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VITTORIO TARDITI. Il provvedimento in esame ha superato il forte dibattito che si è svolto sia in Commissione sia in aula e che su taluni argomenti ha visto schierati sia l'opposizione sia un certo numero di parlamentari di maggioranza.
I temi sui quali è apparso più evidente il contrasto tra la posizione del Governo e quella dei colleghi non consenzienti sono essenzialmente due: quello inerente la cognizione delle controversie attualmente di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, che vengono soppressi e quello riguardante le indennità dei giudici di pace in materia penale.
Per quanto riguarda la prima questione, ricordo che l'articolo 2 attribuisce al tribunale ordinario, che ha sede nel
capoluogo del distretto territorialmente competente e operante in composizione collegiale, la cognizione delle controversie in materia di diritti soggettivi, mentre quelle che hanno per oggetto la lesione di interessi legittimi sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. A parte ogni valutazione in ordine alla opportunità di sopprimere con decreto-legge i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche, dal dibattito che si è svolto sia in Commissione che in aula è emersa chiaramente l'esigenza di assicurare razionalità alla cosiddetta geografia giudiziaria, affinché la ripartizione sul territorio degli uffici giudiziari sia tale da garantire a tutti i cittadini una amministrazione della giustizia che non sia distante e, in alcuni casi, di fatto irraggiungibile.
Nel caso del decreto-legge in esame la scelta del Governo di attribuire la cognizione delle controversie in materia di diritti soggettivi ai tribunali ordinari che hanno sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, anziché a quelli territorialmente competenti, potrebbe sembrare ispirata ad un principio di accentramento degli uffici giudiziari che sicuramente non avvicina il cittadino al «servizio giustizia», anche se quest'ultimo - è bene sottolinearlo - rappresenta l'obiettivo al quale il legislatore deve tendere ogni qual volta pone mano alla geografia giudiziaria.
In realtà, a ben vedere, nel caso in esame, non ci troviamo innanzi ad una operazione di accentramento delle competenze, in quanto gli uffici competenti in materia di acque pubbliche passano da otto - tanti sono i tribunali regionali delle acque pubbliche - a ventinove, quanti sono i tribunali ordinari aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello. Pertanto, il decreto-legge opera, rispetto alla normativa vigente, un decentramento. È, inoltre, da rilevare che la particolarità delle questioni attualmente attribuite ai tribunali delle acque è tale da sconsigliare un eccessivo decentramento delle relative competenze che porterebbe, tra l'altro, un ulteriore aggravio di lavoro per i tribunali più piccoli, che già soffrono di carenze di strutture e di personale. Per tali ragioni, ritengo che la scelta compiuta dal Governo con il decreto-legge in esame possa essere condivisa, pur ribadendo una ferma contrarietà ad ogni tentativo di accentramento territoriale della amministrazione della giustizia.
Altra questione di rilievo oggetto del decreto-legge in esame è quella relativa alle indennità spettanti al giudice di pace in materia penale.
Come ha ricordato il relatore, il Governo ha accolto il 5 novembre scorso un ordine del giorno sottoscritto da tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione, che impegna il Governo ad avviare ogni iniziativa di propria competenza affinché, quanto prima, si riveda la normativa riguardante le indennità da corrispondere ai giudici di pace in materia penale, con particolare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 11 della legge 1991 n. 374 e alle modalità di assegnazione dei procedimenti. L'esigenza di modificare l'attuale normativa è nata dalla constatazione che i giudici di pace che esercitano le funzioni giudiziarie in materia penale attualmente percepiscono indennità non commisurate alla varietà dei provvedimenti espressamente indicati dal decreto legislativo n. 274 del 2000, per cui non è raro il caso che la remunerazione da essi percepita non corrisponda all'effettivo impegno dai medesimi sostenuto per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla legge.
L'articolo 6 del decreto-legge, che accoglie almeno in parte il contenuto del citato ordine del giorno con l'inserimento del comma 3-ter nell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, individua una serie di provvedimenti del giudice di pace penale, la cui emissione dà diritto alla corresponsione di una indennità; il relativo importo, pari a quanto riconosciuto, in ambito civile, per ciascun decreto ingiuntivo, è fissato in 10,33 euro. Pertanto, il decreto opera una scelta che è sicuramente da condividere, in quanto rappresenta un primo passo verso una nuova disciplina
delle indennità dei giudici di pace che tiene conto della peculiarità dei diversi provvedimenti da loro assunti.
In tema di indennità dei giudici di pace i deputati del gruppo di Forza Italia sono assolutamente d'accordo a procedere ad una riforma della complessa disciplina in materia di indennità, per evitare che vi siano giudici di pace di serie A e di serie B sotto il profilo della remunerazione del lavoro svolto.
Sarà opportuno valutare la possibilità di prevedere una quota minima di retribuzione più alta per tutti i giudici di pace e un abbassamento dei «picchi» che si sono verificati negli ultimi tempi.
Nutriamo grande stima ed ammirazione per il lavoro dei giudici di pace, che stanno dimostrando di essere un cardine per la giustizia italiana.
Per queste ragioni il voto dei deputati del gruppo di Forza Italia sul disegno di legge di conversione al nostro esame sarà favorevole.
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