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PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, colgo alcuni spunti dalla relazione del collega Fragalà per dire che è vero che vi sono state altre pronunce da parte
dell'Assemblea sui medesimi casi che ci hanno visto discutere tesi diverse e più conformi alla Costituzione. Vorrei anche ricordare per inciso all'onorevole Fragalà che certamente vi è un diritto di tutti i parlamentari a difendersi, ma si tratta di un diritto di tutti gli imputati e ciò non può avvenire in modo ingiurioso. Se ci si difende con espressioni offensive dell'onorabilità e del decoro altrui si può essere soggetti alle ordinarie azioni civilistiche. A ciò non si sottraggono i parlamentari, a meno che tali espressioni non siano in relazione stretta alla funzione parlamentare. Questo prevede l'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Allora, vorrei che i colleghi svolgessero una serena valutazione con riguardo alle espressioni oggetto di questo caso che richiamo brevemente. L'imputato Previti si rivolge al teste Ariosto dicendo «Qualcuno le ha promesso denaro o altro»; «è una bugiarda, calunniatrice»; «Qualcuno l'ha convinta a raccontare bugie... Chi le promette denaro o altri beni in cambio delle sue accuse?». Bisogna valutare se tutte queste espressioni che, a torto o a ragione, ledono l'onorabilità della teste e della cittadina Stefania Ariosto siano o meno espressione della funzione parlamentare. Possiamo escluderlo, credo, con sicurezza perché l'esatta onorabilità o credibilità del teste Ariosto non sono state a quell'epoca mai oggetto di atti parlamentari, come d'altra parte è logico che sia.
Ricordo solo brevemente che la Corte costituzionale è ferma nell'indirizzo secondo cui presupposto delle attività coperte dalla prerogativa parlamentare sia la riconducibilità delle opinioni espresse all'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare (mi riferisco a sentenze del 1998, del 1999 ed alla sentenza n. 375 del 1997). La riconducibilità - dice la Corte costituzionale - va intesa non come semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare, cioè quale sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni e l'atto parlamentare tipico.
Ciascuno può intendere che nelle espressioni ingiuriose dell'imputato Previti nei confronti del teste Ariosto non vi è nulla che possa essere ricondotto, neanche in senso lato, all'esercizio della funzione parlamentare.
La Giunta per le autorizzazioni è impegnata nella proposta di un regolamento, ormai definito, per meglio precisare i casi in cui l'esercizio della funzione parlamentare si esplica (intra moenia o extra moenia). Siamo dunque impegnati nella Giunta per cercare soluzioni positive per circoscrivere meglio l'applicabilità del primo comma dell'articolo 68. Tuttavia questo impegno non deve essere deluso, né frustrato da un'interpretazione anticostituzionale di queste prerogative e pertanto non riteniamo, per serietà, di poter condividere l'abuso a scopo privato delle garanzie che l'articolo 68 pone invece nei confronti del Parlamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.
VALTER BIELLI. Poiché questa maggioranza ha approvato leggi «salva Previti», mi rendo conto che questa è piccola cosa rispetto a tanti altri atti che hanno visto coinvolto l'onorevole Cesare Previti.
Vorrei per un attimo richiamare l'attenzione dell'Assemblea. In questa vicenda qual è la questione che in qualche modo si richiama alle prerogative parlamentari? L'onorevole Previti ha in piedi una vicenda giudiziaria, nella quale sono coinvolti dei testimoni. All'interno di tale vicenda giudiziaria non vi è il dato della politica, nel senso che non vi è un'accusa rivolta al Previti parlamentare o al Previti ministro, ma si tratta di una questione che lo riguarda in quanto individuo. Può essere, poi, che egli abbia commesso il reato, così come può essere che non lo abbia commesso (e sarà il tribunale alla fine a deciderlo), ma la questione è che l'onorevole Previti, di fronte ad un processo che lo vede coinvolto, apostrofa i testimoni in un certo modo e li ingiuria e li offende dicendo cose inenarrabili, laddove qualsiasi
altro cittadino, qualora usasse affermazioni di questo tipo, vedrebbe immediatamente scattare nei suoi confronti il reato di calunnia e di diffamazione.
Perché allora su questa vicenda viene fuori il Previti parlamentare? Cosa c'entra in questa questione il fatto che egli sia un parlamentare? Ma che abbia il coraggio di discutere seriamente in tribunale questa questione! Perché non è giusto che si possa ingiuriare la gente per reati che nulla hanno a che fare con l'attività parlamentare e poi chiedere l'immunità e le prerogative che dipendono dal nostro status di parlamentari.
Guardate, colleghi, il tema dello status del parlamentare (cioè il tema delle nostre prerogative) è un tema importante - dobbiamo infatti salvaguardare le nostre prerogative -, ma in questo modo ci troveremo sempre più scoperti rispetto a presunte invasioni di campo.
In questa occasione - permettetemi uno scatto d'orgoglio -, il fatto di non sentirci una casta credo sia un fatto politico positivo che serve anche alla dignità di questa Assemblea (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.
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