Allegato A
Seduta n. 245 del 23/12/2002


Pag. 143


...

(A.C. 3200-bis-B - Sezione 59)
ARTICOLO 73 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 73.
(Estensione di interventi di promozione industriale).

1. Con delibera del CIPE, da emanare su proposta del Ministro delle attività produttive, può essere disposto che gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, siano effettuati anche in aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, diverse da quelle individuate ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 120 del 1989, nonché nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza. Le aree sono individuate dal CIPE su proposta del Ministro delle attività produttive tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sull'economia locale.
2. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree individuati dal CIPE ai sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo Italia Spa, su direttive del Ministero delle attività produttive, approvato dallo stesso Ministero, è finalizzato in primo luogo alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonché allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. Al fine di effettuare il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.
4. L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 73 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 73.
(Estensione di interventi di promozione industriale).

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
73. 1.
Cordoni, Nicola Rossi, Michele Ventura.


Pag. 144


Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d'intesa con la Conferenza unificata.
Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
73. 2.
Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 2, dopo le parole: attività produttive aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.
Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra, DL-L'Ulivo.
73. 3.
Grandi, Benvenuto.

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Per le aree industriali interessate da accordi di programma finalizzati a governare processi di deindustrializzazione e/o riconversione industriale a seguito delle dismissioni di attività poste in essere da parte delle aziende ad ex partecipazione statale, i cui risultati non risultano in linea con le previsioni, sono attivati, presso il Ministero delle attività produttive entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, tavoli tecnico-istituzionali di concerto con le regioni interessate e con la partecipazione delle parti sociali, con l'obiettivo di rilanciare il tessuto economico e produttivo dei comprensori interessati mediante gli strumenti della programmazione negoziata.
Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
73. 4.
Molinari, Adduce, Lettieri, Boccia, Potenza, Luongo.