Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 234 del 4/12/2002
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(Esame dell'articolo 3 - A.C. 2480)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2480 sezione 5).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MARCELLO TAGLIALATELA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Alfonso Gianni 3.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un emendamento soppressivo dell'intero articolo 3, che, come l'altro, è gran parte della sostanza di questo provvedimento. Ci sembra che ciò sia del tutto coerente rispetto all'impostazione della discussione di questo disegno di legge. D'altro canto, onorevole Delbono, non avendo noi approvato, ma votato contro, le proposte Berlinguer nella passata legislatura, lei converrà sul fatto che siamo puri come vergini da questo punto di vista. Abbiamo quindi almeno il pregio della coerenza.
L'articolo 3 concerne il tema dell'accesso al ruolo degli insegnanti di religione. Per i motivi che già altri colleghi, probabilmente più impuri di noi, hanno sapientemente illustrato, siamo contrari a questo accesso al ruolo. Qui si delinea tutto il male di questo disegno di legge: la possibilità di conseguire tale accesso per via diversa rispetto ad altre tipologie di insegnante e di insegnamento, la possibilità che chi entra come insegnante di religione possa poi fare altro nel corso della sua collocazione nell'organizzazione scolastica e tutti quegli aspetti di rigidità che prima venivano richiamati.


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Per questa ragione, noi non ci limitiamo in questo caso ad un contenimento del danno, scelta che in generale dal punto di vista tattico condividiamo, ma insistiamo su una scelta netta rappresentata dalla soppressione dell'articolo.
Si badi, inoltre, che questo articolo 3 si collega per forza di cose con l'articolo 4, relativo alla mobilità e del quale parleremo tra poco: infatti, se prendiamo per esempio uno dei commi che compongono questo articolo, in particolare il 9, leggiamo che «ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva,».
In altre parole, questo comma esemplifica ciò che stavo dicendo, ovvero che l'insegnante è immesso nel ruolo dell'ordinamento della scuola pubblica italiana ed è però sottoposto costantemente a due autorità. Se questi perde il giudizio di idoneità all'insegnamento della scuola cattolica può essere sottoposto o alla risoluzione del rapporto di lavoro o al passaggio ad altro tipo di insegnamento. La questione è poi ribadita nel comma terminale dell'articolo 4, di cui chiederemo tra breve la soppressione. Mi sembra che il cerchio si chiuda e noi vogliamo spezzarlo, per cui raccomandiamo, con molta forza la soppressione di questo articolo.
Quanto poi alle considerazioni dell'onorevole Delbono, mi sia permesso di insistere su un punto, come peraltro ho già fatto in sede di discussione sulle linee generali.
Viene citata come un grande successo la scelta del 93,2 per cento - se ho bene inteso -, di adesione alla fruizione dell'insegnamento della religione cattolica. Vorrei dire che questo è il frutto non semplicemente di un'adesione largamente maggioritaria - rispetto alla quale non ho nulla in contrario -, ma è anche il frutto di quella pressione ricattatoria, di quello stato di privilegio o di costrizione cui il sistema concordatario, le sue previsioni di 20 anni fa e questa legge, sottopongono il cittadino, lo studente e il genitore.
Viene richiamata spesso la sentenza dell'11 gennaio 1991 della Corte costituzionale che ho già avuto modo di criticare nel corso della discussione sulle linee generali e che non condivido.
Onorevoli colleghi, non è che tutto ciò che è sbagliato debba essere per forza incostituzionale e, nello stesso tempo, tutto ciò che formalmente può anche rientrare nell'ambito della Costituzione sia necessariamente giusto! Altrimenti, il ruolo del Parlamento sarebbe finito, basterebbe la Corte costituzionale a decidere le cose.
In secondo luogo, la Corte non sempre fa bene. Non mi pare, dalla lettura di questa sentenza, che afferma che: lo stato di non obbligo vale dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica, che essa possa risolvere il problema che ho posto nel precedente intervento: come può, nel caso di specie - che è solamente quello più emblematico -, un bimbo che si trova di fronte sempre alla stessa insegnante a compiere una libera scelta? Eppure, mentre lo stesso testo del 1984 richiamava la libertà di scelta degli alunni; questa non viene condivisa, né garantita, né tantomeno praticata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cordoni. Ne ha facoltà.

ELENA EMMA CORDONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con gli articoli 3 e 4 affrontiamo il tema delle procedure e delle modalità con cui questo personale viene selezionato e si definiscono i criteri con cui si può accedere all'insegnamento di religione. Si dovrebbero stabilire regole che possano mettere in condizione anche questi lavoratori - mi riferisco agli insegnanti di religione - di conoscere il loro futuro. Dico questo perché, nella discussione che stiamo facendo, sembrerebbe che siamo di fronte all'assenza di una proposta alternativa.


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Per quanto riguarda i democratici di sinistra, non abbiamo presentato esclusivamente emendamenti soppressivi che potrebbero lasciar pensare all'assenza dell'interesse a regolamentare una materia come quella degli insegnanti di religione oppure ad una battaglia ideologica contro uno strumento, come quello del Concordato, che il nostro paese ha sottoscritto. Se qualcuno avesse la pazienza di leggere le nostre proposte emendative, noterebbe che abbiamo affrontato il problema di come dare maggiore certezza agli insegnanti di religione che, come tanti altri gruppi di lavoratori, stanno cercando di rispondere alla precarietà che li minaccia, con la richiesta di un ingresso nel ruolo a tempo indeterminato.
Sicuramente, nella precedente legislatura, ci siamo trovati di fronte ad un testo diverso da questo - vorrei dirlo all'onorevole Delbono: il testo di cui stiamo discutendo non è uguale a quello approvato dal Senato nella precedente legislatura -, ma vorrei sottolineare che, nel frattempo, noi abbiamo riflettuto - anche perché la Camera non ha portato a termine l'approvazione di quel provvedimento - e abbiamo cercato di rispondere al dilemma che, comunque, è presente quando si affronta questo argomento: da una parte, lavoratori precari che cercano la stabilizzazione del loro rapporto di lavoro e, dall'altra, il fatto che, per accedervi, hanno bisogno dell'idoneità che viene data dalla Chiesa e dall'ordinario diocesano. Ci troviamo di fronte a due poteri, quello dello Stato e quello della Chiesa, e abbiamo cercato di rispondere con equilibrio, per fare in modo che non si vada oltre le intenzioni del Concordato, che erano quelle del riconoscimento della possibilità dell'insegnamento di religione e, quindi, degli insegnanti. Nello stesso tempo non volevamo e non vogliamo che la Chiesa - come ha detto l'onorevole Gambale - invada la sfera dello Stato.
È necessario trovare una soluzione equilibrata a questo problema: non è un problema soltanto della sinistra, è un problema di tutto il Parlamento, perché la normativa che approveremo non solo non risolve il problema del precariato degli insegnanti di religione, ma vulnera un principio fondamentale, perché lascia in mano agli ordinari diocesani la politica degli organici e del personale del Ministero della pubblica istruzione.
Noi prevediamo, ogni anno, la possibilità di attuare le revoche. Si modifica in tal modo la pianta organica della pubblica istruzione. È un punto che non può essere sottaciuto né sottovalutato da parte di alcuno. Infatti, attraverso atteggiamenti che potrebbero essere estremi, potremmo trovarci di fronte, ogni anno, a 17 mila insegnanti cui può essere revocata l'idoneità. Lo Stato, dunque, dovrebbe farsi carico, ogni anno, senza possibilità di interruzione del rapporto di lavoro, di questa massa enorme di persone. Si viola un principio importante.
Con riferimento agli articoli 3 e 4, su cui tornerò successivamente, vi dimostreremo che esiste una soluzione alternativa che riesce a dare stabilità a questi lavoratori e, nello stesso tempo, a non violare questo delicato punto di equilibrio tra due Stati, quello della chiesa ed il nostro, ossia lo Stato italiano repubblicano. Nessuno può pensare di mettere in discussione ciò, perché metteremmo in discussione la sovranità del nostro Stato e delle sue possibilità (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sasso. Ne ha facoltà.

ALBA SASSO. Signor Presidente, sulla linea dell'intervento svolto dall'onorevole Cordoni, vorrei ricordare che il problema di questi insegnanti deriva proprio dalla natura degli accordi tra lo Stato italiano e la Santa Sede e dall'Intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e la Conferenza episcopale. Questi accordi determinano una situazione del tutto particolare per gli insegnanti, perché la disciplina è, comunque, facoltativa, sebbene se ne avvalga un maggior numero di studenti. Ciò non cambia la situazione. Questa facoltatività è condizione necessaria perché nella scuola


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pubblica non si configurino elementi di incostituzionalità. In questo senso, si sono pronunciate - mi rivolgo all'onorevole Delbono - le sentenze delle Corte costituzionale n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991.
Di fronte a questo quadro giuridico - sto concludendo, Presidente -, separare il problema degli insegnanti da quello della disciplina facoltativa porta ad esiti non equilibrati né rispettosi delle intese, delle reciproche autonomie e degli stessi lavoratori interessati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gambale. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GAMBALE. Signor Presidente, intervengo per confermare il voto contrario del gruppo della Margherita sull'emendamento al nostro esame. Devo riconoscere una grande onestà intellettuale nell'intervento dell'onorevole Cordoni la quale ha ammesso che, rispetto alla precedente legislatura, il suo gruppo preferisce un'altra soluzione al problema. Non condividiamo questa soluzione. Voglio ribadire, onorevole Cordoni, che il testo di questo provvedimento è, niente di più e niente di meno, che l'applicazione dell'Intesa; i titoli richiesti sono quelli stabiliti dall'Intesa. È previsto un concorso con frequenza triennale. Altro non c'è rispetto a quello che il Concordato e l'Intesa hanno stabilito. Tutto si può fare: si può affrontare la modifica del Concordato o stabilire un'altra Intesa con lo Stato Vaticano, tuttavia, questo testo - lo ripeto - è semplicemente l'applicazione di un Accordo che lo Stato italiano, nel 1985, ha stabilito con Stato Vaticano. Di questo dobbiamo essere coscienti. Con riferimento ad alcune sue argomentazioni, mi rivolgo a lei con grande sincerità, anche per operare un chiarimento tra di noi: quello di revoca dell'idoneità è un meccanismo complesso che necessita di un procedimento di diritto canonico piuttosto lungo e i casi in Italia di revoca dell'idoneità sono pochissimi. Devo dire, con altrettanta sincerità, che ritengo folcloristica l'idea che i vescovi italiani possano revocare l'idoneità, ogni anno, a 17 mila insegnanti, per creare mobilità nel comparto della scuola.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Alfonso Gianni 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 342
Votanti 334
Astenuti 8
Maggioranza 168
Hanno votato
109
Hanno votato
no 225).

Prendo atto che l'onorevole Santori non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Grignaffini 3.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capitelli. Ne ha facoltà.

PIERA CAPITELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, più che esprimere una posizione compiuta, questo emendamento esprime una linea finalizzata alla riduzione del danno e la volontà di mandare un messaggio forte a questa maggioranza e a questo Governo (e non solo a costoro). Chiedere di attenersi a criteri di merito non ci è sembrato irrispettoso, anche se la richiesta è inoltrata alle autorità ecclesiastiche: noi crediamo nei criteri; noi crediamo nelle graduatorie di merito, siano esse per titoli o per esami; noi crediamo che dettare criteri tuteli sia chi fa la scelta sia chi ne è oggetto. È questo il messaggio forte che si voleva mandare e che non è stato recepito.
Se questo Governo e questa maggioranza, anziché accettare la situazione attuale, avessero avuto la minima ambizione di migliorarla, con particolare riguardo all'ambiguità che connota il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, avrebbero aperto, insieme a noi, una interlocuzione


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vera con le autorità ecclesiastiche. Invece, non hanno avuto l'energia e la forza politica per farlo: questa è la verità!

PRESIDENTE. Pasiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grignaffini 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 348
Votanti 338
Astenuti 10
Maggioranza 170
Hanno votato
113
Hanno votato
no 225).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cordoni 3.3.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nigra. Ne ha facoltà.

ALBERTO NIGRA. Signor Presidente, i colleghi che stanno attentamente seguendo la discussione si saranno resi conto che, mentre sugli articoli 1 e 2, si sono confrontate, com'è stato già detto dettagliatamente, due idee diverse su come si debba andare verso la stabilizzazione degli insegnanti di religione, con le proposte emendative presentate agli articoli 3 e seguenti stiamo tentando un'operazione non già diversa, ma complementare, conseguente: quella di migliorare, laddove è possibile, il testo del Governo.
Orbene, l'emendamento Cordoni 3.3 ripropone di stabilire, nel comma 3 dell'articolo 3, che i partecipanti alle procedure concorsuali debbano possedere non solo i titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 1 (com'è già previsto), ma, unitamente a questi, un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento.
Sottolineo che, com'è noto, prima di questo disegno di legge, sono state presentate, su iniziativa di numerosi parlamentari di vari gruppi della maggioranza e dell'opposizione, molteplici proposte di legge che, in qualche modo, tentavano di affrontare la questione di cui stiamo discutendo.
Ebbene, molte di queste proposte di legge contenevano, per l'appunto, ciò che noi chiediamo nell'emendamento Cordoni 3.3, e cioè che, unitamente ai titoli di cui sopra, fosse richiesto un diploma di laurea. La richiesta non è assurda, non ce la siamo inventata noi con questo emendamento, e i colleghi che hanno presentato proposte di legge che prevedevano, analogamente a quanto da noi richiesto, di inserire questo requisito, evidentemente lo facevano sulla base di una logica ragionata.
Per concludere, il ragionamento, molto semplicemente, è questo. Nel momento in cui la condizione degli insegnanti di religione cattolica, come previsto da questo provvedimento e come da noi condiviso sul piano del principio, si stabilizza, cioè in qualche modo diventa meno precaria di quella che oggi è, nel momento in cui si prevede che questi insegnanti diventino, di fatto, a tutti gli effetti, insegnanti come gli altri entrando nel ruolo, noi chiediamo che questi insegnanti di religione cattolica abbiano gli stessi requisiti che vengono chiesti agli altri insegnanti. Niente di più e niente di meno. Questo per evitare, come abbiamo già avuto modo di dire in occasione della discussione generale su questo provvedimento e nella discussione in Commissione, che si passi da una situazione nella quale questi insegnanti si trovavano in una condizione meno stabile rispetto agli altri insegnanti, in una condizione di inferiorità quindi rispetto ai loro colleghi, ad una situazione opposta, nella quale si richiede a questi insegnanti molto meno di quello che si richiede agli altri. Francamente, ci sembra che questo aspetto sia da migliorare.
Pertanto, questi emendamenti sono migliorativi, svolgono questa funzione, hanno questo obiettivo. Noi chiederemo ovviamente,


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anche di fronte a un'espressione di parere contrario, di ragionarci e di avere un atteggiamento diverso, che in qualche modo aiuti questo provvedimento ad uscire migliorato, e migliorato per noi vuol dire che alla fine gli insegnanti di religione, come previsto già negli articoli approvati, siano messi in una condizione di stabilità, senza creare, però, al tempo stesso, delle discriminazioni nei confronti degli altri insegnanti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 353
Votanti 297
Astenuti 56
Maggioranza 149
Hanno votato
98
Hanno votato
no 199).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gasperoni 3.4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cordoni. Ne ha facoltà.

ELENA EMMA CORDONI. Signor Presidente, come dicevo nel mio precedente intervento, stiamo discutendo emendamenti molto importanti, perché sottolineano lo spirito con cui si affronta questa discussione e la questione degli insegnanti di religione. Con la proposta che stiamo approvando si sta determinando, da una parte, quel vulnus di cui parlavo prima in merito al ruolo dello Stato e all'equilibrio che è necessario trovare fra questi due soggetti; dall'altra parte, mentre si procede decidendo sulle modalità, si cominciano a realizzare discriminazioni fra insegnanti che accedono alla scuola pubblica con percorsi e modalità diverse; dentro a questo percorso, poi, si cominciano a definire dei percorsi alternativi in riferimento alle modalità, difficili da spiegare agli altri insegnanti. In altre parole, nelle proposte della maggioranza si dice che si farà un concorso, però per questo concorso per titoli e per esami non si costruirà una graduatoria, ma un elenco, e non si capisce che valore avrà quell'elenco rispetto al risultato di quel concorso.
Fino ad oggi la legge ci diceva che quando si fa un concorso si fa poi una graduatoria (in base alla quale si è primi, secondi, terzi, quarti) e su tale base si viene scelti per il lavoro che è a disposizione. Invece, in questo caso, noi stiamo parlando di un elenco ordinato che poi verrà dato all'ordinario diocesano, il quale sceglierà fra queste persone gli insegnanti che lui riterrà più idonei sulla base di sue personali valutazioni, perché questi insegnanti sono in possesso dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica, altrimenti non avrebbero potuto partecipare al concorso.
Nella fase successiva esiste una ulteriore discrezionalità cui ci si affida, senza garantire i diritti degli insegnanti di religione. Anche in tal caso può esserci una soluzione alternativa: dopo avere deciso che accedono in base ai titoli definiti dal Concordato, si può prevedere il concorso con una graduatoria da cui anche l'ordinario diocesano è obbligato ad attingere nell'ordine in cui le persone si sono qualificate ed hanno determinato il loro risultato concorsuale.
Nel nostro caso, invece, siamo di fronte ad un ibrido, ad un concorso che non ha la validità di un concorso, perché non si redige una graduatoria. E ciò varrà anche per coloro che saranno assunti a tempo determinato; infatti, questi ultimi non saranno scelti fra gli idonei poiché si lascia un'altra possibilità di assunzioni a tempo determinato, per un altro quantitativo, non definito, di idonei all'insegnamento della religione, senza che gli stessi abbiano fatto le selezioni di cui stiamo parlando.
Come vedete, stiamo discutendo di modalità che potrebbero essere ben diverse da quelle proposte, anche all'interno della strutturazione della normativa in esame.


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Da una parte, stiamo compiendo un'operazione che viola un principio importante di equilibrio fra due Stati, e, dall'altra, stiamo introducendo enormi discriminanti tra gli stessi insegnanti di religione e tra insegnanti che si troveranno con modalità, procedure e percorsi diversi, ad insegnare nella stessa scuola, sebbene materie differenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gasperoni 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 344
Votanti 337
Astenuti 7
Maggioranza 169
Hanno votato
147
Hanno votato
no 190).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Duilio 3.7.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.

LINO DUILIO. Signor Presidente, intervengo brevemente sulla proposta emendativa, in quanto l'ho già richiamata, parlando dell'articolo 1.
Mi rivolgo, in particolare, ai colleghi della maggioranza, perché ho espresso personalmente le mie considerazioni sul provvedimento, considerandolo positivo; tuttavia, credo sia necessario conservare nel provvedimento alcune elementi, affinché lo stesso sia qualificato in termini di giustizia e di inappuntabilità sul piano giuridico, e perché possa inquadrarsi all'interno di uno Stato laico, che approva anche un provvedimento così delicato.
Desidero riferirmi al discorso dell'elenco; stiamo parlando, infatti, di persone che partecipano a prove, che in altro momento avremmo definito concorso; le stesse sono selezionate, dopo di che saranno immesse in una graduatoria, che distingue i vincitori. Ovviamente, non entro nel merito della valutazione delle persone che insegnano da molto tempo, tuttavia, le prove si svolgono per stabilire una graduatoria, secondo cui, poi, nascono legittime aspettative.
In tal caso, parlando di persone che saranno incluse nei ruoli organici dello Stato, di dipendenti a tutti gli effetti, ne deriva il principio in base al quale non possono essere trattate diversamente dagli insegnanti di altre materie.
È questo il motivo per cui abbiamo proposto che non solo si faccia riferimento ai titoli, previsti nell'Intesa, ma anche al punteggio conseguito nella prova d'esame, in quanto si potrebbe porre in essere un istituto che, giuridicamente, può essere definito originale, ma che, a mio avviso, porrebbe, nella pratica attuazione della norma, problemi che potrebbero anche essere di ordine costituzionale in relazione alla disparità di trattamento dei dipendenti inseriti nei ruoli organici dello Stato.
Invito pertanto i colleghi della maggioranza, in particolare, a votare a favore del mio emendamento 3.7.

MARCELLO TAGLIALATELA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO TAGLIALATELA, Relatore. Invito il collega al ritiro della proposta emendativa.
Infatti, il comma 7 recita: «le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso valutando, oltre al risultato delle prove (...)». Quindi, le prove già vengono considerate.

PRESIDENTE. Onorevole Duilio, accoglie l'invito al ritiro formulato dal relatore?

LINO DUILIO. Signor Presidente, se le cose stanno come dice il collega relatore, trattandosi di una materia così delicata, non vedo per quale motivo la mia proposta


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emendativa non possa essere accolta. Pertanto, ritengo sia meglio abbondare. Ripeto, dato che si tratta di una materia molto delicata: insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Duilio 3.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 344
Votanti 335
Astenuti 9
Maggioranza 168
Hanno votato
144
Hanno votato
no 191).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cordoni 3.5.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cordoni. Ne ha facoltà.

ELENA EMMA CORDONI. Signor Presidente, il comma 9 dell'articolo 3 affronta la questione dell'eventualità di una possibile risoluzione del rapporto di lavoro dell'insegnante di religione perché, così come per gli altri lavoratori, tale possibilità è sempre contemplata nel nostro ordinamento. Si riconosce pertanto la possibilità della risoluzione del rapporto vigente di lavoro sulla base dei principi generali che disciplinano il pubblico impiego ed il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici in genere e si propone che anche la revoca dell'idoneità da parte del vescovo o dell'ordinario diocesano sia una delle ragioni alla base della possibile risoluzione del rapporto di lavoro. Si aggiunge però che questo non può essere fatto, perché questi insegnanti di religione avranno un percorso particolare.
Mi rivolgo di nuovo all'onorevole Gambale, che ha voluto interloquire con quanto da me precedentemente detto: se è vero che nell'esperienza concreta le revoche delle idoneità sono assai rare, questa è una ragione di più per dire con maggior forza, come facciamo in nostre successive proposte emendative, che se è vero che gli insegnanti di religione devono essere assunti a tempo indeterminato, in base ai criteri dei quali abbiamo discusso, è altrettanto vero che la revoca dell'idoneità - una delle ragioni per le quali possono insegnare nella scuola pubblica - deve rappresentare una causa di risoluzione del rapporto di lavoro, perché viene meno una delle condizioni stabilite per l'accesso. Questa è la nostra proposta: quando siamo di fronte alla revoca dell'idoneità si deve sospendere il rapporto di lavoro!
Mi dispiace che questa ipotesi non venga sostenuta in Assemblea dall'onorevole Barbieri dell'UDC, perché tale ipotesi è contenuta in una proposta di legge da loro elaborata che va in tale direzione. In questo modo, si prevedono assunzioni a tempo indeterminato, dando stabilità ai lavoratori, ma si stabilisce anche che se viene revocata l'idoneità da parte di un altro potere, diverso dallo Stato, si perde il rapporto di lavoro, perché viene meno un'importante ed essenziale ragione che è alla base della collocazione in ruolo. Possiamo poi discutere, come proponiamo, su come evitare di mettere in strada queste persone! Possiamo discutere su come fare per evitare che a queste manchino solidarietà e protezione sociale! Noi proponiamo percorsi per fare in modo che gli insegnanti che si dovrebbero trovare malauguratamente di fronte ad una revoca dell'idoneità abbiano una risposta ed una soluzione sul piano sociale, ma questa non è quella che voi individuate. La vostra risposta, semmai, può mettere questi lavoratori in grande concorrenza e conflittualità con altri insegnanti precari che da anni aspettano la loro collocazione nella scuola ed hanno dovuto rispettare le regole che lo Stato ha dato loro. Questo è il punto! Vi è una proposta alternativa, e mi sento così tranquilla nel continuare a sostenerla proprio grazie alle espressioni dell'onorevole Gambale: ci sono poche revoche di idoneità e, quindi, ci troveremmo di fronte a casi rarissimi. Perché, allora,


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non assumere questo principio che, in questo modo, non lederebbe il ruolo dello Stato, la sua politica del personale e la sua politica di bilancio? Come vedete, si possono trovare soluzioni che tengono insieme i corni dello stesso problema, senza ledere l'autonomia dello Stato e la sua possibilità di decidere rispetto a quella del Vaticano e della chiesa (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Motta. Ne ha facoltà.

CARMEN MOTTA. Signor Presidente, riconosco che il relatore, onorevole Taglialatela, abbia compiuto uno sforzo in Commissione, raccogliendo diversi suggerimenti ed osservazioni nate su questo punto e rendendosi conto, come gli altri colleghi della Commissione, che tale aspetto era dirimente e di grande delicatezza. La mia preoccupazione, che voglio ancora una volte esternare ai colleghi, riguarda il ruolo dello Stato. Tutti sappiamo benissimo che una cosa è fare una graduatoria ed altro è redigere un elenco che, come sappiamo, ovviamente, non avendo stabilito un prima e un dopo, ammette un'ampia discrezionalità. Il relatore ha compiuto uno sforzo (e gliene do atto) perché ciò, in effetti, per le istituzioni e per lo Stato, crea un certo imbarazzo. La risoluzione del rapporto di lavoro (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Motta.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 325
Votanti 318
Astenuti 7
Maggioranza 160
Hanno votato
94
Hanno votato
no 224).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Guerzoni 3.6.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cordoni. Ne ha facoltà (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale).

ELENA EMMA CORDONI. Signor Presidente, come sempre la maggioranza è impaziente (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale)! Nonostante sia trascorso un anno e mezzo, in questa Assemblea parlamentare non avete ancora acquisito la pazienza dell'ascolto. Spero che almeno l'opposizione abbia la possibilità di esprimere le proprie opinioni nei tempi previsti dal regolamento della Camera. Credo che, anziché fare questo tipo di commenti, fareste meglio ad interloquire nella discussione che stiamo proponendo, perché essere gelosi delle prerogative dello Stato non è un problema di una sola parte del Parlamento, ma credo debba appartenere a tutte le forze politiche.
Ciò non significa non rispettare i Patti lateranensi stipulati con il Vaticano. Vi possono essere soluzioni alternative a quelle predisposte. Si può tentare (abbiamo cercato di dimostrarlo dall'inizio di questo dibattito) di stabilizzare gli insegnanti di religione, possiamo costruire norme non discriminatorie fra gli insegnanti di religione e gli altri e possiamo redigere norme che non creino un'ulteriore dipendenza degli insegnanti di religione dall'ordinario diocesano dopo l'ottenimento dell'idoneità. Come abbiamo detto, si può trovare un'altra soluzione, che salvi anche le prerogative dello Stato.
Questa è la ragione per cui vi invitiamo ad interloquire con queste posizioni, perché le stesse consentono di rispettare i patti, ma considerano anche con molta gelosia il ruolo dello Stato. Lo ripeto:


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siamo di fronte ad una proposta alternativa. Non avremo problemi a discutere né con gli insegnanti di religione né con gli altri, perché abbiamo cercato di trovare una soluzione ad un problema che da anni si trascina e, nello stesso tempo, stiamo cercando di non ledere l'autonomia, la laicità ed il ruolo dello Stato. Credo che questo dovrebbe essere un problema di tutte le forze politiche e non soltanto di una parte del Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Motta. Ne ha facoltà.

CARMEN MOTTA. Signor Presidente, dal momento che la revoca, come abbiamo detto, viene effettuata non in base ad una norma dell'ordinamento dello Stato, ma in base al codice canonico, vorrei sottoporre ai colleghi la seguente considerazione. Non si capisce la ragione per la quale, nel caso in cui la revoca venga esercitata, lo Stato se ne debba fare carico. Abbiamo proposto questi emendamenti migliorativi perché effettivamente, come purtroppo vedrete, queste norme, così formulate, daranno luogo a contenzioso.
Invece, i nostri emendamenti hanno precisato in maniera più puntuale la possibilità che lo Stato non venga coinvolto in una situazione che non lo riguarda.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gambale. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GAMBALE. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole della Margherita sull'emendamento Guerzoni 3.6. Credo che se ragioniamo nel merito delle questioni senza pregiudizi ideologici riusciamo anche a trovare punti di accordo concreti. Proporre che gli insegnanti, oltre quelli messi in ruolo, possano essere scelti dalle graduatorie degli idonei non vincitori di concorso è un elemento di razionalità. Spero che anche la maggioranza ed il Governo vogliano accoglierlo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Guerzoni 3.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 334
Votanti 329
Astenuti 5
Maggioranza 165
Hanno votato
139
Hanno votato
no 190).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 347
Votanti 296
Astenuti 51
Maggioranza 149
Hanno votato
193
Hanno votato
no 103).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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