Allegato A
Seduta n. 244 del 22/12/2002


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(A.C. 3200-bis-B - Sezione 3)

ARTICOLO 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Capo I
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

Art. 2.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: «al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis»;
b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione) - 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito


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d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali»;
c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro»;
d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.


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3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;
c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro».

2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «i corrispondenti scaglioni annui di reddito» sono inserite le seguenti: «, al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico,».
3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.
4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.
6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2002» e: «30 giugno 2003» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004»; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003».
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e


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della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è inserito il seguente:
«4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti».

9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.
10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
11. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
12. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito».
13. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'indetraibilità dell'IVA afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

 

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Capo I
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

ART. 2.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 13, comma 1, lettera d), sostituire la parola: 46.700 con la seguente: 47.000.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire la parola: 46.700 con la seguente: 47.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
2. 1.
Grandi, Benvenuto.


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Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 13, comma 2, lettera f), sostituire la parola: 46.700 con la seguente: 47.000.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sostituire la parola: 46.700 con la seguente: 47.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
2. 2.
Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 13, comma 3, lettere a) e b), sostituire la parola: 29.400 con la seguente: 30.000.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettere b) e c), sostituire la parola: 31.000 con la seguente: 31.500.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
2. 3.
Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.
Conseguentemente, al medesimo comma:
al primo periodo, sostituire la parola:
48.000 con la seguente: 75.000;
sostituire il terzo periodo con il seguente:
La detrazione fiscale prevista dal presente comma compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2005 per gli interventi relativi all'installazione negli edifici di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili d'energia e per quelli comunque riferiti al risparmio e all'efficienza energetica, per una quota pari al 51 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo; la medesima detrazione compete per gli interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa antisismica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie degli interventi ammessi alla detrazione del 51 per cento.
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.« Gli interventi di cui al comma 5 per i quali compete la detrazione fiscale del 51 per cento, fino alla data del 31 dicembre 2005, sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento
2. 4. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Vianello, Bandoli, Lion.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.
Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 80.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
2. 5. Morgando.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 77.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
2. 6.
Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Quartiani, Rugghia.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 75.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
○2. 7.
Vigni, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.


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Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 75.000.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa
○2. 8.
Benvenuto, Vigni, Michele Ventura, Pistone, Villetti, Lion, Cusumano, Agostini, Nicola Rossi, Morgando, De Franciscis, Boccia.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
○○2. 9.
Vigni, Grandi, Benvenuto, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani
○○2. 10.
Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 55.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
2. 11.
Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 50.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
2. 12.
Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: e a 80.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: cinque e.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
2. 13.
Grandi, Benvenuto.

Al comma 6, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo
○2. 14.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
○2. 15.
Morgando.

Sopprimere il comma 7.
*2. 16. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Grandi, Benvenuto.

Sopprimere il comma 7.
*2. 17. Bellillo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.


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Sopprimere il comma 7.
*2. 18. Villetti, Boselli, Intini, Buemi..

Sopprimere il comma 7.
*2. 19. Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 10.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
2. 20.
Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 11, dopo le parole: lavoro dipendente aggiungere le seguenti: e da pensione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: concorrono fino alla fine del comma con le seguenti: non concorrono a formare il reddito complessivo.

Conseguentemente:
all'articolo 7, comma 5, sostituire le parole:
300 euro con le seguenti: 600 euro.
all'articolo 9, comma 3, lettera a), sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 200 euro.
2. 21. Benvenuto.

Al comma 11, sopprimere le parole: in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
2. 22.
Benvenuto.

Al comma 11, sostituire le parole da: concorrono fino alla fine del comma con le seguenti: sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
○2. 23.
Benvenuto, Gambini, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 11, sostituire le parole da: concorrono fino alla fine del comma con le seguenti: sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa
○2. 25.
Morgando, Michele Ventura, Pistone, Villetti, Lion, Cusumano, Gambini, Benvenuto.

Al comma 11, sostituire le parole: 8.000 euro con le seguenti: 25.000 euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
2. 26.
Benvenuto, Gambini, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Gasperoni, Bielli, Mazzarello, Pinotti.


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Al comma 11, sostituire le parole: 8.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
2. 27.
Gambini, Gasperoni, Bielli, Mazzarello, Benvenuto, Burlando, Pinotti.

Al comma 11, sostituire le parole: 8.000 euro con le seguenti: 12.000 euro.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa
2. 28.
Morgando, Michele Ventura, Pistone, Villetti, Lion, Cusumano, Gambini, Benvenuto.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa
2. 29.
Morgando, Michele Ventura, Pistone, Villetti, Lion, Cusumano, Gambini, Benvenuto.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , mentre per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa è prevista una deduzione forfettaria per spese di produzione del reddito pari al 6 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
2. 31.
Grandi, Benvenuto Pistone.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , mentre per i lavoratori a contratto di collaborazione coordinata e continuativa è prevista una deduzione forfettaria per spese di produzione del reddito pari al 6 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
2. 32.
Grandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14. I lavoratori dipendenti e autonomi che non usufruiscono delle disposizioni in materia di concordato di cui al Capo II della presente legge, e ai quali non sia stato notificato negli anni precedenti processo verbale di contestazione con esito positivo, possono vantare, previa presentazione all'Ufficio delle entrate competente per territorio della documentazione necessaria, un credito di imposta pari al 50 per cento delle imposte sul reddito pagate negli ultimi tre anni, per un importo annuo non superiore ad euro 2.500. Detto credito di imposta è aumentato del 20 per cento per ogni persona a carico. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante l'utilizzo di parte degli introiti conseguenti alla applicazione delle norme di cui al Capo II della presente legge.
2. 33. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.