Allegato B
Seduta n. 251 del 22/1/2003


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LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

BORNACIN. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il signor Pellegrini, ingegnere Giuseppe, nato a Genova il 29 gennaio 1926, residente a Genova in via A. Crocco 2/2, è stato dipendente del comune di Genova sino al 2 gennaio 1989. All'atto del pensionamento rivestiva la qualifica di ingegnere capo, livello XI-bis, riservato ai «coordinatori di diritto in città metropolitana», ora pensionato INPDAP con posizione 2752081;
il 2 gennaio 1989, data del pensionamento era vigente il contratto di lavoro dei dipendenti enti locali del triennio 1988-1990. Risultava quindi applicabile il disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, che riconosce agli interessati il diritto di percepire, nella pensione, nella misura finale prevista dal contratto di lavoro, il trattamento economico completo, sia pure con gli scaglionamenti previsti dall'accordo per quanto concerne i tempi di percezione;
tale diritto è stato ribadito nella decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 177 del 1998, depositata il 20 febbraio 1998. Infatti il Consiglio di Stato ha ritenuto prive di consistenza le argomentazioni dell'INPDAP circa il mancato versamento dei contributi da parte del personale interessato;
in oggi la situazione è la seguente: all'atto del pensionamento, e quindi in vigenza del contratto di lavoro 1998-1990, l'ingegnere Pellegrini percepiva nella retribuzione mensile anche la modesta «indennità di coordinamento» spettante ai «coordinatori» e quindi anche all'ingegnere capo, riconosciuto coordinatore di diritto. Tale indennità venne regolarmente inclusa nell'assegno pensionistico mensile corrisposto dall'INPDAP;
in data 1o ottobre 1990, in applicazione del contratto di lavoro 1988-1990 (vigente per il personale in servizio nonché per i pensionati medio tempore) la predetta «indennità di coordinamento» veniva trasformata ed assorbita nella «indennità di funzione» di importo notevolmente superiore. All'ingegnere Pellegrini non venne riconosciuto il diritto di percepire quanto derivante dalla nuova «voce» perché pensionato, sia pure in vigenza contrattuale prima del 1o ottobre 1990. Stesso errato criterio interpretativo veniva esteso anche ad altri con analoghe e specifiche posizioni pensionistiche;
analoga situazione si è verificata per il ragioniere Menini Luigi, nato a Rocchetta Vara (La Spezia) il 5 giugno 1924, pensionato INPDAP (posizione n. 2401219 - iscrizione n. 60326572, con pensione diretta ordinaria);
il ragioniere Menini è stato funzionario dirigente dal comune di Genova e all'atto del suo pensionamento (16 giugno 1989) rivestiva la carica di ragioniere generale del comune suddetto e quindi, a termine di legge, coordinatore di diritto di città metropolitana;


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alla suddetta data era vigente il contratto di lavoro sancito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 e comprendente il periodo dal 1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1990;
nel calcolo del suo trattamento pensionistico venivano applicati, soltanto in parte, i benefici economici del succitato, decreto presidenziale, posto che non gli veniva riconosciuta l'indennità di funzione dirigenziale prevista dal medesimo decreto, destinata a sostituire ed integrare l'indennità di coordinamento a partire dal 1o ottobre 1990, poiché secondo l'interpretazione dell'INPDAP, trattasi di componente retributiva erogata in data successiva al pensionamento;
il ragioniere Menini, cessato dal servizio in data compresa in detto periodo (giugno 1989) ritiene pertanto di aver diritto ad ottenere che l'indennità di funzione dirigenziale di cui trattasi gli sia riconosciuta e riliquidata nel proprio trattamento pensionistico;
a sostegno di tale tesi fa richiamo ad una recente decisione del Consiglio di Stato - sezione sesta - n. 177 del 1998 ove viene stabilito che «come ultimo stipendio o retribuzione integralmente corrisposti si fa riferimento non a quanto il dipendente abbia effettivamente percepito al momento del collocamento a riposo, ma a quello risultante dalla completa applicazione dei miglioramenti economici previsti dall'accordo, a partire dalla data prevista dal contratto;
particolare rilievo per entrambe le pratiche, assume però una recente importante sentenza riguardante la specifica materia, emessa dalla Corte dei Conti - sez. II giurisdizionale centrale - n. 33 in data 8 febbraio 2000. Con tale sentenza viene riconosciuto il diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico, comprensivo della suddetta indennità di funzione dirigenziale, a far data dal 1o ottobre 1990 a funzionari del comune di Roma, che avevano proposto appello in merito, collocati a riposo precedentemente alla data 1o ottobre 1990 (1989) ossia nel periodo di vigenza del contratto per il personale degli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 più volte richiamato;
i sopraccitati funzionari del comune di Genova, ingegnere Pellegrini Giuseppe e ragioniere Menini Luigi, pur trovandosi nella stessa identica situazione giuridica contrattuale, non hanno, invece, ottenuto il riconoscimento di pari ed incontestabili diritti, venendosi così di fatto, a determinare una iniqua ed ingiustificata disparità di trattamento -:
ritenuto evidente il diritto dei signori ingegnere Giuseppe Pellegrini e ragioniere Luigi Menini a vedere accolta la loro richiesta, per equità di trattamento, se non si reputi opportuno verificare quanto in premessa e, in caso di comprovata attendibilità, se non si ritenga doveroso che l'INPDAP conceda detta indennità di funzione dirigenziale così come previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, con conseguente riliquidazione dei rispettivi trattamenti pensionistici ai suddetti ex funzionari del comune di Genova, in analogia a quanto verificatosi per i funzionari del comune di Roma, in forza della citata sentenza della Corte dei Conti - sezione II giurisdizionale centrale - n. 33 dell'8 febbraio 2000.
(4-05117)

MARTELLA e RUZZANTE. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in seguito all'approvazione della legge n. 189 del 2002 (cosiddetta legge «Bossi-Fini»), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha bandito una gara, aggiudicatasi dalla agenzia Manpower, per l'assunzione di 272 lavoratori chiamati ad integrare il personale degli uffici polifunzionali, istituiti presso le prefetture, per espletare attività di supporto connesse alle procedure di emersione del lavoro irregolare (ai sensi dell'articolo 33 della suddetta legge e dell'articolo 1 del decreto-legge


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n. 195 del 9 settembre 2002, convertito, con modificazioni dalla legge n. 222 del 9 ottobre 2002);
le assunzioni dei 272 lavoratori, che dovevano avere una durata di almeno 5 mesi, hanno avuto invece inizio il 10 ottobre 2002 e si sono concluse il 20 dicembre 2002, creando notevoli difficoltà al funzionamento degli sportelli polifunzionali;
tali uffici dovranno occuparsi di pratiche relativa ad oltre 1.400.000 persone fra lavoratori e datori di lavori;
la procedura per l'espletamento delle pratiche, iniziata con il ricevimento dei kit da parte delle Poste italiane, comporta delle procedure complesse, con tempi piuttosto lunghi se si considera che le domande di regolarizzazione di «badanti», colf e lavoratori subordinati sono oltre 700.000 e che, fino ad oggi, nelle province di Venezia, Padova e Treviso le regolarizzazioni sono state poche decine a fronte di decine di migliaia di richieste;
la popolazione immigrata in attesa di firmare il contratto di lavoro e di ottenere il permesso di soggiorno, non può abbandonare il territorio italiano, se non a rischio dell'impossibilità di rientrare e della conseguente perdita del diritto alla regolarizzazione;
le famiglie che, in regioni come il Veneto, potevano usufruire di un contributo regionale di sostegno per l'utilizzo delle cosiddette «badanti», non potranno accedere a tale contributo fino a quando non saranno concluse tutte le operazioni di regolarizzazione;
la formazione di questi 272 lavoratori, licenziati dopo due mesi, ha avuto dei costi notevoli per il ministero del lavoro e delle politiche sociali (solo per formazione 850.000 euro) -:
se il Ministro competente intenda consentire agli uffici polifunzionali di espletare nei tempi più rapidi possibili la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, reintegrando i suddetti lavoratori interinali o con l'assunzione di lavoratori dipendenti con contratto a termine.
(4-05130)

BRUSCO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) obbliga i datori di lavoro al collocamento dei disabili in quote di riserva di cui all'articolo 3 -:
se i datori di lavoro pubblici e privati assolvano agli obblighi di cui alla citata legge;
se gli uffici di vigilanza competenti effetuino puntualmente e periodicamente le relative verifiche;
se il ministero interrogato sia in possesso di dati per province.
(4-05133)

RUZZANTE. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'attuale vertenza del Tesoro-Bilancio, in merito al contratto integrativo stipulato ai sensi dell'articolo 15 del contratto collettivo nazionale, non sembra destinata a trovare una rapida conclusione;
ad impedire tale soluzione si frappongono immotivati rinvii (non dipesi certamente dal personale) delle necessarie riunioni tecniche, in cui l'Amministrazione dovrebbe fare le proprie proposte per la ripresa dei corsi di riqualificazione all'interno delle singole aree;
analoghe vertenze (come nel caso del personale del Ministero dell'Interno) sono già state risolte con gli opportuni inquadramenti del personale dipendente;
sulla riqualificazione del personale del Tesoro-Bilancio persiste il blocco dei corsi di riqualificazione, molte risorse finanziarie vengono impiegate per consulenti e collaboratori esterni e vi è stato un


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vistoso incremento (circa 17 miliardi di vecchie lire) del Fondo Unico dei Dirigenti;
la recente bozza di decreto legislativo di modifica della struttura del Ministero Tesoro-Bilancio, introduce, stando alle organizzazioni sindacali, innovazioni che vanno a vanificare tutto quello che era stato fatto per migliorare l'organizzazione del Ministero e, nel contempo, propone una consistente proliferazione dei posti dirigenziali e delle consulenze esterne (con conseguente aumento della spesa), non prendendo minimamente in considerazione in maniera adeguata il ruolo del personale non dirigente;
risulta all'interrogante che sia stata inviata in questi giorni dalle organizzazioni sindacali una diffida al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Capo del IV Dipartimento in merito alle procedure di riqualificazione sospese unilateralmente dall'Amministrazione -:
quali sono concretamente le misure che intenda porre in essere il Governo per porre fine alla vertenza del personale del Ministero Tesoro-Bilancio, in modo tale da procedere agli opportuni adeguamenti contrattuali e alla riqualificazione del personale.
(4-05138)