Allegato A
Seduta n. 234 del 4/12/2002


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(A.C. 3381 - Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Capo I
ABOLIZIONE DEI TRIBUNALI REGIONALI E DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

ART. 1.

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.
*1. 1. Bonito.

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.
*1. 2. Gerardo Bianco.

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.
*1. 3. Benedetti Valentini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: e.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 aggiungere le seguenti: e ogni altra norma incompatibile con il presente decreto.
1. 4. Governo.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 140 aggiungere le seguenti: lettere a), b), c), d), f).
2. 3. Governo.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: che ha sede fino alla fine del comma con le seguenti: territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale nella fase della decisione, restando monocratica la fase dell'istruttoria.
*2. 1. Benedetti Valentini, Carrara, Antonio Russo, Antonio Pepe, Filippo Maria Drago, Giulio Conti, Perrotta, Marinello, Misuraca, Crosetto, Mondello, Costa, Porcu, Didonè, Brusco, Riccio.


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Al comma 1, sostituire le parole da: che ha sede fino alla fine del comma con le seguenti: territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale nella fase della decisione, restando monocratica la fase dell'istruttoria.
*2. 2. Olivieri, Rava.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Le controversie di cui all'articolo 144 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite al tribunale ordinario e al tribunale amministrativo regionale secondo i rispettivi ambiti di giurisdizione.
2. 4. Governo.
(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: legge 9 agosto 1993, n. 295 con le seguenti legge 5 marzo 1991, n. 71.

Conseguentemente, all'allegato A, sostituire le parole: Tabella B della legge 9 agosto 1993, n. 295 con le seguenti: Tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71.
3. 1. La Commissione.
(Approvato)

ART. 4.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: trecentosessantacinque.
4. 1. Bonito.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla declaratoria di estinzione dei procedimenti di cui al comma 2 provvedono il tribunale ordinario o il tribunale amministrativo regionale rispettivamente competenti per territorio; la corte d'appello provvede per i giudizi di propria competenza.
4. 3. (nuova formulazione) Governo.
(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In caso di mancata riassunzione dei giudizi, le misure cautelari eventualmente accordate perdono efficacia dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. 4. Governo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ; le stesse disposizioni si applicano per i provvedimenti non ancora depositati e per quelli che siano adottati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 6. Governo.
(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: di deposito della sentenza con le seguenti: di comunicazione del deposito del provvedimento adottato.
4. 7. Governo.
(Approvato)

Al comma 6, dopo le parole: Per i giudizi aggiungere le seguenti: di rinvio dalla Corte di cassazione, per quelli.
4. 8. Governo.
(Approvato)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: ; nelle materie di cui all'articolo 2, comma 3-bis, la competenza spetta al


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tribunale ordinario e al tribunale amministrativo regionale secondo i rispettivi ambiti di giurisdizione.
4. 9. Governo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Le controversie di cui all'articolo 2, comma 1, che riguardano la provincia di Bolzano sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto della sezione distaccata di Bolzano della corte di appello di Trento; mentre le controversie di competenza del giudice amministrativo sono instaurate davanti alla sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige.
4. 01. Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Collè, Boato.
(Approvato)

Capo III
MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CON RIGUARDO AI CRITERI DI CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ AI GIUDICI DI PACE IN MATERIA PENALE

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1. Bonito.

Al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere la lettera f).
6. 2. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere la lettera g).
6. 3. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere la lettera i).
6. 4. Pisapia.

Capo V
NORME FINALI

ART. 8.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: sono altresì elencati aggiungere le seguenti: con separata evidenza.
8. 1. La Commissione.
(Approvato)