Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 236 del 9/12/2002
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(Discussione sulle linee generali - A.C. 2122-bis-B)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali sulle modifiche introdotte dal Senato.
Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.


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Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» è uno tra i provvedimenti collegati, a carattere ordinamentale, alla manovra finanziaria 2002 e contiene disposizioni di varia natura e oggetto. Già integrato nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, il testo ha subito al Senato ulteriori interventi emendativi e integrativi.
Con la presente relazione si segnaleranno le sole parti del provvedimento modificate o aggiunte dal Senato, soffermandosi sulle modifiche più significative.
Il capo I (articoli 1-13) reca «Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni». Al suo interno, le modifiche apportate a taluni articoli (segnatamente, agli articoli 1, 2, 3, 4, 9 e 13) sono principalmente volte a definire la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri recati dalle rispettive disposizioni.
Altre modifiche hanno invece natura sostanziale; in particolare, quella apportata all'articolo 2, che ridetermina la composizione della commissione per le adozioni internazionali. La composizione della suddetta commissione è ulteriormente integrata da tre rappresentanti designati da associazioni familiari a carattere nazionale.
All'articolo 3, che dispone la soppressione dell'Agenzia per il servizio civile, il comma 2 è riformulato definendo, nel nuovo testo, la nuova composizione della Consulta nazionale per il servizio civile.
All'articolo 6 (in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni), il nuovo comma 3 interviene sulle disposizioni concernenti le procedure di mobilità dei segretari comunali e provinciali, introducendo tra i criteri di assegnazione d'ufficio quello della preferenza (oltre che per le amministrazioni statali) per gli uffici territoriali di Governo; il nuovo comma 4 estende l'ambito di applicazione delle norme in materia di mobilità del personale della pubblica amministrazione (di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001) ai lavoratori, già dipendenti dagli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili di proprietà dei medesimi enti che vengono dismessi.
Alcuni articoli, infine, sono stati introdotti ex novo dal Senato: l'articolo 7, il quale stabilisce che alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti delle pubbliche amministrazioni per l'affidamento di incarichi presso i collegi di revisione degli enti pubblici debbano provvedere le amministrazioni statali nel cui interesse l'incarico viene svolto; l'articolo 10, ai sensi del quale, a partire dal 2003, ogni progetto di investimento pubblico dovrà essere contrassegnato da un codice unico di progetto, al principale fine di garantire la funzionalità del monitoraggio sugli investimenti pubblici svolto dai nuclei di valutazione e verifica previsti dall'articolo 1 della legge n. 144 del 1999.
Anche gli articoli 11 e 12 sono stati inseriti nel corso dell'esame presso il Senato. Il primo estende al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV Spa) le disposizioni in materia di passaggio di personale tra pubbliche amministrazioni e di eccedenza di personale e mobilità collettiva di cui agli articoli 30 e 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001; l'articolo 12, invece, dispone la corresponsione di un emolumento (sotto forma di gettone di presenza) per i componenti e il personale di segreteria della commissione per la protezione dei collaboratori di giustizia, istituita dall'articolo 10 del decreto-legge n. 8 del 1991.
Durante l'esame in Commissione, attraverso l'approvazione di un emendamento, è stato soppresso un articolo, introdotto al Senato, che modificava la composizione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, che portava da due a tre il numero degli esperti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il capo II, recante «Norme di semplificazione», si compone del solo articolo


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14, che novella il testo unico in materia di documentazione amministrativa, che è rimasto immutato nel corso dell'esame al Senato.
Il capo III («Disposizioni in materia di enti locali») è costituito dal solo articolo 15, introdotto dal Senato. Novellando il testo unico sugli enti locali, al dichiarato scopo di colmare un vuoto normativo, l'articolo prevede direttamente e in via generale la sanzione amministrativa da irrogare per la violazione dei regolamenti comunali e provinciali, «salvo diversa disposizione di legge».
Il capo IV (articoli 16-22) reca «Norme in materia di istruzione, università e ricerca». Il Senato ha modificato il solo articolo 18, estendendo all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro la possibilità, che l'articolo prevedeva per gli enti pubblici di ricerca, l'ENEA e l'ASI, da un lato di eseguire attività di ricerca e consulenza per conto terzi, secondo la disciplina già prevista per le università e, da un altro, di ottenere anticipazioni su fondi erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo.
Il Senato ha inoltre introdotto due nuovi articoli, articolo 21 e l'articolo 22. Il primo reca un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 402 del 2001 (recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario), in merito alla validità dei diplomi di assistente sociale, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master e agli altri corsi universitari di formazione post base.
Il secondo dispone un contributo speciale di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per concorrere al finanziamento delle attività connesse alla celebrazione dell'anno internazionale delle montagne.
Il capo V («Disposizioni in materia di affari esteri») si compone di tre articoli (articoli 23-25), che il Senato non ha modificato.
Il capo VI, recante «Disposizioni in materia di innovazione» è, invece, composto dal solo articolo 26, in più punti riformulato dal Senato. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo, nel testo trasmesso dal Senato, affidano al ministro per l'innovazione e le tecnologie importanti compiti nell'ambito delle attività di coordinamento e di valutazione dei programmi e dei progetti elaborati dalle altre amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, nonché del sostegno ai progetti di grande contenuto innovativo e di rilevanza strategica. Tale sostegno si realizza con l'assegnazione di finanziamenti aggiuntivi a carico di un fondo appositamente istituito.
Un'altra innovazione di rilievo rispetto al testo approvato dalla Camera è costituita dal comma 10, il quale autorizza l'emanazione di un regolamento di delegificazione finalizzato alla soppressione dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) e del centro tecnico istituito dalla legge n. 127 del 1997, e alla contestuale istituzione dell'agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica, destinata a subentrare, nei rapporti giuridici e nelle funzioni, all'autorità e al centro.
Il capo VII (articoli 27-39) reca «Disposizioni in materia di difesa e di pubblica sicurezza». Nel suo ambito le modifiche apportate a taluni articoli (articoli 29, 30, 31 e 33) hanno natura finanziaria o di coordinamento, fatti salvi gli articoli 30 e 33. L'articolo 30 prevede il differimento al 31 luglio 2003 del termine per l'adozione di norme integrative o correttive del decreto legislativo n. 215 del 2001, recante disposizioni per la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale; l'articolo 33, l'introduzione dei genitori tra gli aventi diritto (a determinate condizioni) al collocamento obbligatorio in quanto congiunti del personale delle Forze armate e delle forze di polizia, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta, riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.
Gli articoli da 34 a 39 sono stati introdotti nel corso dell'esame al Senato. In particolare, l'articolo 34 estende alle


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aperture di credito disposte in favore del cassiere del Ministero dell'interno il regime dell'impignorabilità garantito per legge (articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994) ai fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture e delle direzioni delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché alle aperture di credito a favore di una serie di soggetti che abbiano le destinazioni d'uso specificamente indicate.
L'articolo 35, invece, è specificamente riferito agli assistenti della Polizia di Stato che hanno superato il concorso per la nomina a vice sovrintendente, da espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, e hanno concluso con successo il corso di formazione successivo, e stabilisce che la nomina a vice sovrintendente decorre ai soli effetti economici (e non più «a tutti gli effetti») a partire dalla data di conclusione del primo corso di formazione successivo al concorso per titoli.
Gli articoli 36 e 37 si pongono sulla falsariga del già citato articolo 33; il primo estende l'ambito dei congiunti del personale delle forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri ammessi a determinati benefici di legge. Il secondo prevede la possibilità di assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a determinate condizioni, dei congiunti del personale del Corpo, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi (dal 1o gennaio 1999) nell'espletamento delle attività istituzionali.
L'articolo 38 dà facoltà al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - nell'ambito delle direttive impartite dal ministro per il potenziamento dell'attività di prevenzione - di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, allo scopo di fornire servizi specialistici finalizzati all'incremento della sicurezza pubblica, con la contribuzione degli stessi soggetti: contribuzione che può consistere nella fornitura di mezzi, attrezzature e locali, nel sostegno dei costi aggiuntivi o nella corresponsione di indennità al personale impegnato in tali servizi. L'articolo 39 reca una delega legislativa al Governo per la revisione, entro sei mesi, delle norme in materia di sanzioni e di procedure disciplinari per il personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza (oggi raccolte nel decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981).
Lo scopo è quello di adeguare la normativa al mutato assetto amministrativo e processuale, nonché di semplificare e di accelerare le procedure, garantendo comunque il principio del contraddittorio.
Il capo VIII, recante «Disposizioni in materia di comunicazioni», è composto dal solo articolo 40, che il Senato ha modificato in più punti. La principale novità è costituita dall'aggiunta del comma 9, il quale consente alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si trovino in posizione debitoria per i canoni di concessione dovuti fino al 31 dicembre 1999, di definire tali posizioni usufruendo di pagamenti eventualmente dilazionati senza interessi.
Il capo IX, di cui gli articoli dal 41 al 52, reca «Disposizioni in materia di tutela della salute». Anche qui il Senato ha modificato in più punti il testo approvato dalla Camera ed ha introdotto nuovi articoli. In particolare, è stato modificato l'articolo 41, che reca una delega per la trasformazione in fondazioni degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Le modifiche riguardano, in particolare, l'espresso coinvolgimento, mediante intesa con il Ministero della salute, delle regioni di volta in volta interessate alla trasformazione degli IRCCS in fondazioni (comma 1, lettera a)), il diretto apporto della comunità scientifica nell'individuazione dei progetti finalizzati di ricerca da assegnare alle istituende fondazioni (comma 1, lettera f)), l'adeguamento, anche per gli IRCCS non trasformati in fondazioni, ad alcuni dei princìpi - in quanto compatibili - indicati dal comma 1 dell'articolo in esame (comma 1, lettera p)).
L'articolo 48 prevede il differimento al 31 luglio 2003 del termine per l'esercizio della delega, di cui alla legge n. 145 del 2001, per l'adattamento dell'ordinamento


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giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina.
Gli articoli aggiunti nel capo IX sono gli articoli 42, 45, 47, 50, 51 e 52.
L'articolo 42, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a garantire una sinergia tra gli IRCCS mediante la definizione di una organizzazione a rete, al fine di valorizzare l'attività di ricerca relativa a specifici settori, migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e consentire l'accesso a programmi di finanziamento promossi a livello comunitario.
L'articolo 45 reca norme sulla titolarità e proprietà di farmacie. I commi da 1 a 4 introducono una nuova disciplina derogatoria per l'assegnazione delle farmacie rurali ed urbane a coloro che gestiscono le stesse in via provvisoria, in base alle disposizioni vigenti, mentre il comma 5 prolunga i termini per la cessione di partecipazioni, conseguite tramite eredità, a società che gestiscono farmacie.
L'articolo 47 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2002 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia. L'articolo 50 reca una serie di disposizioni sul divieto di fumo nei locali pubblici e privati, più restrittive rispetto alle norme vigenti, alcune delle quali sono peraltro richiamate e fatte espressamente salve, tra l'altro, rimettendo una parte della disciplina a successivi regolamenti governativi. L'articolo 51 consente al Ministero della salute di istituire, in specifici casi, collegi medici per la formulazione di pareri medico-legali di propria competenza con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri nelle varie discipline. In base all'articolo 52 è assegnato alla provincia autonoma di Trento un contributo straordinario per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata.
Infine, il capo X, recante «Disposizioni in materia di tutela e sostegno della paternità e della maternità», è composto dal solo articolo 53, anch'esso introdotto dal Senato. L'articolo posticipa di un anno il termine per l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001), termine che verrebbe così a scadere il 27 aprile 2003.
La I Commissione durante l'esame in sede referente non ha ritenuto di recepire le condizioni e le osservazioni, alcune delle quali sostanzialmente riproduttive del contenuto di alcuni emendamenti respinti dalla Commissione stessa, formulate dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni competenti in sede consultiva, riservandosi comunque una più attenta ed analitica valutazione delle stesse durante l'esame in Assemblea.
Considerata la rilevanza degli interventi complessivi previsti dal provvedimento ed il fatto che la Camera è chiamata ad effettuare la terza lettura sul testo, si auspica una sollecita approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto ringrazio l'onorevole Saponara per la relazione molto sintetica su un provvedimento che tutti quanti noi, Governo compreso, speriamo sia l'ultimo. Avendo già riferito queste cose in Commissione, qualcuno mi ha accusato di aver fatto delle false promesse, ma io ho fatto queste affermazioni sulla base della dichiarazione di un esponente del Governo più autorevole, il ministro Tremonti, che ha riferito che ai fini del documento di programmazione economico-finanziaria dell'anno prossimo varranno soltanto i collegati dell'anno precedente. In tal modo dovremmo chiudere un'esperienza infelice, ammessa da tutti, di un provvedimento omnibus che si dimostra più che omnibus. Il provvedimento è alla terza lettura, ha subito le modifiche di cui ha parlato il


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relatore, che ringrazio, così come ringrazio tutti coloro che in Commissione sono intervenuti per cercare di migliorare quanto più possibile gli aspetti più significativi e complicati del provvedimento. Ricordo che queste disposizioni riguardano le materie della pubblica amministrazione, della ricerca scientifica, della cooperazione culturale in ambito internazionale, della revisione delle norme in materia di sanzioni e procedure disciplinari del personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza, sulle quali in Commissione si è molto discusso, essendo forte la richiesta che questa delega fosse sostituita da un disegno di legge che il Governo - è stato sottolineato - potrebbe presentare, in modo da permettere un maggiore dialogo fra maggioranza ed opposizione in un materia molto delicata; le disposizioni riguardano, inoltre, le materie dell'innovazione tecnologica delle competenze dell'Istituto superiore delle comunicazioni e della fondazione Bordoni, degli istituti di ricovero e cura e della tutela della salute dei non fumatori.
Rifacendomi all'intervento del relatore vorrei soffermarmi sugli aspetti innovativi, su quale fosse l'impostazione iniziale del provvedimento e sulle integrazioni che ha subito. Prima di tutto voglio parlare di un istituto che ha sollevato scarsissima attenzione pur avendo una notevole importanza: si tratta dell'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione. La dizione iniziale lasciava incerto se si trattasse di un organo individuale o di un organo collegiale. Le modifiche che sono state apportate nelle discussioni in Commissione e nelle due Assemblee vanno invece verso una composizione collegiale dell'organo, tuttavia bisognerà vedere quale sarà il destino finale di questa istituzione, perché il Governo sa perfettamente che introdurre un commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione potrebbe essere in contraddizione con il portare avanti, attraverso la semplificazione, un più equilibrato rapporto tra legalità ed efficienza. Ciò di cui ha bisogno il nostro paese, nel momento in cui con la sua pubblica amministrazione entrerà in Europa è, appunto, avere un rapporto equilibrato fra legalità, legittimità ed efficienza, perché in Europa l'efficienza è il parametro essenziale, mentre nel nostro paese tale parametro è rappresentato dalla legalità. In questo contesto viene introdotto l'Alto commissario: ora, a giudizio di chi parla, noi abbiamo inteso accentuare il principio di legalità nella pubblica amministrazione; abbiamo, però, voluto anche introdurre una istituzione sperimentale. Voi sapete che in Europa va affermandosi l'istituto del difensore civico e che, essendo ormai un orientamento consolidato, anche il nostro ordinamento dovrà accettare questa figura a livello.
L'esperimento dell'Alto commissario potrebbe aiutarci a percorrere il cammino finalizzato all'istituzione del difensore civico nazionale. Questa esperienza, di cui si analizzeranno i pro e i contro e le modalità di esercizio delle funzioni dell'Alto commissario, potrà anche aiutarci a risolvere un grande problema: mi riferisco al fatto se l'Alto commissario, domani difensore civico nazionale, debba lavorare più sul versante del controllo o più su quello giudiziario. È un problema avvertito in Europa ed anche a livello regionale, comunale e provinciale (non è, infatti, stato ancora risolto).
Questa figura nella pubblica amministrazione, che deve rappresentare un punto di riferimento di legalità, ma anche di efficienza, si incardina in un ordinamento generale che, in qualche modo, può anche spingere alla repulsione dell'istituto.
Ho voluto soffermarmi su tale tema per evitare un'accusa di contraddizione nel momento in cui si semplifica, si dà orgoglio alla pubblica amministrazione, alla dirigenza e, contemporaneamente, si introduce la figura dell'Alto commissario. L'intenzione del Governo è quello di operare verso gli obiettivi di cui ho parlato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, colleghi, le parole del sottosegretario,


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così chiare ed esplicite circa il fatto che mai più questa Camera dovrà trovarsi di fronte ad un provvedimento come quello alla nostra attenzione, nonché le più prudenti e felpate parole del relatore, che non è riuscito a nascondere un certo imbarazzo nell'illustrazione del disegno di legge, fanno capire che ci troviamo di fronte ad un pessimo esempio di attività legislativa.
È un collegato alla legge finanziaria del 2002, ma siamo nell'anno successivo. Per stessa ammissione del sottosegretario, in questo disegno di legge non c'è tutto, ma di tutto; e mi permetto anche di dire che non c'è tutto, ma di tutto e per di più malamente. Ciò che il Governo ha deciso di proiettare su questi schermi è un pessimo film e il cattivo regista è il Governo che intende sottoporre al Parlamento disegni di legge così mal fatti.
L'originario testo governativo contava 28 articoli. In seguito all'esame del testo al Senato, gli articoli sono diventati 54 e ciò dimostra la vera natura del provvedimento in esame: è un treno al quale attaccare tutto ciò che passa per la testa alla maggioranza e soprattutto - è anche peggio - ciò che il Governo cerca di correggere e di sistemare, non avendo, attraverso precedenti interventi legislativi, regolamentato convenientemente le materie che intendeva regolare.
Tutto ciò è poi condito da un'assoluta e totale approssimazione. Oramai siamo sempre i soliti intimi a discutere di tali questioni e, pertanto, non vorrei tediarvi lungamente. Vorrei però proporvi un unico esempio, a dimostrazione dell'esattezza delle mie affermazioni, vale a dire del fatto che si tratta di un disegno di legge scritto male e con una approssimazione incredibile. L'articolo 11 introduce il codice unico di progetto che dovrebbe consentire la funzionalità del monitoraggio sugli investimenti pubblici. Ciò sembra di straordinaria importanza, ma la funzione è strategica. Secondo il comma 2 del suddetto articolo, entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
Giova ricordare che il provvedimento in esame è stato licenziato dal Senato il 6 novembre e non contiene un termine indicatorio, bensì preciso, che fa riferimento ad una data precedente all'approvazione: il 30 settembre.
Una simile sciatteria si può giustificare per una colposa distrazione; tuttavia, ora il Governo come si può consentire di non correggere tale svarione? Delle due l'una: o considera il codice unico di progetto inutile, ed allora non si capisce perché prevederlo, oppure, dopo aver fatto «dormire» il collegato per un anno, scopre di avere una fretta maledetta di approvarlo; ed anche ciò non è sensato e serio.
Non sono solo gli aspetti formali che impensieriscono, sebbene essi ci inducano a riflettere su come il Governo proceda nella legislazione. Il Governo chiede deleghe che non riesce ad esercitare, fa scadere i termini delle stesse e, quando decide di legiferare, lo fa in maniera approssimata ed approssimativa. Tuttavia, non ci sono solo aspetti formali, come si può verificare, ad esempio, in merito all'articolo 27, che è molto importante ed è uno dei pochi che riguarda il collegato ordinamentale, in quanto contiene disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione.
Occorre sottolineare come la figura del ministro per la funzione pubblica sia stata esclusa da tale attività, in quanto alla fine di alcune procedure si chiede soltanto un parere, senza che ci sia almeno il concerto. Sarebbe, perciò, interessante comprendere il senso della figura del ministro della funzione pubblica, nel momento stesso in cui, di fronte ad un programma di ammodernamento, viene ascoltato soltanto alla fine della procedura completa.
Ciò che interessa è l'obiettivo dell'articolo; al primo comma dell'articolo 27 si dice che il ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale.


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Oggi in uno dei maggiori quotidiani italiani leggiamo l'interessante intervista al ministro Stanca, che dice che l'innovazione avrebbe meritato di più, che ha di fronte un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto; e che il fondo - istituito con il provvedimento che stiamo esaminando ora - riceverà 100 milioni, che sono meno di quanto si sperasse, ma che, tuttavia, per i tempi attuali rappresentano un segno di attenzione. Allora, verrebbe da chiedere al ministro Stanca: è un segno di attenzione per i problemi dell'innovazione tecnologica della pubblica amministrazione arrivare alla fine di dicembre con un provvedimento che consente di spendere 25 milioni e 823 mila euro, che erano la quantità di risorse economiche che il ministro aveva a disposizione per il corrente anno?
Allora, prima di lamentarsi - con ragione, perché è la carità quella che il Governo ha dato per l'innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione nella finanziaria del 2003 - forse doveva preoccuparsi di fare più in fretta, per consentire che almeno le risorse del 2002 fossero convenientemente utilizzate.
Tutti voi sapete che la pubblica amministrazione ha bisogno di innovazione tecnologica, e perdere un anno, lasciando «dormire» 25 milioni di euro, è sicuramente un segnale di grande e grave disattenzione. Oltre che limitarsi, con tutta la mia solidarietà, al lamento con il ministro Tremonti, il ministro Stanca dovrebbe lamentarsi prima di tutto con se stesso rispetto alla sua capacità di svolgere la sua funzione.
Vi è, poi, un'altra questione, ben più grave, che caratterizza l'articolo 27 in esame e che, forse, rappresenta il senso vero dello stesso. Nell'articolo si prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione finalizzato alla soppressione dell'AIPA, l'autorità informatica per la pubblica amministrazione, che è la prima autorità ad essere cancellata in un settore così delicato come quello dell'informatica e della modernizzazione nella pubblica amministrazione.
Quindi si dice «no» alla regolazione e «sì» alla gestione. Se questa è la nuova filosofia del Governo in tema di autorità, ho l'impressione che, nei mesi a venire, ne vedremo veramente delle belle; ma contro questo tipo di filosofia ci sarà sempre la nostra vigile attenzione e il nostro fermo «no».
Voi cancellate, con un tratto di penna, un'autorità che funzionava, che aveva il compito di regolare una materia così delicata e la sostituite con un'agenzia di gestione. Questo, probabilmente, non dico che dovrebbe indurci a nutrire sospetti - perché nessuno, in questo Parlamento, può avere dei sospetti -, ma dovrebbe quantomeno suscitare in noi «pensieri politici» su quali siano le reali intenzioni del Governo in questo settore così delicato. E sarebbe bello che il ministro Stanca, anziché rilasciare dichiarazioni ai giornali, venisse, una volta tanto, a parlare davanti al Parlamento delle sue idee e dei suoi programmi di modernizzazione, perché finora l'unica cosa che registriamo è che ha cancellato un'autorità di regolazione per sostituirla con un'agenzia di gestione. Che il Signore guardi giù e ci protegga da simili operazioni.
Ci sono altre due operazioni che veramente fanno di questo provvedimento un provvedimento di pessima qualità legislativa: mi riferisco all'articolo 40. Si tratta di un'altra questione molto delicata e di sicuro interesse e significato: esso concerne la revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e la regolamentazione dei relativi procedimenti. C'è bisogno di intervenire in questo settore, poiché la legislazione attuale è una legislazione vecchia, superata, per molti aspetti contraddittoria. Ma lo si fa con una delega inserita maldestramente al Senato, senza alcuna discussione? Si potrebbe anche fare, se vi fossero criteri e principi direttivi certi e sicuri che rassicurino il Parlamento rispetto a quella che sarà l'attività delegata al Governo. Ma andiamo a vedere quali sono i criteri direttivi che presiedono a questa delega che viene affidata - o che dovrebbe essere affidata - al Governo. Farò riferimento soltanto ad uno dei molti esempi che potrebbero essere fatti. La lettera f) del


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l'articolo 39 recita: «aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure».
Quando si parla di procedimento, un criterio che tende a semplificare e ad accelerare le procedure può essere accettabile; si può discutere, implementare, ma ciò che si vuole fare è chiaro. Poi però arriviamo ad un'affermazione assolutamente incomprensibile e di una gravità assoluta, perché lo stesso criterio direttivo, cioè la semplificazione e l'accelerazione, viene utilizzato per la rideterminazione della composizione degli organi collegiali anche relativamente alla partecipazione sindacale. Che cosa vuol dire semplificazione e accelerazione relativamente alla partecipazione sindacale? Che si vogliono cancellare i sindacati? Che si vogliano ridurre? Che graziosamente il Governo decide chi sì e chi no? Dov'è il criterio direttivo che guida l'esercizio di questa delega? Questa è una cosa vergognosa! Oltretutto, ciò viene fatto senza aver ascoltato le parti in causa, perché non ci sono state audizioni, non sono stati sentiti i diretti interessati. Le organizzazioni sindacali si sono espresse su questo? La I Commissione della Camera ha avuto la possibilità di affrontare un tema così delicato, come dovrebbe fare nel momento in cui si conferisce una delega al Governo proprio su un tema di questo tipo? Nulla di tutto questo è stato fatto! E noi scopriamo che il Governo vorrà modificare la composizione degli organi collegiali di disciplina seguendo il criterio della semplificazione e dell'accelerazione delle procedure! Sfido chiunque di voi - senatore Saporito, lei è una persona di grande competenza e di buonsenso - a spiegarmi quali sono i criteri e i principi direttivi di questa delega.
Arriviamo all'ultima osservazione, che riguarda gli articoli 42 e 43. Si tratta di una vecchia questione che avevamo posto anche durante la prima lettura alla Camera di questo provvedimento. Ci troviamo di fronte ad una delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni: si tratta di una delega palesemente incostituzionale.
L'articolo 117, comma 3, della Costituzione inserisce la tutela della salute tra le materie di competenza legislativa concorrente, con determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato e competenza legislativa e regolamentare regionale.
Non possono essere ritenuti principi di carattere fondamentale le norme contenute nell'articolo 42 del provvedimento che vanno a disporre sulle modalità organizzative degli istituti e su tutti gli aspetti connessi alla loro trasformazione in fondazioni. Non possono essere considerati principi di carattere fondamentale quelle norme che dispongono sugli organi degli istituti e sull'attività di assistenza sanitaria degli istituti stessi. Questo contrasta, in maniera palese ed evidente, con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
Il Senato ci ha messo del suo, realizzando l'articolo 43. Esso non specifica la natura normativa o amministrativa del decreto emanato dal ministro della salute. Anche il nostro dossier rilevava l'incongruenza e l'incompletezza di questa previsione nonché la confusione che può ingenerare, confusione che, se non chiarita, porrebbe anche questa norma dell'articolo 43 in netto contrasto con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione che include la tutela della salute e la ricerca scientifica tra le materie oggetto di legislazione concorrente, stabilendo espressamente che, in tali casi, spetta alle regioni la potestà legislativa e regolamentare.
Mi sono voluto soffermare solo su alcune questioni di un provvedimento che avrebbe meritato un'attenzione più dettagliata - lo faremo in sede esame delle singole proposte emendative -, per cercare di far comprendere a quest'Assemblea come, ancora una volta, si stiano assumendo decisioni che trovano scarsissima giustificazione, sia sul piano normativo sia sul piano politico.
Invito il Governo, che sembra abbia intenzione di presentare ulteriori proposte emendative, a riflettere sulla possibilità di


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correggere queste evidenti e palesi storture. Se questo provvedimento deve tornare al Senato, che questo ulteriore passaggio almeno consenta allo stesso di riacquistare, se non dignità politica e legislativa, dignità formale.
Mi auguro che il sottosegretario Saporito, il quale all'inizio, così chiaramente, ha espresso l'auspicio che un provvedimento del genere sia il primo e l'ultimo all'approvazione di questa Camera, faccia la propria parte fino in fondo per correggere - lo ripeto - queste storture, nell'interesse generale di una legislazione coerente e seria del nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, apprezzo ovviamente la valutazione del sottosegretario in ordine a questo tipo di provvedimento e il suo auspicio che non se ne realizzino più in questo modo. Tuttavia, non riesco a capire, francamente, per quale motivo sia stato realizzato. Nessuno ha obbligato, infatti, il Governo a presentare un provvedimento di questo tipo o un collegato ordinamentale che, più va avanti nel suo percorso legislativo, più diventa confuso e ricco di norme che oltretutto nulla hanno a che vedere con l'ordinamento.
Vorrei citare solo gli ultimi due articoli di questo provvedimento. Nell'articolo 54 si provvede al differimento del termine (da uno a due anni) per l'emanazione di disposizioni correttive di un vecchio testo unico. Il sottosegretario, in Commissione, ha dichiarato che si tratta di norme quasi di stile; infatti, vi sono sempre state previsioni di disposizioni correttive. Tuttavia, il fatto di spostare da uno a due anni un termine di questo tipo è indicativo di due circostanze. In primo luogo, il Governo si sta facendo conferire tali e tante di quelle deleghe che non riesce ad esercitarle visto che è costretto a prorogarle. In secondo luogo, mi sembra, francamente, un po' difficile sostenere che, dopo due anni, si possa correggere ancora qualche cosa; dopo due anni si possono apportare modifiche. Non vedo, dunque, come si possa ritenere che esista un potere correttivo; esso non può che essere a breve scadenza, ma certamente non eterno, perché, altrimenti, non si tratta di una correzione ma di un potere emendativo, di modifica. È una cosa completamente diversa.
La perla, invece, di questo provvedimento è l'articolo 53 che attribuisce un contributo di 2 milioni di euro alla provincia di Trento per il servizio di assistenza domiciliare integrata.
Se qualcuno mi spiegasse se e come tutto ciò si riferisca al collegato ordinamentale e perché, invece, non si possa trattare, puramente e semplicemente, di un piacere a qualche deputato della zona, avrei le idee più chiare da questo punto di vista.
Che regni la confusione è attestato dal fatto che il termine approvato dal Senato il 6 novembre fa riferimento al 30 settembre. Vorrei dire al collega Bressa che non si tratta di un evento straordinario: nel decreto-legge n. 236 del 2002, recante proroga di termini, del quale quest'Assemblea si occuperà tra pochi giorni cosa si fa? Si prende atto che, poiché la legge 1o agosto 2002, n. 166, aveva fissato il termine del 30 giugno 2002, questo deve essere necessariamente spostato al 30 giugno 2003 (il termine originario, infatti, era già scaduto al momento dell'approvazione).
Ciò detto, credo che in Commissione abbiamo fatto alcune proposte per cercare di emendare e migliorare il provvedimento. In quella sede, però, il Governo ha tenuto un atteggiamento negativo, riservandosi la possibilità di accettare proposte emendative in Assemblea, anche con riferimento all'emendamento che cerca di correggere l'errore materiale del 30 settembre 2002 (ricordo al sottosegretario che quell'emendamento è stato bocciato e che, quindi, allo stato, la legge contiene la previsione di un termine impossibile da rispettare). Mi auguro che l'atteggiamento del Governo in aula cambi.
A tale riguardo, credo che, se sarà possibile intervenire, sarà importante farlo sull'articolo 3, comma 3, allo scopo di recepire gli emendamenti che noi abbiamo


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presentato a tale articolo, i quali altro non sono che emendamenti migliorativi. Il sottosegretario ci ha spiegato in Commissione che la Consulta nazionale non può avere più di 15 membri. Noi non ne vogliamo più di 15: vogliamo semplicemente creare un corretto rapporto all'interno dell'organo composto da 15 membri, anche se l'argomento cui si è fatto ricorso - il bilancio non vuole che le commissioni abbiano più di 15 membri - è smentito dal precedente articolo 2, nel quale è prevista una Commissione per le adozioni internazionali che, a seguito della modifica introdotta dal Senato, viene ad avere, se non ho fatto male i miei calcoli, 17 membri. Quindi, non riesco a capire come si pretenda di utilizzare i medesimi argomenti una volta in un senso ed un'altra volta in un altro.

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. Non ho capito!

RICCARDO MARONE. La Commissione di cui all'articolo 2, signor sottosegretario, con l'integrazione di cui alla lettera m), aggiunta dal Senato, diventa di 17 membri!
Non avrei parlato dell'articolo 1 se a questo non avesse fatto cenno il sottosegretario, il quale, ancora una volta, rimarca l'importanza di questo Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione. A me pare, intanto, che si faccia confusione (anche nella relazione) tra illiceità ed illegittimità. Se, infatti, andiamo a verificare i compiti del predetto Alto commissario, vediamo che essi riguardano la legittimità degli atti amministrativi, che nulla ha a che vedere con l'illiceità: gli atti amministrativi, come lei ben sa, signor sottosegretario, possono essere legittimi od illegittimi (esistono giudici, quelli amministrativi, che hanno proprio la funzione di occuparsi dei vizi di legittimità degli atti amministrativi); cosa del tutto diversa è l'illiceità.
Io credo che, anziché istituire alti commissari, sarebbe stato più opportuno, per esempio da parte del ministro Lunardi, astenersi dal nominare dirigenti generali già condannati per corruzione, i quali, dopo essere stati nominati, sono stati presi nuovamente con le mani nel sacco! Allora, il primo modo di combattere la corruzione sarebbe quello di evitare di nominare ai vertici della pubblica amministrazione soggetti che siano stati implicati in vicende di corruzione. Di tutto ciò non solo non si parla, ma, quando ci si propone di combattere la corruzione all'interno della pubblica amministrazione, si stabiliscono principi che francamente fanno sorridere: ad esempio, nella lettera a) viene stabilito un principio che è già contenuto nell'articolo 1 della legge n. 241 del 1990!
Tutti i dipendenti pubblici devono rispettare l'articolo 1 della legge n. 241 del 1990; basta un direttore dell'amministrazione di un comune, di una regione, di un ministero che faccia rispettare ai propri dipendenti l'articolo 1 della legge n. 241, non credo che serva un alto commissario per far rispettare i principi di trasparenza e di libero accesso! Ripeto, nel 1990 è stata approvata una legge sul procedimento amministrativo che prevede esattamente queste cose.
Vi è un altro argomento che trovo veramente divertente (quando si dicono cose inutili). Un'altra delle cose importanti che dovrebbe fare questo commissario è l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. Quindi, questo principio stabilito qui dentro è veramente fondamentale; vorrei capire: se non fosse scritta questa lettera f), nei casi previsti della legge, l'Alto commissario non dovrebbe riferire? Stiamo parlando di corruzione, quindi se l'Alto commissario scopre un caso di corruzione, è ovvio che la prima cosa che deve fare è denunciarlo all'autorità il giudiziaria.
Ma poi, alla lettera g), è enunciato un altro principio fondamentale: il rispetto delle competenze regionali delle province autonome di Trento e Bolzano. Anche in questo caso, se si fosse omesso questo principio, questo commissario avrebbe potuto


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non rispettare le competenze regionali? Francamente, mi sembra un'autorità priva di qualsiasi potere reale; si va anche in contrasto con una linea che mi sembra sia quella di sopprimere le authority. Infatti, voi da una parte ci dite che volete sopprimere le autorità, perché il ministro Frattini vuole abolire le agenzie (perché il centrosinistra ne ha fatte troppe), e le autorità, tanto che con l'articolo 27 del testo del Senato si sopprime un'autorità che lei stesso ha detto che ha fatto un lavoro in questi cinque anni, (mi riferisco all'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione), e poi invece istituite un'autorità sostanzialmente inutile con il solito obbligo di relazione semestrale (figuriamoci un po', quelle cose che non servono a niente), con il solito supporto di un ufficio composto da persone in posizione di comando o fuori ruolo (quindi, evidentemente per creare un po' di rapporti preferenziali nella pubblica amministrazione). Queste cose, francamente, ci sembra non abbiano alcuna efficacia.
Sempre nell'ambito degli emendamenti che noi abbiamo proposto e che sono stati bocciati in Commissione, io vorrei sottolineare e far notare l'importanza degli emendamenti all'articolo 16 del testo del Senato, perché io credo che le sanzioni amministrative, se stabilite in una misura così esigua, non servano assolutamente a nulla. Noi abbiamo proposto emendamenti che aumentassero queste sanzioni e sono stati bocciati, non so se ciò è avvenuto perché il Governo non le condivideva o perché c'era un'idea di blindare il provvedimento; siccome questa idea mi sembra sia venuta meno, io credo che si debba riflettere sull'accoglibilità di questi emendamenti.
Infine, vorrei parlare di altri tre argomenti, a cominciare dalla soppressione dell'autorità per l'informatica. I suoi argomenti in Commissione, signor sottosegretario di Stato, non ci hanno convinto, perché lei ha elogiato l'attività di quella authority, ha detto che è stato fatto un gran lavoro. Questo è nei fatti, perché il risparmio che è stato fatto in questi anni, con questa autorità, è nei numeri e quindi non è discutibile e non è confutabile. Però, lei ci ha detto che voi avete istituito un ministero al quale volevate attribuire le funzioni di quella authority. Anche in questo caso siamo in presenza di una schizofrenica attività del Governo, perché mentre questo Governo si vuole caratterizzare, almeno nei suoi soggetti un po' più estremisti, in una volontà di decentramento forzato ed eccessivo (mi riferisco alla devolution che tanto piace al ministro Bossi, ma prendo atto che tanto piace anche al Presidente del Consiglio), poi tutte le volte che ci sono attività decentrate o delegate ad altra agenzia autonoma, esse vengono soppresse e riportate nel controllo centralizzato di un ministero. L'abbiamo fatto per l'agenzia per la protezione civile, Frattini voleva farlo per tutta una serie di altre agenzie (non so se la politica di Frattini sarà continuata dal nuovo ministro; non abbiamo mai avuto il piacere di vederlo in questa Assemblea). Il fatto che sia stato istituito un ministero non significa che le autorità non servono più, anzi sarebbe stato opportuno distinguere l'attività politica e di indirizzo di un ministero da quella puramente tecnica, che è quella dell'agenzia. Quello che noi non condividiamo è proprio quello che avete fatto: riportare un'attività tecnica, neutra e valida per tutte le amministrazioni - sia ben chiaro, questa agenzia non serviva solo ai ministeri, serviva a tutte le pubbliche amministrazioni -, all'interno del ministero.
Questo non lo condividiamo e ci pare in contrasto con tutti i principi che abbiamo cercato di affermare in questi anni. Credo che la voglia di accentramento, che è la vera volontà politica di questa amministrazione, al di là della grande voglia di decentramento che si vuole far credere, vi induca a prevedere disposizioni di questo tipo.
Infine, con riferimento all'articolo 42 nel testo del Senato (riguardante la trasformazione degli istituti di ricovero e cura) abbiamo presentato una serie di emendamenti perché ci sembra davvero paradossale prevedere un'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze e non


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con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Stiamo parlando di fondazioni scientifiche! Forse la sfrenata voglia del ministro Tremonti di mettere le mani sulle fondazioni bancarie lo ha indotto, evidentemente, alla vista della parola «fondazioni», a voler mettere le mani anche su queste. E, nonostante stia ricevendo delle smentite da parte del giudice amministrativo circa l'operato relativo alle fondazioni, nonostante una serie di attività siano state dichiarate illegittime, il ministero conferma che proseguiranno per la loro strada. Ma qui non stiamo ragionando di fondazioni bancarie bensì di fondazioni scientifiche e non riesco a comprendere il motivo per cui le fondazioni scientifiche dovrebbero avere rapporti con il Ministero dell'economia e non con il Ministero competente, oltre quello della salute, ovviamente, cioè con il Ministero dell'istruzione e della ricerca scientifica.
A questo proposito vorrei citare il parere della Commissione affari sociali la quale ha espresso parere favorevole con alcune condizioni tra le quali la previsione, come dicevo prima, di un'intesa con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, più in generale ha sottolineato l'impostazione centralistica di questo provvedimento evidenziando l'emarginazione del ruolo delle regioni. Ancora una volta, ci troviamo di fronte ad una evidente diversità tra ciò che si dichiara pubblicamente (addirittura con la devolution si propone di affidare tutta la materia sanitaria alle regioni) e ciò che, con l'altra mano, si fa nelle singole leggi: ridurre il ruolo delle regioni. Non siamo noi dell'opposizione a dirlo, lo dice la XII Commissione (Affari sociali). Mi sembra che la condizione posta dalla Commissione meriti una maggiore attenzione, anche in relazione agli argomenti dell'opposizione che, altrimenti, potrebbero essere considerati soltanto come meramente ostruzionistici.
Infine, non posso non condividere le osservazioni dell'onorevole Bressa sull'articolo 40. Ormai qui si ragiona soltanto su deleghe, ormai anche le sanzioni vengono modificate con deleghe legislative e si autorizzano deleghe anche nelle materie su cui più difficilmente si sarebbero dovute autorizzare. Probabilmente, a norma dell'articolo 76 della Costituzione tutto si può delegare; però, i principi e i criteri direttivi devono essere estremamente rigorosi e circoscritti, specialmente per materie come quella delle sanzioni. Due sono le materie che necessitano di un particolare rigore nei criteri e principi direttivi: quella fiscale e, ovviamente, quella sanzionatoria. Ciò non accade nell'articolo 40: i principi e i criteri direttivi sono assolutamente generici, non credo siano neanche stati definiti con il confronto dei soggetti interessati e addirittura si parla di una preoccupante modifica relativa alla partecipazione sindacale che francamente non riusciamo a comprendere dove voglia portare.
Siamo profondamente contrari alla delegazione di queste materie al Governo senza che il Parlamento conosca nemmeno i limiti delle deleghe. Dunque, confermiamo il giudizio negativo su questo provvedimento e ci auguriamo che il Governo voglia accogliere almeno una parte degli emendamenti presentati, al fine di apportare qualche piccola correzione migliorativa.
Confermiamo il nostro giudizio negativo sul provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lusetti. Ne ha facoltà.

RENZO LUSETTI. Signor Presidente, l'onorevole Bressa ha già svolto alcune considerazioni sul complesso del provvedimento a nome dei deputati del gruppo della Margherita; pertanto, mi soffermerò solamente su alcuni aspetti riguardanti le materie di mia competenza, sia in tema di trasporti e telecomunicazioni (faccio infatti parte della IX Commissione) sia in tema di sanità (per ragioni che evidenzierò quando rifletterò sulla questione degli IRCCS e della scuola di talassemia).
Concordo con i giudizi politici già espressi in precedenza dai colleghi Bressa e Marone su questo provvedimento, un disegno di legge davvero omnibus che, per certi aspetti, si intreccia anche con il decreto concernente norme sulla semplificazione


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approvato la settimana scorsa alla Camera (in effetti, esigenze di coordinazione tra i due testi sembrano sussistere).
Nel merito, intendo svolgere alcune osservazioni specifiche: mi riferisco, in particolare, all'articolo 11, riguardante l'ENAV. Come sapete, l'ENAV è all'attenzione di tutti per una serie di problemi, organizzativi e non solo, che sono stati evidenziati sia dalla maggioranza sia dall'opposizione. Ebbene, mi rivolgo ai colleghi della maggioranza perché sappiano a cosa si potrebbe andare incontro; a tal proposito chiedo loro, nonché al Governo, di riflettere sulla questione del personale dell'Ente nazionale assistenza al volo, affinché vi sia un'ulteriore precisazione - abbiamo presentato un emendamento su questo tema, ma possiamo anche trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno, anche perché mi sembra che il Governo intenda apportare alcune modifiche; non vedo quindi perché non si possa operare per migliorare ulteriormente il testo, dato che questa esigenza è avvertita anche dall'esecutivo - circa l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Mi riferisco, in particolare, al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, alle eccedenze di personale ed alla cosiddetta mobilità collettiva. Chiedo che le disposizioni previste in tali articoli non pregiudichino in maniera assoluta gli accordi sindacali eventualmente già raggiunti in materia di esuberi dei dipendenti dell'ENAV. Lo chiedo perché ci troviamo in una fase delicatissima per la vita di questo ente, una fase in cui gli scioperi imperversano (sui giornali di oggi è possibile leggere l'elenco degli scioperi previsti per la settimana) ed il trasporto aereo rischia una débâcle. Non vorremmo che questa disposizione rappresentasse un ulteriore impedimento sindacale e, pertanto, mi appello alla saggezza del sottosegretario Saporito affinché le norme che ho ricordato siano interpretate in maniera corretta e gli accordi sindacali già siglati tra amministrazione e, appunto, organizzazioni sindacali siano posti al riparo dalla loro applicazione.
Chiedo, inoltre, che l'articolo 26, in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione, sia in riferimento all'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sia in relazione alla promozione e allo sviluppo dell'utilizzo di strumenti informatici e telematici da parte delle pubbliche amministrazioni stesse, non sia in contrasto con l'articolo 10 del provvedimento sulla semplificazione - approvato, con alcune modifiche, la settimana scorsa - perché si rischia di avere un doppio provvedimento che, comunque, nella migliore delle ipotesi, creerebbe confusione su un tema così importante.
Vengo ora al tema riguardante le telecomunicazioni. Vorrei svolgere un'osservazione anche sul tema relativo alla pubblica sicurezza, ma lo farò in seguito, quando parlerò di sanità.
Non me ne vogliano i colleghi della maggioranza: sebbene si parli molto di devoluzione e si sia riscontrato che l'orientamento della maggioranza, almeno al Senato, è di rendere di esclusiva competenza delle regioni materie come la pubblica sicurezza e la sanità, credo che con questo provvedimento si faccia l'esatto opposto, ossia che si preveda una sorta di esclusività da parte dello Stato. Pertanto, vorrei capire se vi è una maggioranza che alla Camera la pensa in un modo ed al Senato in un altro.

MICHELE SAPONARA, Relatore. Quindi, tu vuoi la devoluzione?

RENZO LUSETTI. Collega Saponara, vorrei solo mettere in risalto le contraddizioni della maggioranza. Non capisco se vi sia un problema al vostro interno oppure un difetto di comunicazione tra Camera e Senato. Tuttavia, sarebbe necessario un lungo dibattito e anche nella fase dell'esame degli emendamenti comprenderemo meglio la vostra posizione.
Per quanto riguarda il tema delle telecomunicazioni, vorrei svolgere alcune osservazioni,


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in particolare con riferimento all'articolo 40. Come sapete, in materia di comunicazioni vi sono tecnologie innovative e, al riguardo, in Parlamento si sta procedendo all'esame di vari provvedimenti, non ultimo il famoso disegno di legge Gasparri che si occupa di tutto e di più, non solamente della RAI, ma anche del digitale terrestre e via dicendo. Ci piacerebbe comprendere le reali intenzioni del Governo, che continua a produrre norme sempre tra loro scollegate: alcune di esse sono inserite in un provvedimento ed altre in uno diverso.
In questo provvedimento vi sono norme abbastanza rilevanti sia per quanto riguarda l'istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, che è definito quale organo tecnico scientifico del Ministero delle comunicazioni, sia per quanto riguarda il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni che assume la denominazione di consiglio superiore delle telecomunicazioni, cui sono assegnate una serie di attribuzioni, sia per quanto riguarda tutta la vicenda della fondazione Ugo Bordoni, riconosciuta come istituzione privata di alta cultura e sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni.
A tal proposito, vi è un problema di personale. Anche in questo caso, si prevede il passaggio dei dipendenti della fondazione Ugo Bordoni nei ruoli dell'amministrazione dello Stato e mi sembra che, in questo senso, si debbano fornire loro ampie garanzie. Inoltre, sotto un altro profilo, per il finanziamento di questa fondazione è anche autorizzata una spesa abbastanza consistente di circa 4.600.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
Il senso degli emendamenti che abbiamo proposto è, in primis, quello di non lasciare fuori il Parlamento da tutto ciò. In altri termini, con alcuni emendamenti chiediamo che sia previsto una sorta di parere preventivo delle competenti Commissioni parlamentari, che potranno esprimersi sia sul consiglio superiore delle comunicazioni sia su tutta la vicenda riguardante la fondazione Ugo Bordoni.
Mi dispiace che non siano presenti né il ministro delle comunicazioni Gasparri né un sottosegretario. Mi auguro che il collega Saporito, che domani leggerà questa parte del mio intervento sul resoconto stenografico, riferisca al collega del Ministero delle comunicazioni le nostre preoccupazioni.
Signor sottosegretario, la fondazione Ugo Bordoni è molto importante e noi le attribuiamo una rilevanza strategica. Lo ha fatto il Governo di centrosinistra con il ministro Cardinale e con colui che lo ha proceduto e lo ha fatto il collega Gasparri in questo Governo.
Ritengo che la fondazione Bordoni non possa costituire una sorta di prerogativa esclusiva del Governo, ma che debba essere al servizio oltre che del Governo anche del Parlamento. Infatti, oltre al sostegno ed al finanziamento dei privati, delle aziende gestori di telecomunicazioni e fornitori di tecnologie, vi è anche un intervento ed un sostegno da parte dello Stato. Dunque, credo debba essere consentito l'accesso alla fondazione Bordoni anche ai parlamentari della Repubblica perché possano essere utilizzate le competenze tecniche della fondazione per svolgere in maniera oculata e precisa il compito di parlamentare. Mi pare sia una norma a garanzia di ogni maggioranza e di ogni opposizione perché va a sostegno della qualità delle innovazioni tecnologiche che oggi sono sempre più rapide.
Concludo, onorevoli colleghi, svolgendo alcune considerazioni sul tema sanitario. Per quanto riguarda il riordino degli IRCCS hanno già parlato i colleghi Bressa e Marone. Ovviamente, vi sarà un riferimento alla dubbia costituzionalità e vorrei capire perché da un lato si chiede la competenza esclusiva delle regioni in materia sanitaria e, dall'altro, lo Stato rivendica a sé, con questo provvedimento, una competenza esclusiva in materia di riordino degli IRCCS, quindi in materia sanitaria. Vogliamo capire se sono rispettate le attribuzioni delle regioni, cosa vuol dire riferimento agli IRCCS esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e, infine, qualcosa di più in ordine alla


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permanenza della natura pubblica di tali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Non ci fidiamo delle deleghe: il Parlamento ha delegato fin troppo questo Governo. Con tutta la simpatia che abbiamo per questo Governo, le deleghe in bianco non si danno a nessuno, soprattutto in materie così delicate come la sanità ed il riordino degli IRCCS.
Voglio, infine, sottolineare un aspetto particolare su cui interverrò anche durante l'esame degli emendamenti. Mi riferisco all'articolo successivo che riguarda il centro di alta specializzazione per il trattamento della talassemia. Si tratta di un articolo inserito dal Senato e vi è una discussione tecnico-scientifica a monte rispetto all'inserimento di tale articolo. Come sapete, la talassemia è la malattia genetica più diffusa al mondo e ha una fortissima incidenza epidemiologica in vaste aree del Mediterraneo, del Medio Oriente e dell'Asia con zone di particolare sofferenza nel subcontinente indiano, in Cina ed in Indocina. In tutte queste zone, onorevoli colleghi, la talassemia non è soltanto un diffuso problema sanitario che affligge popolazioni di bambini e di adolescenti, ma anche un problema che comporta un rilevante malessere sociale ed economico per i gruppi familiari colpiti, la cui vita è segnata dal disperato frequente ricorso a terapie palliative per i piccoli malati (mi riferisco in modo particolare alle trasfusioni) che hanno, purtroppo, un destino di morte precoce, mediamente intorno ai 15-20 anni di età. In questo settore l'Italia - perciò è importante l'inserimento di tale articolo - attraverso l'azione e l'esperienza del centro trapianti di midollo osseo di Pesaro ha un primato assoluto riconosciuto da moltissimi paesi: ci si rivolge a Pesaro per una risposta di cura definitiva ed il ritorno ad una vita normale. Vi è un progetto sulla talassemia che sta curando in modo particolare il Ministero della sanità e vi sono alcuni paesi di riferimento per una possibile rete internazionale (Egitto, Tunisia, Libano, Iran, territori palestinesi e israeliani) con i quali sono già in corso formali azioni tecnico-scientifiche ed istituzionali, nonché correnti attività di cura di pazienti.
Inoltre, vi è già una rete di rapporti con l'India, con il Pakistan e con la Cina, oltre che con altri paesi dell'area indocinese dalla quale provengono pressanti richieste di aiuto in termini di know-how di cura, nonché per la creazione di centri in loco. Vi sono inoltre paesi a noi vicini, come la Spagna, la Grecia e la Turchia, con i quali abbiamo stretto accordi per la creazione di un network di telemedicina a sostegno di questo progetto.
Le risorse stanziate dal Governo per far decollare questo progetto sono ancora poche (circa 40 milioni di euro), ma mi auguro esse siano solo una prima parte del flusso finanziario attivabile per costruire questa rete internazionale e per creare centri di cura all'estero per lo sviluppo della ricerca; infine per attivare risorse e interessi - ovviamente a livello internazionale - ben più sostanziosi e commisurati alla dimensione delle azioni programmate.
Pertanto con questa nuova norma ci proponiamo, ovviamente come paese, di formare alcuni dottori. Poiché tuttavia è importante farlo bene, a tale proposito mi sono fatto carico di proporre un emendamento facente riferimento specifico (al comma 2) alle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale. Mi auguro quindi che si possa approvare tale proposta di modifica (visto che peraltro sembra che il Governo abbia intenzione di presentare emendamenti che determinerebbero un ulteriore passaggio del provvedimento al Senato). Ciò in quanto dobbiamo concentrarci sull'essenza vera di questo articolo: il trapianto di midollo osseo, in ordine al problema della cura della talassemia. È un problema molto importante, onorevoli colleghi, che non va sottovalutato, perché purtroppo sono tanti i bambini che nel mondo muoiono per questa malattia.
Mi auguro quindi che, sotto questo profilo, vi sia sensibilità da parte del Governo e della maggioranza per introdurre questa piccola modifica, che va in


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una direzione più specifica rispetto alle esperienze maturate sul territorio e rispetto anche a chi ha acquisito un know-how specifico su questo tema, come il professor Lucarelli, noto a tutti per essere in un certo senso il «padre» del trapianto di midollo osseo nella cura della talassemia.
Mi auguro che, oltre a questo, vi sia un incremento, in prospettiva, dei fondi destinati alla cura di questa malattia. Attualmente vi sono fondi già stanziati dal Ministero degli affari esteri sul capitolo «cooperazione allo sviluppo» nel marzo di quest'anno, ma che ancora non sono stati erogati. Speriamo che sia solamente un fatto burocratico e non politico o parapolitico e ci auguriamo che vi sia uno snellimento dell'iter burocratico per stanziare questi primi fondi. Allo stesso modo, speriamo che vi sia un ulteriore impegno del Governo per stanziare le risorse necessarie per debellare una malattia che purtroppo oggi è così diffusa sul piano internazionale e che può essere tranquillamente sconfitta facendo riferimento all'esperienza molto forte che l'Italia ha maturato in questo campo. Il nostro paese infatti, anche se non è dotato di molte materie prima, sul piano della ricerca dispone di molti cervelli (anche se la ricerca è un po' troppo sacrificata). Pertanto, almeno dove possiamo, offriamo questo contributo scientifico stanziando i fondi necessari per salvare tanti, tantissimi bambini, dalla talassemia.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

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