Allegato A
Seduta n. 245 del 23/12/2002


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(A.C. 3200-bis-B - Sezione 12)

ARTICOLO 18 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 18.
(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica su alcuni quadricicli).

1. Per i veicoli storici e d'epoca nonché per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. Le predette tasse non possono superare la retroattività triennale. La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1o gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della tassa automobilistica è pari a 50 euro.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo III
PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 18.
(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica su alcuni quadri cicli).

Sopprimere il comma 2.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.
18. 1.
Benvenuto, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.