui si basa l'ordinamento dell'amministrazione degli esteri, tenendo conto delle novità introdotte da queste due riforme in particolare, mi auguro che il Governo lavori perché il Ministero degli affari esteri si muova proprio nella direzione tracciata dalle due riforme. Mi auguro anche che, insieme ad una più efficace e tempestiva capacità di iniziativa del ministero, si superino sempre di più chiusure e ristrettezze corporative che, a volte, si manifestano nell'amministrazione del Ministero degli affari esteri.
In sostanza, signor Presidente e signor sottosegretario, si tratta di misure di adeguamento della normativa che tengano conto delle novità intervenute nel biennio 1999-2001.
Vorrei ricordare, nell'ambito di questa discussione, le affermazioni rilasciate dal Governo, in particolare dal Presidente del Consiglio nel lungo anno dell'interim, relativamente alla necessità di adottare non solo misure di adeguamento alle precedenti riforme del tradizionale ordinamento dell'amministrazione, ma anche relativamente alla necessità, posta con enfasi, di un'ulteriore riforma del Ministero degli affari esteri. Ricordo quando fu prospettata una riforma del Ministero degli affari esteri che agevolasse - credo si utilizzò proprio questa formula - le attività delle imprese italiane all'estero; sembrava che il Governo fosse animato da un proposito di radicale cambiamento di alcuni caratteri e tratti delle iniziative e del lavoro dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri. In verità noi avvertimmo allora, in quel proclama, e provammo anche a dirlo, il prevalere di elementi di confusione circa la necessità di una riforma che accrescesse il tratto «imprenditoriale», diciamo così, dell'azione della nostra diplomazia all'estero. Probabilmente in quell'occasione si manifestò anche la tentazione di fare un po' di propaganda a buon mercato e di sollevare un po' di polverone.
Mi permetto di dire ciò perché di quei problemi non si è saputo più nulla, di quella volontà di radicale riforma del funzionamento del Ministero degli affari esteri (affermazione che avrebbe dovuto tenere conto, già allora, del fatto che negli anni precedenti erano state approvate due riforme) non si è saputo più nulla, né si trova traccia nelle posizioni espresse dal Governo nell'ambito della discussione odierna. Non si è saputo, ad esempio, molto di più sugli studi relativi alla ulteriore ristrutturazione del MAE che, allora fu detto dal Governo, erano stati affidati ad un'agenzia particolarmente esperta e competente che aveva operato anche in altri paesi e che avrebbe dovuto fornire non solo una valutazione dei problemi ma anche un quadro dei possibili interventi. Non si è saputo più nulla. Anche in quel caso si può dire che, in fondo, la montagna ha partorito un topolino.
Forse fu un bene per l'amministrazione del Ministero degli affari esteri considerato il carattere un po' improvvisato di quei proclami e considerato anche che, probabilmente, tale amministrazione resta, complessivamente, tra le più efficaci e sperimentate dell'amministrazione pubblica del nostro paese.
Tuttavia, vorrei sottolineare lo scarto tra i proclami e gli esiti, anche perché, considerato che non si fanno le nozze


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con i fichi secchi, il funzionamento di un ministero come quello degli affari esteri la cui azione è per l'azione del Governo, avrebbe bisogno di un aumento delle risorse mentre, in quest'ultima finanziaria, abbiamo addirittura assistito ad un restringimento delle disponibilità finanziarie.
Tuttavia, nel discutere questo provvedimento, nel prendere atto delle ragioni che hanno portano il Governo a presentare questo testo, integrando e modificando la normativa tradizionale in funzione delle novità legislative intervenute negli scorsi anni, non sarebbe male che il nuovo ministro degli esteri, onorevole Frattini, trovasse l'occasione per informare la Camera, la Commissione esteri, degli esiti delle ricerche e delle discussioni - che, a quanto pare, si sono svolte in alcune sedi - circa lo stato dell'amministrazione degli esteri e la necessità di modificarne alcuni tratti essenziali, ricerche e discussioni delle quali non abbiamo più saputo nulla. Forse il nuovo ministro degli esteri questo potrebbe anche farlo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, mi permetta di ringraziarla soprattutto per il ricordo del giorno della memoria che lei ha voluto fare e di associarmi alle parole da lei pronunciate in quest'aula.
Abbiamo all'esame un provvedimento che produce innovazioni volte a favorire l'efficacia dell'azione dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri; si tratta sicuramente di innovazioni condivisibili e positive. Non vi è alcun dubbio che le disposizioni più significative presenti nel disegno di legge - cioè l'allargamento del consiglio di amministrazione, che viene esteso ai capi servizio ed al direttore dell'istituto diplomatico; l'inclusione degli istituti di cultura nel novero degli uffici all'estero; la possibilità di istituire sezioni distaccate delle nostre ambasciate in paesi dove non è presente una struttura diplomatica italiana; l'introduzione di una sorta di aspettativa per motivi di studio a favore dei funzionari diplomatici che vogliono approfondire particolari materie di interesse per il nostro corpo diplomatico; la creazione di una speciale indennità a favore di tutto il personale per le lingue di difficile apprendimento (in modo da consentire anche lo studio delle lingue meno note e conosciute e, quindi, più ostiche, al fine di rendere sempre più efficace l'azione dei nostri diplomatici) - sono tutte positive, così come positivi sono gli aggiustamenti per la progressione delle carriere, soprattutto per i giovani diplomatici.
Tutti questi sono provvedimenti condivisibili, tant'è vero che su di essi esprimeremo un voto favorevole.
Mi domando però cosa abbia a che fare tutto questo con i proclami dell'allora ministro degli esteri, Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Abbiamo assistito ad un generoso tentativo, da parte del relatore Oricchio, di nobilitare questo provvedimento: egli ha infatti parlato di innovazioni che vivacizzano la nostra amministrazione. Il relatore ha gli «occhiali molto rosa»: questi sono sicuramente adeguamenti necessari e, ripeto, tutti condivisibili, ma non vi è nulla che vivacizzi la nostra compagine diplomatica all'estero. Per certi aspetti dico anche che è una fortuna non aver seguito la strada che aveva tracciato non molto tempo fa il Presidente Berlusconi con i suoi proclami; si trattava, infatti, di proclami in qualche modo un po' goffi, perché del tutto ignari di ciò che era avvenuto solo pochi mesi prima nella vita del Ministero degli affari esteri. La XIII legislatura, come ha ricordato il collega Ranieri, si è caratterizzata per due significative riforme di tale Ministero; la riforma, per tanta parte, era già stata attuata! Non vi era bisogno di trasformare i nostri diplomatici in rappresentanti di commercio con il passaporto diplomatico! Non se ne sentiva la necessità! Non ne sentiva la necessità il Ministero


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degli affari esteri, non sentiva questa necessità il nostro paese, non sente questa necessità la politica estera.
Fortunatamente i proclami del Presidente del Consiglio hanno partorito l'ennesimo topolino; non vi è alcun dubbio che il Governo, più i mesi passano, più dimostra di essere una straordinaria fattrice di topolini, tant'è vero che la cosa più urgente di cui avverte necessità il nostro paese è quella di dotarsi di un pifferaio magico per portare questi topolini tutti a mare. In questo paese abbiamo bisogno di governo.
Provvedimenti come questi - che sono provvedimenti di buonsenso e che, pertanto, incontrano il nostro consenso nonché il nostro voto favorevole - sono altra cosa rispetto alla necessità di governare seriamente questo paese, a cominciare dalla politica estera. Sarebbe molto più interessante che oggi potessimo discutere di una questione assai delicata che in questo momento attanaglia la scena internazionale, ossia della guerra. Mi riferisco non tanto alle problematiche concernenti la guerra contro l'Iraq, quanto ai grandissimi problemi di relazioni internazionali e di politica internazionale che la discussione sta facendo venire alla luce. Stiamo assistendo ripetutamente a dichiarazioni concernenti la necessità di una guerra preventiva. Con ciò concludo: che cosa significa guerra preventiva? Qual è la nozione di diritto internazionale che consente di avviarci lungo una sciagurata strada di cui conosciamo l'inizio, ma non sappiamo dove ci condurrà?
Probabilmente, se il Governo, anziché partorire questi topolini, avesse la capacità di riflettere, assieme al Parlamento, su queste grandi questioni, sarebbe più utile per tutti. Ciò non avviene; accontentiamoci di questo topolino che, una volta tanto, non è zoppo, ma in grado di camminare da solo. Esprimeremo, pertanto, un voto favorevole sul provvedimento in discussione (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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