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1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline.
Sopprimerlo.
42. 1. (ex 43. 1.) Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri.
Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
*42. 2. (ex 43. 2.) Bindi.
Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
*42. 6. (ex 43. 6.) Labate, Battaglia, Boato, Bressa.
Al comma 1, dopo le parole: Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
42. 3. (ex 43. 5.) Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.
Al comma 1, dopo le parole: Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
42. 4. (ex 43. 3.) Bindi.
Al comma 1, sostituire le parole: con proprio decreto, l' con le seguenti: i criteri in base ai quali le regioni provvedono, con proprio atto, all'.
42. 7. (ex 43. 7.) Bressa, Labate, Battaglia, Boato.
Al comma 1, sostituire le parole: proprio decreto con le seguenti: decreto del Presidente della Repubblica su indicazione del Consiglio dei ministri sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
42. 5. (ex 43. 4.) Bindi.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis. (Produzione di emoderivati). - 1. Ai fini della stipula delle convenzioni
con le regioni previste dalla normativa vigente, i centri e le aziende di frazionamento e produzione di farmaci emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere nel territorio dell'Unione europea gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento e di produzione per tutti i farmaci emoderivati oggetto della convenzione. Essi, a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai sensi dei propri regolamenti o dall'autorità nazionale italiana, devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, nazionali e comunitarie. I farmaci emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma certificato dall'autorità competente di un Paese dell'Unione europea, sia come materia prima che come semilavorati intermedi. Presso il centro di produzione è conservata la documentazione idonea a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale.
42. 01. (ex 43. 01.) Valpiana, Mascia.