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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2480 sezione 4).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
MARCELLO TAGLIALATELA, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Alfonso Gianni 2.1 e Martella 2.2.
PRESIDENTE. Il Governo?
VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Avverto che, essendo stati presentati solo due emendamenti interamente soppressivi dell'articolo, porrò in votazione il mantenimento dell'articolo 2.
Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Motta. Ne ha facoltà.
CARMEN MOTTA. Il nostro emendamento, che chiede la soppressione dell'articolo 2, parte da una questione di principio che ritengo difficilmente contestabile. Il relatore, in sede di discussione generale, ha dichiarato che la consistenza delle dotazioni organiche per i ruoli, come previsto dall'articolo 1, è pari al 70 per cento dei posti funzionanti. Questa ipotesi, egli sostiene, è spiegata dalla peculiarità dell'insegnamento che mal si adatta - cito le parole testuali del relatore - alle rigidità proprie della messa in ruolo del personale.
Ho voluto citare le parole del relatore perché in sostanza si riconosce che, essendo l'insegnamento della religione cattolica un insegnamento facoltativo, il numero di classi e quindi dei docenti deve essere impostato - usando sempre le parole del relatore - con elasticità. Ma è appunto questa elasticità che non ci trova d'accordo, nel senso che non è corretto introdurre con una legge ordinaria una norma sull'organico degli insegnanti che introduce una contraddizione di fatto innegabile. Si prevede cioè un organico stabile - sottolineo stabile, colleghi -, calcolato in percentuale, proprio per il carattere facoltativo della materia e per la particolarità del reclutamento.
In sostanza, si istituisce la preesistenza di un ruolo organico dei docenti alla scelta annuale degli studenti di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. Questo è il punto di contraddizione, che determina la nostra contrarietà, non altro.
Infatti, non è possibile che, anche nel rispetto dello spirito costituzionale, vi possa essere un organico di docenti - sia pure pari al 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti - che preesista ad ogni scelta e che, anzi, ne prescinda. Ciò costituisce il secondo elemento di notevole contraddittorietà dell'esistenza e delle dimensioni della scelta di avvalersi di questo insegnamento.
Infine, se l'organico dei docenti di religione cattolica preesiste alla scelta annuale degli studenti - così come ha precisato la Corte costituzionale in alcune sentenze -, ciò cambia radicalmente la natura della soluzione concordataria, per la presenza nella scuola pubblica di un insegnamento confessionale.
Tra le condizioni stabilite dalle Corte costituzionale, assume particolare rilievo proprio lo stato di non obbligo in cui si devono trovare gli studenti che non intendono - sottolineo non intendono - avvalersi di tale insegnamento. Infatti, mai si sono potute considerare obbligatorie le cosiddette materie alternative. Dunque, sarebbe necessario prevedere un organico
anche per questi insegnanti altrimenti, per le materie cosiddette alternative, stiamo parlando di insegnanti di categoria inferiore.
Dalle sentenze della Corte costituzionale è stato, inoltre, confermato che l'insegnamento della religione cattolica è materia che lo Stato è obbligato ad offrire, ma a chi se ne voglia avvalere; questo è il vero spirito cui avrebbe dovuto ispirarsi una normativa che si sforzasse di rispettare e agevolare la scelta di chi vuole l'insegnamento religioso e di chi, invece, non intende avvalersene. Si tratta di materie che hanno lo stesso diritto di cittadinanza, al di là del loro numero e della scelta per eventuali discipline alternative che - come sappiamo - sono un po' la Cenerentola dell'offerta formativa nelle scuole.
Colleghi, non vorrei che queste mie osservazioni vi sembrino volte ad una pura contraddizione...
PRESIDENTE. Onorevole Motta, la invito a concludere.
CARMEN MOTTA. Presidente, sto per terminare.
Si tratta di osservazioni di buonsenso e assolutamente coerenti con l'impostazione e con le norme previste dagli accordi concordatari e dall'intesa tra Ministero della pubblica istruzione e Conferenza episcopale, recepite nel decreto del Presidente della Repubblica del 1985.
Vale la pena rifletterci e, probabilmente, c'è ancora il tempo per correggere quella che riteniamo una forzatura (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Malfa. Ne ha facoltà.
GIORGIO LA MALFA. Signor Presidente, questo è un articolo cruciale di questo disegno di legge, rispetto al quale la Camera dovrebbe accogliere la proposta emendativa volta a sopprimerlo.
Infatti, mentre nel Concordato del 1929 l'insegnamento della religione cattolica era previsto come un insegnamento ordinario dal quale lo studente poteva decidere di essere esentato, nell'Accordo che ha sostituito il Concordato del 1929 l'insegnamento della religione cattolica è un insegnamento del quale lo studente può decidere di avvalersi.
In queste condizioni non è possibile stabilire a priori quale debba essere il numero di insegnanti che possono erogare l'insegnamento religioso. Che il testo di legge, con la motivazione fornita dal relatore - il quale ha ammesso che non si può stabilire un ruolo numericamente fissato, trattandosi di insegnamento facoltativo di cui i giovani possono avvalersi o meno -, preveda, invece, una percentuale del 70 per cento rispetto alla situazione attuale, rappresenta una contraddizione in termini.
Oltretutto, poiché il numero di bambini che nei prossimi anni tenderanno ad avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica andrà rapidamente decrescendo, per l'arrivo in Italia di popolazioni che hanno credi religiosi diversi da quello cattolico, è chiaro che attraverso questa normativa predisponiamo che un certo numero di insegnanti entrino nei ruoli dello Stato, attraverso un concorso che non è ordinario, per svolgere altre funzioni di insegnamento o altre attività nel settore pubblico, al di fuori delle norme che regolano l'ingresso nel corpo degli insegnanti o nella pubblica amministrazione.
È, quindi, una norma incostituzionale che va ben oltre il concordato del 1984, recepito nel 1985. È, in sostanza, una norma che va abrogata, se il Parlamento esamina con attenzione queste normative.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Villetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, vorrei intervenire su un passaggio cruciale di questo provvedimento perché in questo modo si altera un punto di
equilibrio raggiunto con il Concordato e con i protocolli aggiuntivi. Cosa avviene? Rispetto ad una richiesta variabile, che deve rimanere tale per principio, nei confronti dell'insegnamento facoltativo della religione, si determina un'offerta rigida, modificando la natura del difficile punto di equilibrio del Concordato.
In più, si crea un canale alternativo che vale soltanto per questi insegnanti, allo scopo di utilizzarli anche per altri insegnamenti. Insomma, abbiamo istituito la cassa integrazione a vita della diocesi. Questo è ciò che il Parlamento italiano sta per approvare (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Socialisti democratici italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.
ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, sono d'accordo con tutte le considerazioni svolte dai colleghi a sostegno anche del nostro emendamento soppressivo dell'articolo 2. Vorrei aggiungere una considerazione di fondo, anche per sottolineare che la nostra opposizione a questo testo viene da lontano e continuerà, non essendo dovuta ad una resipiscenza dell'ultimo momento. Naturalmente, e per propri maliziosi interessi, la cortese sottosegretaria Aprea ha fatto presente come alcune norme contenute in questo provvedimento derivino esplicitamente dal remake del Concordato del 1984, firmato dal cardinale Agostino Casaroli e dall'allora Presidente del Consiglio, onorevole Bettino Craxi, sulla base di uno schieramento politico che comprendeva molte forze politiche che, in questa sede, hanno visto alcuni loro esponenti assumere una posizione di contrarietà - da me condivisa - nei confronti dell'articolo 2.
Sono disastri che vengono da lontano, ma non per questo dobbiamo incrementarli. Quindi, abbiamo l'occasione per fermarli. L'articolo 2 e, come vedremo, l'articolo 3, sono il cuore di questa manovra legislativa.
Qui c'è il principio di una rigidità, come veniva detto poco fa, e c'è la possibilità concreta che chi viene immesso in ruolo possa poi scavalcare altri o assumere altre funzioni didattiche all'interno della organizzazione scolastica. Vi è il principio della sovrapposizione delle competenze in una materia che ne dovrebbe vedere una, sola ed esclusiva, trattandosi di scuola pubblica: quella dello Stato repubblicano, dello Stato nato dalla Costituzione, in sostanza, della Repubblica italiana. Vi è anche quella considerazione che è stata giustamente introdotta nella discussione a cui avevo fatto cenno anche in sede di discussione generale, e che è utile per il nostro ragionamento. In altre parole, che lo vogliano o meno alcuni esponenti, per lo più gli esponenti delle destre al Governo, che lo voglia o meno la legge Bossi-Fini, il destino del nostro paese, come d'altro canto di tutti paesi del mondo, è quello di avere una presenza multietnica e plurietnica, multirazziale e plurirazziale e conseguentemente, multiculturale e multireligiosa all'interno del proprio territorio. Si porrà sempre con maggiore forza il problema - che noi abbiamo posto teoreticamente e che invece si proporrà materialmente e pragmaticamente - di una molteplicità di insegnamenti religiosi. In altre parole, si tratta di quel principio laico per cui l'insegnamento non è di una religione, ma è della storia delle religioni, come pezzo della cultura millenaria dell'umanità, un pezzo sedimentato, che noi intendiamo valorizzare e non mistificare, senza cercare di metterlo in un angolo. Questo principio, che sarebbe già comprensibile per via storico-teorica e per via filosofica, si imporrà per via pragmatica. A questo punto, come lo governeremo? Cercando di temperare uno scontro tra integralismi religiosi o, appunto, aprendo la cultura laica alla sensibilità del pensiero religioso nelle sue diverse forme, quelle che concretamente ha assunto nella storia e che concretamente assume nel presente, poiché tante donne e tanti uomini fanno scelte diverse, pur accedendo tutti insieme - quelli che ritengono che sia opportuno farlo - ad un'idea di trascendenza.
Tutto ciò dimostra l'assoluta inadeguatezza di questo testo di legge, anche rispetto
alla modernità che viene avanti. Pertanto, non ha senso, sottosegretario Aprea, dire che queste norme derivano dal testo Casaroli-Craxi del 1984. Sì, se si è lì commesso un disastro, i 18 anni che ci separano da quella data qualche cosa hanno prodotto di diverso e da questo noi dovremmo imparare. Questa è la ragione per cui siamo contrari all'approvazione di questo articolo 2.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.
MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi siamo veramente indignati per questo provvedimento. Abbiamo già votato l'articolo 1 ed è ormai chiaro che questo provvedimento non è teso a risolvere le condizioni concrete e di lavoro di questi insegnanti di religione, ma è sicuramente un'accelerazione che interviene pesantemente nella materia costituzionale ed anche in quella concordataria: si opera una ferita della materia costituzionale e concordataria. L'hanno già detto i colleghi, ma occorre ribadirlo. Si lede pesantemente il diritto di chi non vuole usufruire della religione cattolica - quindi, si tratta di una disparità di trattamento -, ma si deforma anche la libertà di scelta e la libertà di religione. Io credo che - adesso è chiarissimo - se si elimina questa transitorietà (i colleghi lo hanno spiegato molto bene), si elimina l'elemento strutturale a garanzia di questi principi costituzionali e anche della materia concordataria. Le sentenze della Corte costituzionale in questo senso sono state esemplari e chiarissime.
Credo che dovrebbe suscitare anche indignazione perché l'urgenza di questo provvedimento viene richiamata mentre la maggioranza sta votando una finanziaria indecente riguardo alla tutela degli altri operatori della scuola. Si tagliano risorse, si impediscono nuove assunzioni, persino tra gli insegnanti di sostegno. Si opera una accelerazione su questo provvedimento, in una materia delicatissima, che sconvolge e crea un vulnus nella materia costituzionale e concordataria senza dare certezza, risorse ed atti concreti a tutti gli altri lavoratori della scuola.
La posizione della maggioranza non mi suscita indignazione o perplessità: ciò riguarda esclusivamente la loro coscienza, la loro propaganda e ipocrisia, perché la Chiesa viene ascoltata quando si parla di famiglie sposate mentre non viene ascoltata quando si parla di pace, viene ascoltata quando si parla degli insegnanti di religione della scuola privata mentre non viene ascoltata quando si parla di indulto. Mi rivolgo, invece, ai colleghi della Margherita: questo è un provvedimento delicatissimo, pertanto serve una bussola, una cultura di riferimento generale. Non credo ci si possa affidare alla libertà di coscienza o a un voto difforme all'interno dello stesso gruppo, ci vuole una scelta precisa di cultura di riferimento perché si tratta di un problema di laicità. La laicità è un pensiero moderno, forte e democratico, che non ha niente a che vedere con l'anticlericalismo; essa dovrebbe riguardare tutti, laici e cattolici. La laicità rappresenta il tema del provvedimento, perché ricordo, e i colleghi lo sanno bene, che quando anche il diritto canonico può permettere di interrompere rapporti di lavoro per questioni inerenti materie come l'aborto o il divorzio, che riguardano leggi ordinarie dello Stato, si crea un vulnus anche, e soprattutto, rispetto alla sovranità dello Stato. Chiedo allora coerenza e rigore, perché questo provvedimento non è secondario ma tocca pesantemente la materia costituzionale e concordataria, mettendo in discussione la sostanza della cultura laica che dovrebbe tenerci tutti insieme.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.
LAURA CIMA. Grazie Presidente. A causa della fretta con cui l'esame di questo provvedimento sta procedendo, noi del gruppo dei Verdi non siamo riusciti a presentare in tempo emendamenti; pertanto vorrei chiedere di aggiungere la mia
firma agli emendamenti soppressivi dell'articolo 2 e dell'articolo 3.
Non intendo ripetere le considerazioni svolte da tutti i colleghi intervenuti precedentemente nel giudicare questo provvedimento assolutamente inopportuno ed anacronistico rispetto all'attuale situazione multiculturale, in cui vi sono ormai tanti bambini che frequentano la scuola pubblica di religioni differenti da quella cattolica, nonché non risolutivo del problema che avrebbe dovuto affrontare veramente: quello dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica. Tale problema andava affrontato in termini ben diversi, come peraltro facevano gli emendamenti all'articolo 1, sui quali abbiamo espresso un voto favorevole. Naturalmente, voteremo a favore di questi emendamenti soppressivi in base a tutte le motivazioni precedentemente espresse dai colleghi che hanno presentato gli emendamenti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Delbono. Ne ha facoltà.
EMILIO DELBONO. Signor Presidente, il gruppo della Margherita esprimerà un voto favorevole sull'articolo 2, conseguentemente all'approvazione dell'articolo 1, che tratta della disciplina dell'immissione in ruolo. Vorrei, tuttavia, richiamare, in modo assolutamente misurato, alcuni interventi dei colleghi, importanti dal punto di vista della sostanza.
Il gruppo della Margherita non si sente affatto incoerente nell'esprimere un voto favorevole sull'articolo in esame perché questo testo, che prevede una determinata soluzione circa l'immissione in ruolo, ricalca il disegno di legge del Governo di centrosinistra (a firma del ministro Berlinguer e successivamente di De Mauro), approvato, tra l'altro, in prima lettura al Senato, nella precedente legislatura, con il voto contrario del gruppo di Rifondazione comunista. Pertanto, bisogna avere memoria storica e ricostruire le vicende nel modo in cui sono accadute.
La seconda questione riguarda il profilo di incostituzionalità. Per correttezza nei confronti dei colleghi, bisogna ricordare che la legge 121 del 1985, attuativa del Concordato, è stata sottoposta al giudizio della Corte costituzionale molte volte; in modo particolare, è stato sottoposto a tale giudizio l'articolo 9 della suddetta legge secondo il quale la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Conseguentemente, nel protocollo si dava mandato per la definizione dello status giuridico degli insegnanti di religione.
La Corte costituzionale è intervenuta ben due volte in modo significativo: nel 1989, con la sentenza n. 203 e, successivamente, nel 1991, con la sentenza n. 13. In entrambi i casi, ha riconosciuto la totale legittimità costituzionale della legge n. 121 e, conseguentemente, di tutti i protocolli addizionali, affermando inoltre che l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica non collide con il principio di laicità dello Stato perché non è impartito sulla scorta di una scelta confessionale dello Stato stesso, bensì in base a due ordini di valutazioni: il valore formativo della cultura religiosa e l'acquisizione dei principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano. Questo insegnamento, affermava la sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 1991, si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini, il tutto confermato dal diritto soggettivo della scelta e dalla non obbligatorietà delle materie alternative. Siamo, quindi, esattamente in sintonia con la Corte costituzionale e non solo con la materia concordataria.
La terza questione riguarda le cifre menzionate. La percentuale del 70 per cento tiene conto della realtà odierna in cui si registra una certa stabilizzazione dell'insegnamento della religione, oltre alle 18 ore già previste nelle scuole per l'infanzia, per il 63,8 per cento degli insegnanti
di religione, e nella scuola media superiore per il 71 per cento. Pertanto, quel 70 per cento di dotazioni organiche, in realtà, permette una certa flessibilità, dovuta ad un'eventuale modifica dell'assestamento di coloro, le famiglie ed i ragazzi, che scelgono l'insegnamento della religione cattolica nella scuola, e tiene conto dell'orario consumato.
Mi affascina, inoltre la riflessione dell'onorevole Alfonso Gianni sul cambiamento prospettico della società italiana perché è vera e fondata. Tuttavia, è una prospettiva probabilmente molto di là da venire. Ricordo che anche quest'anno il 93,2 per cento delle famiglie italiane e dei ragazzi ha scelto l'insegnamento della religione cattolica nella scuola, come tutti sanno, in quella cifra non è compresa solo la scelta dei cosiddetti cattolici, quindi una scelta confessionale, ma anche quella di coloro che ritengono che si tratti di una materia, oggi curricolare, di cultura, inerente al patrimonio civile del paese. Credo, quindi, che riportare a correttezza il dibattito serva anche a non ideologizzare ulteriormente il provvedimento che ci accingiamo a votare, che disciplina lo status giuridico degli insegnanti di religione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 365
Votanti 355
Astenuti 10
Maggioranza 178
Hanno votato sì 235
Hanno votato no 120).
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