Allegato A
Seduta n. 244 del 22/12/2002


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(A.C. 3200-bis-B - Sezione 4)

ARTICOLO 3 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e


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in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese


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eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche).

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: indicare al Governo con la seguente: definire.

Conseguentemente, alla medesima lettera, secondo e terzo periodo, sostituire la parola: propone con la seguente: definisce.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
3. 1. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: indicare al Governo con la seguente: definire.

Conseguentemente, alla medesima lettera, secondo e terzo periodo, sostituire la parola: propone con la seguente: definisce.
3. 2. Grandi.

Al comma 1, lettera b), nono periodo, sopprimere le parole da: Il Ministero fino alla fine del comma.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
○○3. 4. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), nono periodo, sopprimere le parole da: Il Ministero fino alla fine del comma.
○○3. 5. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), ottavo periodo, sostituire le parole da: con decorrenza dalla data fino alla fine del comma con le seguenti: ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica. A questo è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle regioni, dall'ANCI, dall'UPI e dalla Lega delle autonomie locali. L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno. La documentazione indirizzata ai Ministeri, relativa alle informazioni a qualsiasi titolo riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio, il quale a sua volta deve trasmetterla alle regioni, all'ANCI, all'UPI e alla Lega delle autonomie locali. La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la finanza pubblica è attuata secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per la finanza pubblica.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
3. 3.
Morgando, Stradiotto.

Sopprimere il comma 2.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
3. 6. Grandi, Benvenuto.

Sopprimere il comma 2.
3. 7. Grandi, Benvenuto.