Allegato A
Seduta n. 238 dell'11/12/2002


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(A.C. 2122-bis-B - Sezione 11)

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 48.
(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina).

1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al 31 luglio 2003.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 48.
(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2003 con le seguenti: 30 gennaio 2003.
48. 1. (ex 49. 2.) Valpiana, Mascia.