Allegato A
Seduta n. 234 del 4/12/2002


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(A.C. 2480 ed abb. - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2480 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica).

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana,


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resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.
3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica).


Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati in base alle indicazioni delle competenti autorità diocesane, secondo quanto stabilito dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985 n. 121, e dall'intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, si applica il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro con le seguenti: 15.003.918 euro per l'anno 2003 e 45.009.053 euro.
1. 7. Martella, Sasso, Grignaffini, Nigra, Guerzoni, Motta.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati annualmente in base alle indicazioni delle competenti autorità diocesane, secondo quanto stabilito dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, si applica il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico.
1. 1. Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Al comma 2, sostituire le parole: inseriti nei ruoli di cui al comma 1 con le seguenti: nominati ai sensi della legislazione vigente.
* 1. 2. Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Al comma 2, sostituire le parole: inseriti nei ruoli di cui al comma 1 con le seguenti: nominati ai sensi della legislazione vigente.
* 1. 8. Grignaffini, Martella, Sasso, Nigra, Guerzoni, Motta.


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Al comma 2, dopo le parole: trattamento economico previsti aggiungere le seguenti: per gli insegnanti a tempo indeterminato.
** 1. 3. Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Al comma 2, dopo le parole: trattamento economico previsti aggiungere le seguenti: per gli insegnanti a tempo indeterminato.
** 1. 9. Guerzoni, Sasso, Grignaffini, Martella, Nigra, Motta.

Sopprimere il comma 3.
* 1. 4. Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 3.
* 1. 10. Nigra, Sasso, Grignaffini, Guerzoni, Martella, Motta.

Al comma 3, sostituire le parole: e nella scuola elementare con le seguenti: , nella scuola elementare e nella scuola secondaria.
1. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le commissioni degli esami di licenza della scuola secondaria di primo grado e dell'esame di Stato finale della scuola secondaria di secondo grado sono formate dai docenti di classe. Delle commissioni fanno parte, a pieno titolo anche l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno, l'insegnante di seconda lingua e l'insegnante di religione per gli alunni non esonerati dal relativo insegnamento.
1. 6. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.