Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 244 del 22/12/2002
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RELAZIONE DEL DEPUTATO AURELIO GIRONDA VERALDI SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 3381-B

AURELIO GIRONDA VERALDI, Relatore. Il provvedimento si trova nuovamente all'esame della Camera principalmente a seguito del recepimento, da parte della Commissione di merito, di una condizione formulata dalla Commissione bilancio del Senato per ragioni attinenti all'esigenza di garantire il rispetto del canone costituzionale della copertura delle legge di spesa, anche se la novità più rilevante sotto il profilo sostanziale è stata la soppressione del Capo I del decreto che aveva ad oggetto l'abolizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche. È stata, infatti, la necessità di natura tecnica-contabile - peraltro non fondata - di una ulteriore lettura della Camera, che ha indotto il Senato ad apportare modifiche al decreto anche di natura sostanziale.
Come si ricorderà, anche alla Camera, in Commissione ed in aula, più volte furono avanzati dubbi circa l'opportunità di sopprimere i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche per ragioni sia di merito sia di metodo, in quanto non


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sembrava lo strumento del decreto-legge quello più idoneo a sopprimere organi giudiziari. Tuttavia, dopo approfondite discussioni, si optò per la scelta di non modificare su tale punto il decreto. La diversa scelta del Senato è comunque sicuramente condivisibile in quanto sarà così possibile affrontare con maggiore tranquillità e attenzione la questione relativa alla opportunità di sopprimere degli organi giurisdizionali che hanno sinora svolto un compito sicuramente delicato in considerazione della complessità tecnico-giuridica delle materie affidate alle loro competenze.
Ritornando alle modifiche di natura finanziaria apportate dal decreto-legge è opportuno svolgere alcune brevi considerazioni. Come si è detto, il testo è stato trasmesso dal Senato alla Camera in ragione della asserita necessità - secondo il Senato - di modificare la norma sulla copertura finanziaria. La Commissione bilancio del Senato ha approvato una condizione che, senza per altro revocare in discussione la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento né la relativa modalità di copertura, è stata formulata al fine di modificare la clausola di salvaguardia predisposta dalla Commissione bilancio della Camera - ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978 - nel parere a suo tempo reso alla Commissione giustizia e che quest'ultima ha puntualmente recepito.
Non posso al riguardo non manifestare la mia viva sorpresa per le determinazioni assunte dalla Commissione bilancio del Senato, che costringe di fatto la Camera ad una sua ulteriore lettura in condizioni particolarmente complesse dal punto di vista del calendario dei lavori parlamentari.
Tali determinazioni, secondo quanto risulta dalla lettura degli atti parlamentari e dei documenti cui gli atti medesimi rinviano, danno ragione di una interpretazione approssimativa sia della stessa formulazione della clausola di salvaguardia recata dall'articolo 8 del provvedimento, come licenziato dalla Camera, sia dal rapporto tra quest'ultima e la vigente legislazione contabile.
Segnalo in particolare come la clausola di salvaguardia contenuta nel testo licenziato dalla Camera non facesse in alcun modo ricorso al fondo per le spese obbligatorie ai fini del pagamento delle spettanze dei giudici di pace una forma di copertura impropria o alternativa: a fronte degli oneri in questione il ricorso a tale fondo è infatti già consentito dalla legislazione vigente, ovviamente ove ne ricorrano i presupposti (ciò che era del resto evidenziato oltre ogni dubbio nel testo approvato dalla Camera). Quest'ultima aveva per altro introdotto il novum - di particolare momento - consistente nell'obbligo di trasmissione alle Camere dei provvedimenti amministrativi con i quali si dispone - già attualmente, ribadisco - il ricorso a tale fondo per il pagamento delle competenze dei giudici di pace.
In ogni caso, anche a prescindere da tali argomenti, sul piano più generale lascia perplessi - in primo luogo dal punto di vista istituzionale - la soluzione alternativa adottata al riguardo. La soppressione dell'obbligo di trasmettere alle Camere i decreti di prelevamento sul fondo di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978 finisce per privare il Parlamento di uno strumento essenziale sul piano del controllo dell'attività di gestione del bilancio posta in essere dal Governo e rende priva di contenuto concreto la previsione generica del monitoraggio sull'attuazione del provvedimento, che pure si è ritenuto di mantenere; non è chi non veda quanto spuntata sia l'arma di un monitoraggio tutto rimesso alla responsabilità dell'esecutivo, le cui forme e le cui modalità restano in ultima analisi inconoscibili all'istituzione parlamentare.

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