Allegato A
Seduta n. 238 dell'11/12/2002


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(A.C. 2122-bis-B - Sezione 7)

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 43.
(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12).

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera d) è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 43.
(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12).

Sopprimerlo.
43. 1. (ex 44. 1.) Boato, Labate, Battaglia, Bressa.