Allegato A
Seduta n. 236 del 9/12/2002


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DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2122-BIS-C)

(A.C. 2122-bis-C - Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 2122-bis-C, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», all'articolo 41 prevede una delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in fondazioni»;
l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione inserisce la «tutela della salute» nelle materie di competenza legislativa concorrente, con determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato e competenza legislativa e regolamentare regionale;
l'attività dì assistenza sanitaria degli IRCCS, che presentava originariamente carattere strumentale a quella di studio e di ricerca nel settore, è divenuta oggi preminente, pur con obiettivi e compiti specialistici che continuano a contraddistinguerne peculiarmente le funzioni;
non possono essere ritenute principi di carattere fondamentale le norme di cui all'articolo 41 che vanno a disporre sulle modalità organizzative degli istituti e su tutti gli aspetti connessi alla loro trasformazione in fondazioni, quelle che dispongono sugli organi degli istituti e sull'attività di assistenza sanitaria degli istituti stessi: ciò contrasta con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;
l'articolo 42, introdotto dal Senato, inoltre, non specifica la natura - normativa o amministrativa - del decreto emanato dal Ministro della salute e ciò si pone in netto contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che include la tutela della salute e la ricerca scientifica tra le materie oggetto di legislazione concorrente, stabilendo espressamente che in tali casi spetti alle regioni la potestà legislativa e regolamentare;
essendo quindi la sede regionale l'unica competente a disciplinare anche gli aspetti organizzativi preposti ad assicurare i principi fondamentali (solo questi ultimi sono riservati alla legislazione statale), la disposizione è censurabile in quanto non è, in tal caso, sufficiente il mero richiamo alla dizione «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»:
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2122-bis-C.
n. 1. Bressa, Leoni, Boato, Bindi, Zanella.