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1 All'Istituto superiore di sanità è estesa dal 1o gennaio 2003 la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella effettuazione del concerto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al comma 1 sostituire le parole da: sostituendosi fino a: nella con le seguenti: attribuendo al Ministero della salute la.
46. 1. (ex 47. 1.) Fioroni, Bindi, Mosella, Burtone, Meduri.
Al comma 1, sostituire la parola: sostituendosi con la seguente: aggiungendo.
46. 2. (ex 47. 2.) Colasio, Carra, Bindi, Rusconi.