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1. Ai fini dell'articolo 8, ventinovesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, i titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 483, possono essere concambiati con effetto dal 30 dicembre 2002 con altri titoli di Stato per un ammontare di pari valore di mercato, previa intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Modalità e termini dell'operazione sono disciplinati con apposita convenzione.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio è integralmente deducibile anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e comunque non oltre il ventesimo periodo d'imposta successivo.
3. A copertura della minusvalenza di cui al comma 2 la Banca d'Italia può utilizzare, in esenzione d'imposta, i fondi costituiti con la rivalutazione dell'oro, per le quote accertate al 1o gennaio 1999 e ancora esistenti alla data del concambio. Il costo fiscalmente riconosciuto dell'oro è pari al valore iscritto in bilancio, al netto del relativo conto rivalutazione che residua dopo il concambio.
4. È abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 del citato testo unico.
Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
65.1. Russo Spena, Giordano
Sopprimere i commi, 2, 3 e 4
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
65.3. De Franciscis
Sopprimere il comma 2.
Seguono compensazioni del Gruppo DS-L'Ulivo
65.2. Visco, Agostini, Nicola Rossi, Ventura, Benvenuto