Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14. I lavoratori dipendenti e autonomi che non usufruiscono delle disposizioni in materia di concordato di cui al Capo II della presente legge, e ai quali non sia stato notificato negli anni precedenti processo verbale di contestazione con esito positivo, possono vantare, previa presentazione all'Ufficio delle entrate competente per territorio della documentazione necessaria, un credito di imposta pari al 50 per cento delle imposte sul reddito pagate negli ultimi tre anni, per un importo annuo non superiore ad euro 2.500. Detto credito di imposta è aumentato del 20 per cento per ogni persona a carico. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante l'utilizzo di parte degli introiti conseguenti alla applicazione delle norme di cui al Capo II della presente legge.
2. 33. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 1, lettera b), ottavo periodo, sostituire le parole da: con decorrenza dalla data fino alla fine del comma con le seguenti: ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica. A questo è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle regioni, dall'ANCI, dall'UPI e dalla Lega delle autonomie locali. L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno. La documentazione indirizzata ai Ministeri, relativa alle informazioni a qualsiasi titolo riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio, il quale a sua volta deve trasmetterla alle regioni, all'ANCI, all'UPI e alla Lega delle autonomie locali. La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la finanza pubblica è attuata secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per la finanza pubblica.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
3. 3. Morgando, Stradiotto.
Al comma 9, aggiungere in fine, le seguenti parole: nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria
per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2001 n. 7, ovvero presentato rapporto dalla Guardia di Finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
8. 39. Grandi, Benvenuto, Pistone.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Ai contribuenti che per gli anni di imposta dal 1997 al 2002 risultino essere in regola con tutti i versamenti derivanti da obblighi di natura tributaria è riconosciuta una detrazione di imposta per la dichiarazione dei redditi per il 2003 pari al 30 per cento dell'importo versato nel 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo
8. 43. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion.
Al comma 1 lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5,5 per cento.
20. 1. Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.
Al comma 10, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 80 per cento.
Conseguentemente:
sopprimere le parole da: , ad esclusione delle navi fino alla fine del comma;
aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. I beni del demanio aeronautico, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, da destinare all'aviazione civile, sono assegnati in uso gratuito all'ENAC.
10-ter. L'ENAC, entro un mese, mediante convenzione ed accordo di programma, affida in concessione la gestione totale degli aeroporti alle società titolari di concessione parziale ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. La durata delle concessioni è uniformata a quella definita per le concessioni di gestione totale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
10-quater. Le società di gestione totale sono tenute, a pena di decadenza della concessione:
a) a versare all'erario dello Stato un importo pari al 10 per cento del canone annuo dovuto per ogni anno di durata della concessione o di estensione della durata del rapporto;
b) al conseguimento, entro ventiquattro mesi, della certificazione di operatore aeroportuale rilasciata dall'ENAC in base ai suoi regolamenti tecnici.
10-quinquies. A garanzia dell'equilibrio economico dell'ENAC, le società di gestione aeroportuale sono tenute al pagamento del canone annuo determinato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
10-sexies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto gli standard di sicurezza ai quali le società di gestione aeroportuale devono attenersi. Entro sei mesi l'ENAC accerta, a pena di decadenza della concessione di gestione totale, l'esistenza di un sistema gestionale idoneo a garantire l'uso dell'aeroporto in condizioni di sicurezza e di tutela dell'ambiente secondo le norme nazionali e internazionali vigenti.
10-septies. Gli introiti di cui alla lettera a) del comma 10-quater vanno a compensare gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10.
21. 14. Duca, Raffaldini, Pasetto, Di Gioia, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 10, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 60 per cento.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. I beni del demanio aeronautico, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, da destinare all'aviazione civile, sono assegnati in uso gratuito all'ENAC.
10-ter. L'ENAC, entro un mese, mediante convenzione ed accordo di programma, affida in concessione la gestione totale degli aeroporti alle società titolari di concessione parziale ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. La durata delle concessioni è uniformata a quella definita per le concessioni di gestione totale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
10-quater. Le società di gestione totale sono tenute, a pena di decadenza della concessione:
a) a versare all'erario dello Stato un importo pari al 6 per cento del canone annuo dovuto per ogni anno di durata della concessione o di estensione della durata del rapporto;
b) al conseguimento, entro ventiquattro mesi, della certificazione di operatore aeroportuale rilasciata dall'ENAC in base ai suoi regolamenti tecnici.
10-quinquies. A garanzia dell'equilibrio economico dell'ENAC, le società di gestione aeroportuale sono tenute al pagamento del canone annuo determinato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
10-sexies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto gli standard di sicurezza ai quali le società di gestione aeroportuale devono attenersi. Entro sei mesi l'ENAC accerta, a pena di decadenza della concessione di gestione totale, l'esistenza di un sistema gestionale idoneo a garantire l'uso dell'aeroporto in condizioni di sicurezza e di tutela dell'ambiente secondo le norme nazionali e internazionali vigenti.
10-septies. Gli introiti di cui alla lettera a) del comma 10-quater vanno a compensare gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10.
21. 15. Duca, Raffaldini, Pasetto, Di Gioia, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.
(Limitatamente alla parte consequenziale aggiuntiva di commi).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16. All'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, in materia di tasse sulle concessioni governative, l'importo annuale della tassa è fissato in 250 euro.
21. 18. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni che iniziano l'attività di artigianato o di esercenti attività commerciale o di servizi, e di soggetti di età superiore a 45 anni sottoposti a provvedimenti di cassa integrazione guadagna o di mobilità, che vengono iscritti per la prima volta alle rispettive gestioni previdenziali, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, dello sgravio del 50 per cento dell'aliquota vigente.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo.
38.1. Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Quartiani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. All'articolo 8, seconda comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, le parole dieci anni sono sostituite dalle seguenti: cinque anni.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo
38. 6. Cordoni, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.