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1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i
soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita di cui alle lettere a) e b).
2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
d) nei cui riguardi è stato avviato procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha formale conoscenza.
e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta data.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione, escluso il 1997. La somma di cui al periodo precedente non è dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti
sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, secondo le disposizioni del presente articolo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal 17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni, previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
12. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, tenuto conto degli indici di coerenza economica, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, e le modalità di versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ottobre 2002 con le seguenti: dicembre 2001.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.
7. 1. Grandi, Benvenuto.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 5.164.569 euro con le seguenti: 1.000.000 euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.
7. 2. Grandi, Benvenuto.
Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: , di cui il contribuente ha formale conoscenza.
○7. 7. Benvenuto, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.
Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: , di cui il contribuente ha formale conoscenza.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.
○7. 8. Morgando, Michele Ventura, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano, Pinza.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero risulta presentato rapporto dalla Guardia di finanza o essere stata avviata l'azione penale.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.
7. 3. Grandi, Benvenuto.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: a 600 euro con le seguenti: all'intero ammontare dovuto.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.
7. 9. Grandi, Benvenuto.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: a 600 euro con le seguenti: a 1.000 euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.
7. 10. Grandi, Benvenuto.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: a 1500 euro con le seguenti: all'intero ammontare dovuto.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.
7. 11. Grandi, Benvenuto.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: a 1.500 euro con le seguenti: a 3.000 euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.
7. 12. Grandi, Benvenuto.
Al comma 5, sesto periodo, sostituire le parole: a 300 euro con le seguenti: all'imposta dovuta maggiorata dell'interesse legale senza sanzioni.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.
7. 6. Grandi, Benvenuto.
Al comma 5, sesto periodo, sostituire le parole: a 300 euro con le seguenti: all'imposta dovuta senza interessi o sanzioni.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.
7. 5. Grandi, Benvenuto.
Al comma 5, sesto periodo, sostituire le parole: a 300 euro con le seguenti: a 500 euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.
7. 4. Grandi, Benvenuto.
Al comma 5, ottavo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.
7. 13. Grandi, Benvenuto.
Al comma 5, ottavo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.
7. 14. Grandi, Benvenuto.
Sopprimere i commi 7, 10 e 16.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.
7. 16. Russo Spena, Giordano.
Sopprimere il comma 7.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.
7. 15. Grandi, Benvenuto.
Sopprimere il comma 16.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.
7. 17. Benvenuto, Gambini, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Grandi.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
Compensazione n. 1
All'articolo 93, tabella A, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione di quella relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione n. 2
All'articolo 93, tabella B, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione n. 3
All'articolo 93, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978 - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap 3003), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 440.000;
2004: - 440.000;
2005: - 440.000.
Compensazione n. 4
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Compensazione n. 5
COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO, MARGHERITA, DL-L'ULIVO, MISTO-COMUNISTI ITALIANI, MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI, MISTO-VERDI-L'ULIVO E MISTO-UDEUR-POPOLARI PER L'EUROPA
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
Compensazione n. 1
All'articolo 93, tabella A, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione di quella relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione n. 2
All'articolo 93, tabella B, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione n. 3
All'articolo 93, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978 - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap 3003), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 440.000;
2004: - 440.000;
2005: - 440.000.
Compensazione n. 4
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Compensazione n. 5
COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
MISTO-COMUNISTI ITALIANI
All'articolo 93, tabella C, apportare le seguenti variazioni:
a) rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:
voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525 / p):
2003: - 10.800
2004: - 10.800
2005: - 10.800
voce: Legge n. 468 del 1978 «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio» - Art. 9 ter , Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva cap. 3003):
2003: - 25.000
2004: - 25.000
2005: - 25.000
b) rubrica: Ministero della difesa, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 22, comma 1, agenzie industrie difesa (31.1.2.1 Agenzia industrie difesa cap. 4761):
2003: - 75
2004: - 75
2005: - 75
Compensazione n. 1
All'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 200;
b) alla lettera b), sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: quindici per cento.
Compensazione n. 2
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis (Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale)
1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.
2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.
3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.
5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: «delle persone fisiche» sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole: «dalle persone fisiche» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.»;
c) nel terzo comma, le parole: «dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2» sono soppresse;
d) nel quarto comma le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;
e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: «Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».
6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio,».
7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
1) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;
2) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.«;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il Ministro dell'Economia può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.»;
c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti».
8. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento
della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.
9. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.
10. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a),e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.».
10. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, nell'alinea, le parole: «pari al 22 per cento» sono sostituite dalle altre: «pari al 34 per cento»;
b) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente: «e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a 2.000 euro»;
c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
1) «i-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centrimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro»;
2) «i-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2.500 euro».
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i)-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f) e i)-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti.».
11. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2003.
12. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria,
apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.».
13. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza.».
14. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime.».
15. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino 7.500 euro»;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro»;
c) all'articolo 1, comma 3, le parole: «o dell'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a 6.000 euro»;
d) all'articolo 1, comma 6, le parole: «o con l'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a 6.000 euro», nonché le parole: «con l'ammenda da lire 200.000 a un milione» sono sostituite dalle altre: «con l'ammenda da cento euro a 1.500 euro»;
e) all'articolo 2, comma 1, le parole: «o con l'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a 7.500 euro»;
f) all'articolo 2, comma 2, le parole: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a 9.000 euro»;
g) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da 4.500 euro a 7.500 euro»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle altre: «o dell'ammenda fino a 9.000 euro»;
h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: «o con l'ammenda fino a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a 3.000 euro»;
i) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e con la multa da cinque a dieci milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da 7.500 a 15.000 euro»;
l) all'articolo 4, comma 2; le parole: «o della multa fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o della multa fino a 7.500 euro».
16. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.
17. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) e sostituita dalla seguente: «i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n 287,
che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti;».
18. Presso il Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'Economia e delle finanze.
19. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.
20. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.
21. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.
22. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non e rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.
23. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.
24. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.
25. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto dei Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
26. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.
27. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'Economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:
a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;
b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;
c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente
i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;
e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);
f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;
g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;
h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);
i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;
l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.
28. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.
29. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.
30. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.
31. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei princìpi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.
32. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.
33. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.
34. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.
35. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.
36. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.
37. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.
38. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione dei commi 11, 12 e 13.«
Compensazione n. 3
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
c) l'articolo 45 è soppresso.
2. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Compensazione n. 4
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis (Norme di carattere antielusivo)
1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2003».
Compensazione n. 5
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'anno 2003 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.
2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.
3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.
4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.
5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.
6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.
8. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.
9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.
10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.
11. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.
Compensazione n. 6
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.»
Compensazione n. 7
All'articolo 93, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A: ridurre del 33 per cento, limitatamente agli anni 2004 e 2005, gli importi delle voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri modificate dal Senato, al netto delle regolazioni debitorie;
b) alla tabella B: ridurre del 20 per cento, per ognuno degli anni del triennio 2003 - 2005, gli importi delle voci modificate dal Senato;
c) alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze: sopprimere la voce: Legge n. 468 del 1978 - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - CAP 3003) e ridurre del 20 per cento, per ognuno degli anni del triennio 2003 - 2005, gli importi delle restanti rubriche modificate dal Senato;
d) alla tabella D, ridurre del 20 per cento, per ognuno degli anni del triennio 2003 - 2005, gli importi delle voci modificate dal Senato.
Compensazione n. 8
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003 - 2005 sono ridotti di complessivi 2 milioni di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relativa autorizzazioni di spesa.
Compensazione n. 9
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro, in ragione annua.
Compensazione n. 10
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.
Compensazione n. 11
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16,
comma 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 1,5 milioni di euro a partire dal 2003.
Compensazione n. 12
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2003, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
Compensazione n. 13
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
Compensazione n. 14
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
1. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e le relative proiezioni per gli anni 2004 e 2205 concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali , ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.
Compensazione n. 15
All'articolo 93, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 20.000;
2004: - 13.333;
2005: - 10.000.
Compensazione n. 1
All'articolo 93, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 20.000;
2004: - 13.333;
2005: - 10.000.
Compensazione n. 2
All'articolo 93, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 200.000;
2004: - 133.333;
2005: - 100.000.
Compensazione n. 3
All'articolo 93, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:
2003: - 200.000;
2004: - 133.333;
2005: - 100.000.
Compensazione n. 4
All'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000.
Compensazione n. 5
All'articolo 21, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.
Compensazione n. 6
All'articolo 21, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 250 euro.
Compensazione n. 7
All'articolo 80, sopprimere il comma 60.
Compensazione n. 8
All'articolo 15, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 40 per cento.
Compensazione n. 9
All'articolo 15, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 32 per cento con le seguenti: 45 per cento.
Compensazione n. 10
All'articolo 15, comma 2, lettera c), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Compensazione n. 11
All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: 10 euro con le seguenti: 20 euro.
Compensazione n. 12
All'articolo 93, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 240.000;
2004: - 188.000;
2005: - 184.000.
Compensazione n. 13
All'articolo 93, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 400.000;
2004: - 400.000;
2005: - 400.000.
Compensazione n. 14
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
«Art. 94-bis. (Nuove norme in materia di imposizione sulle successioni e donazioni).
1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».
Compensazione n. 1
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
«Art. 94-bis. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sui tabacchi lavorati e l'imposta di fabbricazione e sui superalcolici sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
Compensazione n. 2
All'articolo 93, tabella A, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione di quella relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione n. 3
All'articolo 93, tabella B, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione n. 4
All'articolo 93, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 385 del 1978, articolo 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 448.733;
2004: - 449.676;
2005: - 561.256.
Compensazione n. 5
All'articolo 93, tabella C, ridurre gli importi delle rubriche modificate dal Senato del 15 per cento, fatte salve le spese obbligatorie.
Compensazione n. 6
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis. 1.Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2003 e le relative proiezioni per gli anni 2004-2005 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria o legislativamente prederminate, sono ridotti del 20 per cento.
2.Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e le relative proiezioni per gli anni 2004 e 2005, concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 20 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, nonché di quelli aventi natura obbligatoria.
3. Alla tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale è fissato in 25 euro.
Compensazione n. 7
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis (Razionalizzazione dell'imposizione sui redditi di capitale)
1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.77;
d) articolo 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1992, n. 84.
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articolo 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Compensazione n. 8
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
«Art. 94-bis (Carbon tax)
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000».
Compensazione n. 9
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra-Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,05 per cento delle somme trasferite.
Compensazione n. 1
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: « 29. A decorrere dal 1o gennaio 2003 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.
Compensazione n. 2
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45
sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5.
Compensazione n. 3
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
Compensazione n. 4
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 4,5 miliardi di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Compensazione n. 5
All'articolo 93, tabella B, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato.
Compensazione n. 6
All'articolo 93, tabella A, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione n. 7
All'articolo 93, tabella A, ridurre le voci relative modificate dal Senato, al netto delle regolazioni debitorie, del 92 per cento per il 2003 e dell'85 per cento per gli anni 2004 e 2005.
Compensazione n. 8
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, l'accisa sul tabacco è aumentata del 40 per cento.
Compensazione n. 9
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.
Compensazione n. 10