Allegato A
Seduta n. 245 del 23/12/2002


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(A.C. 3200-bis-B - Sezione 2)

ARTICOLO 9 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Definizione automatica per gli anni pregressi).

1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le


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modalità previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, chiedendo, a pena di nullità, la definizione automatica per tutte le imposte e concernente tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui al comma 5 dell'articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 8, secondo le modalità ivi indicate.
2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un importo pari al 18 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 16 per cento, mentre se è risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza è pari al 13 per cento;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo; se l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i predetti importi di imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.

3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:
1) 450 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 10.000 euro;
2) 900 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 100.000 euro;
3) 1.200 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 200.000 euro;
4) 1.600 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non è superiore a 500.000 euro;
5) 2.000 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non è superiore a 5.000.000 di euro;
6) 450 euro, per ogni 500.000 euro in più.

4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonché il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa,


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per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con le modalità indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di ammontare inferiore a 200 euro.
5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato quello di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera b) deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
a) 500 euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 10.000 euro;
b) 1.000 euro, per quelli con volume d'affari superiore a 10.000 euro ma non a 200.000 euro;
c) 2.000 euro, per gli altri soggetti.

7. Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio è versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.
8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, è dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualità, un importo pari a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.
10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
c) l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione


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contabile di tutte le attività, anche detenute all'estero, secondo le modalità ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in corso.

11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime.
12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo, per ciascun periodo di imposta, eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 10, con invito a controllare la congruità delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato alla predetta data;
b) alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica di cui al presente articolo sia stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.

15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,


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valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Definizione automatica per gli anni pregressi)

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni Ulivo
●9. 1.
Pinza, Morgando, Ventura, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni Ulivo
●9. 2.
Benvenuto, Ventura, Pistone, Villetti, Lion, Cusumano, Agostini, Nicola Rossi.

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni DS-U
●9. 3.
Grandi, Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariottti, Pennacchi, Maurandi, Visco.

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni Comunisti italiani
●9. 4.
Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.


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Sopprimerlo.
Seguono compensazioni Verdi
●9. 5.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni PRC
●9. 6.
Russo Spena, Giordano

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le seguenti «comma 3»
*9. 7. Ventura, Morgano, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le seguenti «comma 3»
*9. 8. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
Seguono compensazioni DS-U
9. 9.
Grandi Benvenuto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La definizione automatica deve avere ad oggetto tutte le pendenze relative al medesimo tributo, a pena di nullità delle relative domande.
1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad ammontare inferiore a quello corrispondente a decisioni o sentenze non impugnate e non impugnabili in via principale dal contribuente
9. 10. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 2.
Seguono compensazioni DS-U
9. 11. Grandi, Benvenuto.

Al comma 2, sopprimere la lettera a)
Seguono compensazioni DS-U
9. 12. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «18 per cento» con le seguenti «98 per cento».
Seguono compensazioni DS-U
9. 17. Grandi, Benvenuto.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da «se ciascuna imposta» sino al termine.
Seguono compensazioni DS-U
9. 16. Grandi, Benvenuto.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «16 per cento» con le seguenti «96 per cento».
Seguono compensazioni DS-U
9. 15. Grandi, Benvenuto.


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Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «13 per cento» con le seguenti «93 per cento».
Seguono compensazioni DS-U
9. 13. Grandi, Benvenuto.

Al comma 2, sopprimere la lettera b)
Seguono compensazioni DS-U
9. 14. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Grandi.

Sopprimere il comma 3
Seguono compensazioni DS-U
9. 18. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 3, sopprimere la lettera a)
Seguono compensazioni DS-U
9. 19. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 3, lettera a), sostituire la cifra «100», con la seguente «300»
Seguono compensazioni DS-U
9. 20. Grandi, Benvenuto.

Al comma 3, sopprimere la lettera b)
Seguono compensazioni DS-U
9. 21. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1)
Seguono compensazioni DS-U
9. 22. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 3, lettera b), numero 1), sostituire la cifra «450» con «1000»
Seguono compensazioni DS-U
9. 23. Grandi, Benvenuto.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2)
Seguono compensazioni DS-U
9. 24. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 3, lettera b), numero 2), sostituire la cifra «900» con «1800»
Seguono compensazioni DS-U
9. 25. Grandi, Benvenuto.

Al comma 3, lettera b), sopprimere i numeri 3), 4), 5) e 6).
*9. 26. Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Al comma 3, lettera b), sopprimere i numeri 3), 4), 5) e 6)
*9. 28. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.


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Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3)
Seguono compensazioni DS-U
9. 29. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 3, lettera b), numero 3, sostituire la cifra «1200» con «3000»
Seguono compensazioni DS-U
9. 27. Grandi, Benvenuto.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 4)
Seguono compensazioni DS-U
9. 30. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 3, lettera b), numero 4), sostituire la cifra «1600» con «4000»
Seguono compensazioni DS-U
9. 31. Grandi, Benvenuto.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 5)
Seguono compensazioni DS-U
9. 32. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 3, lettera b), numero 5), sostituire la cifra «2000» con «5000»
Seguono compensazioni DS-U
9. 33. Grandi, Benvenuto.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 6)
Seguono compensazioni DS-U
9. 34. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 3, lettera b), numero 6), sostituire la cifra «450» con «900»
Seguono compensazioni DS-U
9. 35. Grandi, Benvenuto, Pistone.

Sopprimere il comma 4
Seguono compensazioni DS-U
9. 36. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 5
Seguono compensazioni DS-U
9. 37. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 6
Seguono compensazioni DS-U
9. 38. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Grandi.

Al comma 6, sopprimere la lettera a)
Seguono compensazioni DS-U
9. 39. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Grandi.


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Al comma 6, sostituire, alla lettera a), la cifra «500», con «1000»; conseguentemente, alla lettera b) sostituire la cifra «1000» con «2000»; conseguentemente, alla lettera c) sostituire la cifra «2000» con «5000»
Seguono compensazioni DS-U
9. 42. Grandi, Benvenuto.

Al comma 6, sopprimere la lettera b)
Seguono compensazioni DS-U
9. 40. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Grandi.

Al comma 6, sopprimere la lettera c)
Seguono compensazioni DS-U
9. 41. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Grandi.

Al comma 6, sostituire le parole «2000 euro», con le seguenti «l'importo delle imposte dovute e non versate, senza ulteriori oneri».
Seguono compensazioni DS-U
9. 43. Grandi, Benvenuto.

Sopprimere il comma 7
Seguono compensazioni DS-U
9. 44. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Grandi.

Sopprimere il comma 8
Seguono compensazioni DS-U
●9. 45. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Grandi.

Sopprimere il comma 8
●9. 46. Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Sopprimere il comma 9
Seguono compensazioni DS-U
●9. 47. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Grandi.

Sopprimere il comma 9
●9. 48. Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Sopprimere il comma 10
Seguono compensazioni DS-U
9. 49. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Grandi.

Al comma 10, Sopprimere la lettera a)
Seguono compensazioni DS-U
9. 50. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Grandi.


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Al comma 10, Sopprimere la lettera b)
Seguono compensazioni DS-U
9. 51. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Grandi.

Al comma 10, Sopprimere la lettera c)
Seguono compensazioni DS-U
*9. 52. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Grandi.

Al comma 10, Sopprimere la lettera c)
*9. 53. Pinza, Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Al comma 10, lettera c), sopprimere le parole da: «nonché dagli articoli» sino alle parole: «situazione tributaria»
9. 54. Pinza, Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Sopprimere il comma 11
Seguono compensazioni DS-U
9. 55. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 12
Seguono compensazioni DS-U
9. 56. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 12, sostituire la cifra «2000», con «5000»; conseguentemente, sostituire la cifra «5000» con «10.000»
Seguono compensazioni DS-U
9. 57. Grandi, Benvenuto.

Al comma 12, sostituire le parole: «non determina» con la seguente: «determina»
Seguono compensazioni DS-U
9. 58. Grandi, Benvenuto, Pistone.

Sopprimere il comma 13
Seguono compensazioni DS-U
9. 59. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Grandi.

Sopprimere il comma 14
Seguono compensazioni DS-U
9. 60. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 14, alinea, dopo le parole «non si applicano» aggiungere le seguenti «ai soggetti che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 100.000 euro e comunque»
*9. 61. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 14, alinea, dopo le parole «non si applicano» aggiungere le seguenti «ai soggetti che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 100.000 euro e comunque»
*9. 62. Morgando, Ventura, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.


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Al comma 14, sopprimere la lettera a)
Seguono compensazioni DS-U
9. 63. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 14, lettera a), sopprimere le parole da: «la definizione» sino al termine
Seguono compensazioni DS-U
9. 66. Grandi, Benvenuto.

Al comma 14, sopprimere la lettera b)
Seguono compensazioni DS-U
9. 64. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 14, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza»
*9. 67. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 14, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza».
*9. 68. Morgando, Ventura, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Al comma 14, sopprimere la lettera c)
Seguono compensazioni DS-U
9. 65. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 14, lettera c), sostituire le parole: «tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi» con le seguenti: «almeno una dichiarazione relativa ad uno dei tributi»
*9. 69. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 14, lettera c), sostituire le parole: «tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi» con le seguenti: «almeno una dichiarazione relativa ad uno dei tributi»
*9. 70. Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Al comma 14, lettera c), sostituire le parole: «per tutti i periodi di imposta» con le seguenti: «per almeno un periodo di imposta»
9. 71. Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Sopprimere il comma 15
Seguono compensazioni DS-U
9. 72. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Grandi.

Sopprimere il comma 16
Seguono compensazioni DS-U
9. 73. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.


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Sopprimere il comma 17
Seguono compensazioni DS-U
9. 74. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: «24 dicembre 1990» aggiungere le seguenti: «e i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1o al 10 ottobre 1994, nonché nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1997 e 2000»

Conseguentemente, all'articolo 80 sopprimere il comma 49 e alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 100.000;
2004: - 100.000;
2005: - 100.000.
9. 75. Guido Rossi, Parolo, Stucchi. Gibelli, Pagliarini. Sergio Rossi.

Al comma 17, sostituire le parole: «16 marzo» con le seguenti : «30 novembre»; conseguentemente sostituire le parole: «17 marzo» con le seguenti: «1o dicembre»
Seguono compensazioni DS-U
9. 76. Grandi, Benvenuto.

Sopprimere il comma 18
Seguono compensazioni DS-U
9. 77. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Sostituire il comma 18 con il seguente:
«18. I ricavati di cui ai precedenti commi sono destinati al finanziamento di un apposito fondo finalizzato alla distribuzione dei farmaci contro il virus dell'HIV in favore dei Paesi in via di sviluppo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono definite le modalità applicative del presente articolo»
Seguono compensazioni Margherita-DL-L'Ulivo
9. 78. Fioroni, Bindi