Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 244 del 22/12/2002
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO ANGELINO ALFANO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3200-BIS-B

ANGELINO ALFANO, Relatore per la maggioranza sul disegno di legge n. 3200-bis-B. Qualche considerazione va svolta con riferimento alla disciplina dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo, con particolare riferimento al patto di stabilità interno. Si tratta di una delle parti più importanti del disegno di legge finanziaria per il 2003, la cui disciplina, nel testo approvato dal Senato, ha inteso recepire larga parte delle sollecitazioni e delle richieste avanzate dai rappresentanti degli enti locali e delle regioni.
Si è, quindi, provveduto a definire una disciplina che se, da un lato, introduce obiettivamente vincoli anche stringenti a carico degli enti territoriali, per l'altro apre le prospettive per un riordino generale della materia all'interno del quale si potrà pervenire ad un riassetto complessivo del federalismo fiscale in termini tali da contemperare l'esigenza di un potenziamento dell'autonomia finanziaria dei diversi livelli di governo con il necessario raccordo delle obbligazioni assunte da ciascun ente in modo da garantire il rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria.
In questa chiave devono leggersi le disposizioni di cui all'articolo 3, oggetto di parziale riformulazione da parte del Senato, che affidano ad una alta commissione il compito di indicare al Governo, sulla base dell'accordo interistituzionale del 20 giugno scorso, i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Le correzione introdotte al Senato correttamente riconducono alla responsabilità del Governo e del Parlamento le scelte da assumere al riguardo.
Per quanto concerne più specificamente il patto di stabilità interno, merita segnalare la parziale riformulazione degli


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articoli 17, 18 e 19. In particolare, il Senato ha giustamente provveduto ad introdurre una specifica disciplina da applicare alle province, in base alla quale il disavanzo finanziario per il 2003 deve risultare pari a quello del 2001 con una riduzione del 7 per cento. Allo stesso tempo, ai fini del calcolo del disavanzo, si provvede ad escludere, oltre alle spese già previste per i Comuni, anche le spese connesse all'esercizio delle funzioni statali o regionali trasferite o delegate.
Sempre ai fini dei vincoli previsti relativi al patto di stabilità si dispone l'obbligo degli enti locali di inviare alla Corte dei conti, attraverso sistemi telematici, il rendiconto e i relativi allegati nonché tutte le informazioni concernenti il rispetto del medesimo patto.
Ad analoghe finalità conoscitive, oltre che ai fini della predisposizione della Relazione trimestrale di cassa, corrisponde l'obbligo degli enti previdenziali trasformati in associazioni e fondazioni e degli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 di trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato i dati cumulati della gestione di cassa.
Per quanto concerne le regioni, segnalo in particolare la previsione del differimento al 30 settembre 2002 del termine in cui si dovrà provvedere alla determinazione di compartecipazione all'IVA spettante ai medesimi enti; il differimento è evidentemente giustificato in ragione dell'esigenza di assumere i dati consuntivi relativi all'anno 2002. Si procede poi ad armonizzare la procedure di riparto del complesso degli stanziamenti di cui al fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica sia per la quota, pari al 70 per cento, che per la restante parte.
Sempre in tema di finanza degli enti locali, va segnalata la previsione di un potere sostitutivo del ministro dell'economia e delle finanza in caso di inerzia delle regioni per quanto concerne i flussi di cassa nei confronti degli enti locali situati nei rispettivi territori.
Il Senato ha inoltre provveduto a incrementare gli stanziamenti a favore delle unioni di comuni con particolare riferimento all'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, prospettando, inoltre, a questo stesso scopo, la realizzazione di opere di urbanizzazione finalizzate ad assicurare una più congrua dislocazione dei presidi di polizia.
I profili attinenti al coordinamento delle scelte finanziarie dei diversi livelli di governo assumono aspetti assai delicati per quanto concerne la spesa sanitaria. In quest'ambito le modifiche introdotte dal Senato hanno riguardato, in particolare: il differimento al 1o luglio degli effetti di adeguamento del prezzo dei medicinali alla media europea; il riconoscimento ai medici che conseguono il titolo di specializzazione dello stesso punteggio attribuito per il lavoro dipendente ai fini dei concorsi; la parziale modifica della disciplina relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico.
Per quanto concerne gli oneri connessi al rinnovo contrattuale del pubblico impiego richiamo ai colleghi le disposizioni volte a: stanziare ulteriori risorse, in particolare a favore dei dirigenti delle Forze armate e delle forze di polizia, dei funzionari della carriera prefettizia e dei funzionari del ruolo di commissari della polizia di Stato; l'incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; la soppressione della disposizione che limitava al 40 per cento del personale cessato in servizio nel 2002 il tetto massimo delle assunzioni che possono effettuare, nel 2003, le autorità e gli organismi indipendenti; la definizione, in termini più puntuali, delle funzioni dei collaboratori scolastici.
In materia previdenziale, va segnalata: la soppressione della disposizione che limitava la quota parte delle previsioni iniziali delle spese correnti sulla quale calcolare l'accantonamento da destinare all'incentivazione del personale della pubblica amministrazione; il riconoscimento anche ai cittadini italiani residenti all'estero di un incremento della maggiorazione sociale di cui alla legge n. 544 del 1988 per un valore fino a 516 euro mensili; la previsione della corresponsione


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di un indennizzo ai cittadini o alle società italiani rimpatriati dalla Libia e dalla Tunisia.
Insieme agli interventi di carattere fiscale e alle misure di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni, un significativo contributo al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica può pervenire dalla conversione dei titoli di Stato detenuti nel portafoglio della Banca d'Italia. Tale conversione, finalizzata a rendere negoziabili sul mercato i nuovi titoli, potrà concorrere alla riduzione dell'ammontare del debito. Allo stesso tempo, si provvede a regolare la compensazione della conseguente minusvalenza in capo alla Banca d'Italia.
Contestualmente, la legge finanziaria introduce misure rilevanti sia in ordine al sostegno dei redditi, con particolare riferimento a fasce di cittadinanza disagiate, sia in ordine all'incentivazione del sistema produttivo.
Quanto alle disposizioni di carattere assistenziale, vanno segnalate: la previsione di una disciplina diretta a consentire l'utilizzo di obiettori di coscienza e volontari del servizio civile per lo svolgimento del servizio di accompagnamento dei ciechi civili e l'aumento dell'indennità speciale a favore dei cittadini riconosciuti ciechi, nonché l'assegnazione di un contributo all'Associazione famiglie fanciulli e adulti subnormali; l'estensione a tutto il 2003 della durata della cassa integrazione guadagni ordinaria per i dipendenti delle imprese industriali dell'indotto del settore automobilistico, con riferimento alle imprese che forniscono attività di fornitura o di subfornitura di componenti o di servizio. La cassa integrazione può essere concessa per un periodo fino a 24 mesi in un triennio, fermo restando che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario e l'integrazione salariale non possono avere una durata superiore a 36 mesi nell'arco di un quinquennio; viene disposta la proroga a tutto il 2003 dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale con aumento del relativo limite di spesa per oltre 50 milioni di euro e la previsione della concessione dei trattamenti anche senza soluzione di continuità; l'inserimento di un articolo aggiuntivo diretto sostanzialmente ad armonizzare il regime ENPALS a quello previdenziale INPS; l'ampliamento della platea dei soggetti che possono cumulare il trattamento di pensione con redditi da lavoro, anche mediante regolarizzazione di irregolarità pregresse. In particolare, si consente l'accesso al regime di totale cumulabilità a favore dei soggetti già pensionati alla data del 1o dicembre 2002 o che abbiano maturato il diritto al trattamento di anzianità, interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002, previo versamento di un contributo una tantum.
Quanto alle ulteriori disposizioni a sostegno del sistema produttivo vanno segnalati: la destinazione di 100 milioni di euro per il 2003 alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il diciottesimo anno di età; la modifica della disciplina relativa ai fondi interprofessionali destinati a finanziare lo sviluppo della formazione professionale continua; la prosecuzione nel 2003 delle attività svolte da soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso istituti scolastici; la facoltà del Ministero delle attività produttive a corrispondere i compensi già previsti dalle convenzioni stipulate in precedenza dal Ministero dell'economia, relativamente alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti di area; la destinazione delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca di agevolazioni per il finanziamento di interventi di programmazione negoziata a favore di patti territoriali e nuovi contratti di programma, con particolare attenzione alle aree di cui all'articolo 87 3.c) del centro-nord e alle aree del punto 2); la possibilità della concessioni di agevolazioni a favore delle imprese aventi sede nelle aree di cui all'articolo 87 3.a) e 87 3.c) oltreché nelle aree di cui all'obiettivo 2 che investano in campagne pubblicitarie localizzate in alcune zone del paese; la destinazione di risorse aggiuntive all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per le esigenze


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connesse all'operatività della PAC; lo stanziamento di risorse a favore del settore bieticolo-saccarifero.
Sono state pure parzialmente corrette le disposizioni volte a modificare la disciplina del credito di imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, tra le altre cose prevedendo che il contributo spetta, in via generale, nella misura dell'85% dell'intensità fissata dalla Carta di aiuti, mentre per le regioni Abruzzo e Molise spetta nell'intera misura. Si è inoltre precisato, per quanto concerne la fruizione del credito anche alle aree del centro-nord comprese nell'articolo 87 3.c), entro il limite di spesa di 30 milioni di euro annui, che l'accesso al contributo è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
Nel complesso si può pertanto ritenere che il disegno di legge finanziaria al nostro esame, da un lato, garantisce il rispetto degli impegni di finanza pubblica assunti a livello comunitario, dall'altro pone le condizioni per una revisione di profili essenziali del nostro ordinamento, quali il sistema fiscale, i rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo, le forme di intervento per lo sviluppo delle regioni meridionali. Si tratta di una revisione che saprà conciliare l'esigenza dell'equilibrio dei conti con quella di assicurare prospettive di crescita al nostro paese.

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