Allegato A
Seduta n. 244 del 22/12/2002


Pag. 15


...

(A.C. 3201-B - Sezione 7)

ARTICOLO 7 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per l'operatività scolastica» e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Servizio affari economico finanziari» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2003, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione, coordinamento e affari economici» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.
5. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base 25.2.3.2 «Ricerca applicata» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 7 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].