Allegato A
Seduta n. 238 dell'11/12/2002


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DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2122-BIS-B)

(A.C. 2122-bis-B - Sezione 1)

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 50.
(Tutela della salute dei non fumatori).

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a)
quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su


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proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.
(Tutela della salute dei non fumatori).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: chiusi fino alla fine del comma con le seguenti: pubblici, nei luoghi chiusi aperti al pubblico, nei luoghi chiusi di lavoro pubblici e privati destinati alla permanenza di più persone, ad eccezione di locali o aree riservate ai fumatori e come tali contrassegnati.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b) con le seguenti: I locali riservati ai fumatori, di cui al comma 1.
50. 1. (ex 51. 1.) Zanella, Boato.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: d'intesa con la conferenza Stato regioni, previa consultazione delle associazioni di categoria più rappresentative.
50. 4. (ex 51. 8.) Bressa, Labate, Battaglia, Boato.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I gestori degli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono informare gli utenti, attraverso appositi contrassegni, se i locali sono adibiti ai fumatori o ai non fumatori o a entrambi. Negli esercizi di ristorazione aperti sia ai non fumatori sia ai fumatori devono essere adibiti a questi ultimi uno o più locali di superficie uguale o inferiore alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio. I dipendenti degli esercizi di ristorazione optano volontariamente di prestare servizio nei locali riservati ai fumatori.
50. 7. (ex 51. 30.) Valpiana, Mascia.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato, regioni, province autonome.
50. 5. (ex 51. 9.) Labate, Battaglia, Bressa, Boato.

Al comma 4 aggiungere in fine, il seguente periodo: Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
50. 8. (ex 51. 5.) Valpiana, Mascia, Ruzzante, Boato, Arrighi, Cento.
(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I proventi delle sanzioni sono destinati al finanziamento della ricerca contro i tumori.
50. 2. (ex 51. 7.) Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri.


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Al comma 6, sostituire le parole: le organizzazioni di categoria più rappresentative con le seguenti: i rappresentanti dei lavoratori e degli utenti.
50. 9. (ex 51. 6.) Mascia.

Al comma 7, dopo le parole: della giustizia e dell'interno aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.
50. 10. (ex 51. 4.) Valpiana, Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11. Il Ministro della salute, sentite le associazioni di utenti e consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e le associazioni nazionali che hanno tra i principi statutari la prevenzione e il controllo del tabagismo, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal fumo e di quelli derivanti dall'esposizione al fumo passivo;
b) alla realizzazione e diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema del tabagismo;
c) a sostenere e coadiuvare i fumatori nei programmi per smettere di fumare.
50. 3. (ex 51. 2.) Zanella, Boato.