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PRESIDENTE. L'onorevole Rava ha facoltà di
LINO RAVA. Signor Presidente, signor ministro, il tema della nostra interpellanza è oggetto da alcuni mesi di un ampio, approfondito e, a tratti, anche animato dibattito che, però, al momento, non ha ancora portato a definire regole certe per i produttori e garanzie certe di trasparenza per i consumatori. Questo è l'obiettivo, credo, che tutti, invece, dovremmo raggiungere nel nostro lavoro (è anche l'obiettivo della suddetta interpellanza).
problemi: prima di tutto, quello dell'alterazione delle regole del mercato (sono, infatti, saltate le regole sulla competitività).
PRESIDENTE. Il ministro delle politiche agricole e forestali, onorevole Alemanno, ha facoltà di
GIOVANNI ALEMANNO, Ministro delle politiche agricole e forestali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei brevemente svolgere alcune premesse: l'autorizzazione al trattamento della microfiltrazione è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997 e dai suoi allegati. In particolare, l'articolo 5 stabilisce che il latte alimentare trattato termicamente può essere commercializzato se è stato separato dalle impurità o filtrato mediante le attrezzature di cui all'allegato B, capitolo V, punto e). Tale punto stabilisce che è consentito qualsiasi dispositivo idoneo per la separazione fisica del latte dalle impurità.
Commissioni parlamentari potrà costituire l'occasione per un «aggiustamento» della legge n. 169, di cui si parlava all'epoca dell'emanazione dei decreti, e per verificare l'insieme delle disposizioni normative legate al decreto legislativo e alla normativa oggi vigente, cioè la legge n. 169. A detti fini tornerà utile il parere della commissione scientifica cui si è fatto cenno in precedenza.
PRESIDENTE. L'onorevole Rava ha facoltà di
LINO RAVA. Signor Presidente, ovviamente non sono assolutamente soddisfatto, perché credo che il ministro sia caduto in alcune contraddizioni. La prima riguarda proprio le premesse del suo intervento. Citando il decreto del Presidente della Repubblica del 1997 dal quale emergerebbe l'ammissibilità del latte microfiltrato, afferma che quel decreto ammette procedimenti di filtrazione che separino il latte dalle impurità. Questo è pacifico; nessuno lo ha messo in discussione. Noi, invece, mettiamo in discussione il fatto che l'autorizzazione della microfiltratura non riguarda la separazione del latte dalle impurità ma la scomposizione del latte; solo successivamente avviene il trattamento termico e la separazione delle impurità, signor ministro. Tale fenomeno è, quindi, completamente diverso. Lei sa che il latte finale microfiltrato può essere il prodotto di latti completamente diversi che giungono da stalle diverse, da paesi diversi. Sta qui il problema! Non può far finta di non conoscere i termini delle nostre critiche e di quelle provenienti dal mondo produttivo. Vi è, dunque, un problema, dal nostro punto di vista, grave per il latte e soprattutto per le conseguenze; non è nell'interesse neanche di quanto lei sostiene. Lo ribadisco: quando sostiene la difesa dei prodotti tradizionali, tipici e di alta qualità, le rispondiamo che ha ragione. La appoggiamo, quando sostiene ciò.
definizione del latte fresco. Tra questi procedimenti non è citata la microfiltrazione. Questo è un altro problema. Noi superiamo una legge attraverso dei decreti. Ad oggi, non è possibile.
PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevole Rava.
Con questa interpellanza ci si propone la finalità di riportare chiarezza: oggi vi è disorientamento sia da parte dei produttori di latte sia da parte dei consumatori che sono attenti a verificare ciò che arriva sulla propria tavola.
Il nostro paese, già con la legge n. 169, che risale al 1989, ha, con chiarezza, individuato le caratteristiche del latte commercializzato, al fine di garantire i consumatori. Nell'agosto del 2001, una circolare del Ministero delle attività produttiva, la n. 167, ha fatto saltare i principi della legge n. 169. Quella circolare, infatti, stabilisce che il latte, proveniente da altri paesi, possa essere venduto per un periodo maggiore rispetto a quello previsto dalla nostra legge n. 169 (4 giorni più il giorno del confezionamento per il latte fresco).
Successivamente all'emanazione della circolare, ha iniziato ad essere commercializzato nel paese il cosiddetto latte microfiltrato, il latte blu, definito fresco e avente una durata maggiore dei quattro più uno giorni già citati. Ciò ha creato seri
Nel nostro paese vi è stato un lungo percorso dei produttori di latte che ha portato ad una qualificazione sempre maggiore delle stalle proprio per avere una qualificazione del latte, a partire dall'origine. Naturalmente, il fatto che, con processi tecnologici, si possa addivenire alla stessa qualificazione, ha portato scompensi gravi, mettendo in grave difficoltà questi produttori e, al tempo stesso, mettendo in crisi il rapporto di trasparenza ed anche di tutela nei confronti dei consumatori.
Il Parlamento è intervenuto con tempestività con una risoluzione approvata, tra l'altro, all'unanimità (la medesima ha visto assieme, quindi, le forze dell'opposizione e della maggioranza) che, in modo chiaro, ha impegnato il Governo a vigilare per garantire la tassativa applicazione della legge n. 169, ed, in particolare, con riferimento alla commercializzazione del latte fresco, riportando la scadenza prevista ai quattro giorni, oltre a quello della pastorizzazione.
La stessa risoluzione ha impegnato il Governo ad adottare un apposito provvedimento che prevedesse il divieto della microfiltrazione nella produzione del latte fresco pastorizzato.
Vorrei chiarire che non c'è una preconcetta contrarietà rispetto al latte microfiltrato: riteniamo si tratti di un latte sano, che sicuramente non incide sulla salute dei consumatori, come è stato verificato dalla commissione tecnico-scientifica che il Governo ha incaricato, ma certamente si tratta di un latte che ha subito processi tecnologici, che fanno sì che non possa essere definito fresco. Infatti, la definizione di fresco nel nostro paese è sinonimo, nell'accezione comune, della naturalità; pertanto, un latte che viene scomposto nelle sue componenti, - materia grassa, siero e quant'altro, - non può ovviamente essere definito naturale.
Signor ministro, l'ammissibilità della definizione di fresco per un prodotto come il latte, che ha subito questo tipo di trattamenti, apre la strada, dal nostro punto di vista, ad un principio che mette in discussione la stessa difesa della trasparenza delle produzioni tradizionali. Lei giustamente, dal nostro punto di vista, sostiene la difesa delle produzioni di qualità, tradizionali e tipiche, cogliendo ogni occasione per sostenere questo tipo di atteggiamento.
Avviare però, contemporaneamente a questo tipo di posizione di principio, un provvedimento che in qualche modo la sconfessa, credo sia un fatto estremamente negativo. Nonostante questo pronunciamento che il Parlamento ha assunto a larghissima maggioranza, anzi all'unanimità, il Governo ha adottato due decreti, tra l'altro senza comunicarli preventivamente a Bruxelles, incorrendo quindi in problemi di legittimità degli stessi, tant'è vero che di recente sono stati rimandati i due decreti per la notifica preventiva. Abbiamo quindi due decreti che non sono validi, perché non hanno registrato l'avallo dell'Unione europea, e quindi siamo, tra l'altro in una situazione di vuoto legislativo che, come ricordavo all'inizio, disorienta i produttori e i consumatori.
Le chiediamo quindi di sapere con chiarezza - mi attendo che il ministro fornisca delle risposte chiare in questo senso - cosa intende fare il Governo per uscire da tale stato confusionale e fornire quelle certezze che sono necessarie: certezze per quanto riguarda le caratteristiche del latte fresco, la durabilità, la provenienza, la tracciabilità.
Le chiediamo, inoltre, cosa il ministro intenda dire con riferimento al ritiro della circolare n. 167 del Ministero delle attività produttive che è stata il punto di partenza di questo contenzioso che ormai è da oltre un anno oggetto di discussione.
Il trattamento di microfiltrazione, ancorché sofisticato, rimane comunque un trattamento del latte che consente, attraverso l'uso di filtri con maglie molto strette, di separare fisicamente il latte dai batteri, che sono una delle impurità che affliggono la materia prima.
I ministeri competenti, quindi, hanno ritenuto di autorizzare il trattamento ex articolo 2, comma 2, della legge n. 169 del 1989. Giova, infatti, evidenziare che il latte fresco pastorizzato è un prodotto previsto tipicamente dalla legislazione nazionale e non è in contrasto con la normativa comunitaria, sicché è perfettamente applicabile.
Il comma 2 dell'articolo 2 consente al Ministero della salute, di concerto con quello delle politiche agricole e forestali, di autorizzare tali trattamenti, diversi dai trattamenti termici, in caso di evoluzione tecnologica; questo è, appunto, quello che è stato fatto.
Da un punto di vista sostanziale e ai fini della gestione di questa applicazione, è stata istituita una commissione interministeriale, formata dai nomi di eminenti studiosi della materia, che rappresentano il massimo delle nozioni scientifiche e tecniche nella materia stessa, a dimostrazione che il provvedimento è stato adottato dopo un'attenta verifica tecnico-scientifica.
Inoltre, la commissione ha chiarito che il latte microfiltrato fresco ha tutte le caratteristiche del latte fresco, non avendo subito trattamenti termici che alterino la composizione più di quanto non avvenga con il semplice trattamento di pastorizzazione. Per contro, il prodotto resta privo sia dei batteri vivi che caratterizzano il latte fresco pastorizzato sia dei residui di batteri morti che, in seguito alla pastorizzazione, continuano pur sempre ad inquinare il latte tradizionale.
Inoltre, per quanto riguarda l'altro elemento che ha portato alla etichettatura sulla quale è nata la polemica, cioè l'uso del termine «fresco», si evidenziano due aspetti fondamentali. In primo luogo, il termine «fresco» è stato collegato, in base all'interpretazione che è stata data alla legge n. 169, al tempo (48 ore) che intercorre dalla mungitura al momento in cui il latte viene sottoposto al trattamento. In secondo luogo, si è cercato, all'interno di quei decreti, di offrire ai consumatori punti di riferimento, in maniera tale che sia evidente che il latte microfiltrato e il latte pastorizzato tradizionale sono due prodotti diversi, per consentire una libera scelta da parte del consumatore.
Entrando nel merito dei quesiti posti nell'interpellanza, si precisa che, attualmente, una commissione nominata dal ministro delle politiche agricole e forestali e dal ministro della salute sta lavorando per la determinazione della durabilità dei vari tipi di latte, ivi compreso il latte microfiltrato fresco.
Al termine dei lavori della commissione, che dovrebbero concludersi entro un mese, potranno essere avviate le procedure per determinare in concreto la durabilità e, quindi, la data di scadenza dei diversi tipi di latte (crudo, fresco pastorizzato, fresco pastorizzato ad alta temperatura, fresco pastorizzato microfiltrato).
La determinazione della durata dei vari tipi di latte e la fissazione in via definitiva delle regole in materia di etichettatura e di origine del prodotto sarà effettuata a cura dei ministeri competenti non appena sarà emanato il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2000/13/CE. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 novembre scorso, per essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti. L'esame delle
È previsto anche che, con l'entrata in vigore del citato decreto legislativo, non trovino più applicazione le disposizioni in materia di durabilità del latte e, quindi, anche la circolare del Ministero delle attività produttive del 2 agosto 2001.
Per quanto riguarda la questione della notifica dei decreti ministeriali del 17 e del 27 giugno 2002 - relativi rispettivamente all'autorizzazione del trattamento della microfiltrazione e della etichettatura del latte fresco - si fa presente che sull'argomento vi è stata una apposita riunione bilaterale presso gli uffici della commissione, cui hanno preso parte i rappresentanti delle direzioni generali imprese, agricoltura e per la salute e la tutela dei consumatori. A seguito di questa riunione, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, il 14 ottobre il competente Ministero delle attività produttive ha notificato alla commissione due progetti di decreto ministeriale che riproducono il contenuto dei citati decreti 17 e 27 giugno 2002, prevedendo ovviamente la decadenza di questi decreti non appena vi sarà l'autorizzazione alla notifica da parte della Commissione europea.
Questa procedura, ancorché successiva, è sostanzialmente prevista dalla Commissione. Quindi, non crea né un vuoto legislativo né un problema di contrasto con il recepimento delle normative comunitarie, tant'è vero che, proprio nella giornata di ieri, il TAR del Lazio ha negato la sospensiva richiesta dall'Unalat di questi decreti perché ritiene che il meccanismo utilizzato, ancorché non usuale, regge sostanzialmente ad una verifica dal punto di vista giuridico.
In sintesi, la prospettiva che abbiamo è la vigenza di questi decreti fino a quando, con l'approvazione definitiva del decreto legislativo, gli stessi, insieme alla circolare del 2 agosto, non decadranno e ci porranno in condizione di avere una normativa quadro sulla materia riguardante la durabilità dei prodotti deteriorabili e, quindi, anche del latte fresco; se questo non sarà sufficiente, potranno anche essere realizzati interventi di correzione alla legge n. 169 del 1989.
L'altra contraddizione riguarda il fatto che la legge n. 169 del 1989 prevede esattamente i trattamenti funzionali alla
In Commissione ha più volte ribadito che il Governo avrebbe presentato una riforma della legge n. 169. Stiamo attendendo questa proposta. Tuttavia (certamente lei lo sa), proprio questa mattina il Comitato ristretto della Commissione, sulla base di proposte parlamentari della maggioranza e dell'opposizione, ha deliberato un testo unificato che ha dei contenuti in opposizione a ciò che lei ha sostenuto, che non ammette la microfiltratura nella produzione del latte fresco e che modifica la legge n. 169 in termini, dal nostro punto vista, costruttivi.
Quindi, questa è una delle principali obiezioni che le muoviamo. Al di là dello sfogo polemico, che qualche volta ci concediamo nella normale dialettica tra opposizione e maggioranza (e Governo), vi è un problema di fondo che la prego di valutare, signor ministro: non è un caso che tutta la XIII Commissione, maggioranza ed opposizione, si sia schierata nettamente contro l'autorizzazione alla microfiltrazione, non come procedimento in sé - che, ribadisco, è sicuramente atto a produrre un latte salutare per i nostri consumatori -, ma perché il latte in tal modo trattato non può essere dichiarato fresco, non avendo le caratteristiche di naturalità per essere tale. In questo modo, si svilisce il lavoro di quelle decine di migliaia di produttori, i quali hanno attrezzato le proprie stalle - ribadisco un concetto espresso in sede di illustrazione - per offrire un prodotto, già in partenza, di altissima qualità e di altissima salubrità. Non credo che quest'operazione sia giusta.
Non contestiamo che i decreti siano tuttora in vigore (l'informazione è certamente recente: lei ha citato una riunione tenutasi alcuni giorni fa in sede di Unione europea) e ne prendiamo atto. Se non altro, c'è un punto fermo; ma si tratta di un punto fermo negativo, in quanto relativo all'autorizzazione alla microfiltrazione per la produzione di latte fresco, cosa sbagliata in partenza. Grazie.


