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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Gironda Veraldi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.
AURELIO GIRONDA VERALDI, Relatore. Signor Presidente, questo decreto legge, che prevede la soppressione dei tribunali delle acque, è quanto mai anacronistico in un periodo come questo in cui le acque, purtroppo, ci stanno interessando dolorosamente e drasticamente; se si potesse adottare un decreto-legge per
motivi d'urgenza che disciplinasse anche i poteri di chi queste acque, purtroppo, sta riversando...
PRESIDENTE. Diciamo che questo sarebbe un po' esagerato. Ci prenderemmo un potere...
AURELIO GIRONDA VERALDI, Relatore. Dico «se ciò fosse possibile»; ma, purtroppo, non è possibile: la natura è più forte di tutti e le sue leggi sono invincibili. Cerchiamo di rimanere alla realtà giudiziaria.
Il decreto-legge oggetto del disegno di legge di conversione in esame, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia, si propone di fronteggiare alcune delle specifiche emergenze nell'ambito di materie di competenza del Ministero della giustizia.
Il provvedimento, così come modificato dall'approvazione di alcuni emendamenti in Commissione giustizia, si compone di nove articoli, suddivisi in cinque capi, che dispongono interventi relativi all'abolizione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche (capo I, articoli 1 - 4); alla collocazione fuori ruolo organico di magistrati (non si tratta più di materia attinente alle acque - capo II, articolo 5); ai criteri di corresponsione delle indennità ai giudici di pace in materia penale (capo III, articolo 6); al funzionamento della giunta speciale per le espropriazioni presso la corte di appello di Napoli (capo IV, articolo 7); alla copertura finanziaria.
Come si è detto, il capo I dispone la soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche e, contestualmente, attribuisce le relative competenze al giudice ordinario (tribunali e corti d'appello), per le controversie relative a diritti soggettivi, e al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), per quelle inerenti interessi legittimi.
La necessità ed urgenza che giustificherebbe non solo la soppressione di tali organi giudiziari, ma anche la scelta effettuata dal Governo di utilizzare lo strumento normativo della decretazione d'urgenza, deriverebbe, secondo quanto evidenziato dalla relazione di accompagnamento, dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 305 e 353 del luglio 2002. La prima ha giudicato incostituzionali gli articoli 139 e 143, terzo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nella parte in cui non prevedono la nomina di uno o più supplenti nell'ipotesi di astensione di uno dei componenti titolari. La seconda sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della composizione dei tribunali regionali relativamente alla partecipazione al collegio giudicante di uno dei tre tecnici, già funzionari del genio civile. Nella relazione si legge espressamente che «Tali pronunce di incostituzionalità, unitamente alla considerazione di scarsa compatibilità tra i princìpi che reggono il giudizio in materia di acque e quelli in materia processuale sanciti dalla Costituzione (...), impongono il presente intervento normativo che si propone di sopprimere i citati organi giurisdizionali e di attribuire al giudice ordinario (tribunali e corti d'appello) le cause relative a diritti ed al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi in tema di acque.»
L'esigenza di riportare l'attuale contenzioso davanti al giudice naturalmente competente sarebbe giustificata anche dall'incostituzionalità delle norme che regolano la procedura prevista per i procedimenti innanzi al tribunale regionale delle acque ed al tribunale superiore delle acque pubbliche.
Sono costretto ad infastidirvi enunciando tutto ciò che prevede nel dettaglio questo decreto-legge; a mio avviso sarebbe bastato dire che la normativa in questione è obsoleta, superata dal tempo: risalente al 1933, essa ha un un'esistenza trentennale ormai incompatibile con lo sviluppo registrato in tutti i campi.
Nel dettaglio del provvedimento, l'articolo 1 dispone la soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del
tribunale superiore delle acque pubbliche, stabilendo contestualmente l'abrogazione delle relative fonti normative.
L'articolo 2 attribuisce al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, ed operante in composizione collegiale, la cognizione delle controversie in materia di diritti soggettivi già di competenza dei tribunali regionali delle acque a norma dell'articolo 140 del regio decreto n. 1775 del 1933. Le controversie aventi ad oggetto la lesione di interessi legittimi - già attribuite ai tribunali regionali delle acque pubbliche a norma dell'articolo 143 del citato regio decreto - sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di ricorso per Cassazione.
L'articolo 3 del decreto-legge dispone la soppressione del posto di presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione.
La relazione governativa rileva, in proposito, che l'istituzione di un secondo posto di presidente aggiunto permetterà di razionalizzare la distribuzione delle competenze tra il ramo civile e quello penale. Anche l'organico del personale amministrativo del tribunale superiore delle acque pubbliche viene aggregato a quello della Corte di cassazione e sono fatti salvi i diritti dei dipendenti trasferiti. Si prevede, infine, che, nelle more della soppressione del tribunale superiore delle acque pubbliche, le funzioni di presidente siano esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.
L'articolo 4 detta norme di natura transitoria per il passaggio dal vecchio al nuovo regime. Si prevede, inoltre, che agli interessati compete, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di riassumere dinanzi ai giudici ordinari o amministrativi individuati dall'articolo 2 le cause pendenti presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche e i tribunali regionali delle acque pubbliche. L'inutile decorso del termine determina l'estinzione del procedimento. Resta, ovviamente, ferma la validità degli atti processuali compiuti.
Il capo II ha per oggetto la collocazione fuori ruolo organico dei magistrati. In particolare, l'articolo 5 prevede che, in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, fino al 30 giugno 2004, il numero dei magistrati fuori ruolo destinati al Ministero sia elevato di 12 unità, passando da 50 a 62. Finalità dell'intervento è quella di garantire il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in adempimento degli obblighi comunitari.
Il capo III del decreto-legge interviene sulle indennità spettanti al giudice di pace penale. Si ricorda, in proposito, che con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono state attribuite al giudice onorario limitate competenze anche in campo penale; a differenza che nel settore civile, non esistono, tuttavia, disposizioni normative primarie che riconoscano al giudice onorario specifiche indennità a fronte dell'emissione di provvedimenti, comunque rilevanti, ma che non definiscano il processo penale.
In conformità di quanto previsto nell'ordine del giorno Bertolini n. 9/3290/2, accolto dal Governo nella recente seduta del 5 novembre 2002 della Camera dei deputati e sottoscritto da tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione, l'articolo 6 del decreto-legge, aggiungendo il comma 3-ter all'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, individua una serie di provvedimenti del giudice di pace in materia penale, la cui emissione comporta la corresponsione di una indennità; il relativo importo, pari a quanto riconosciuto, in ambito civile, per ciascun decreto ingiuntivo, è fissato in 10,33 euro. L'individuazione di questi provvedimenti è quanto mai opportuna, al fine di contenere le richieste entro limiti già determinati, onde evitare - come purtroppo sembra sia avvenuto in qualche sede giudiziaria, laddove si usa la fantasia più del necessario - liquidazioni enormi.
Le disposizioni del capo IV del decreto-legge, costituito dal solo articolo 7, mirano
a garantire il funzionamento della giunta speciale per le espropriazioni presso la corte d'appello di Napoli.
Si tratta di un organo di giurisdizione competente per le determinazioni in via contenziosa delle indennità per le espropriazioni relative a beni immobili siti nel territorio del comune di Napoli per le quali siano applicabili le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 2892 del 1885, concernente il risanamento della città di Napoli.
Con la sentenza n. 393 del 2002, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la composizione della giunta, in quanto si prevede che ne faccia parte l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato, in contrasto con i principi di imparzialità e indipendenza della giurisdizione.
Tale contrasto deriva, secondo la Corte, dal fatto che proprio l'ufficio tecnico erariale partecipa al procedimento amministrativo di stima degli immobili da espropriare fornendo una valutazione normalmente adottata come base dell'indennità di espropriazione offerta dall'amministrazione, indennità che costituisce oggetto del giudizio della giunta speciale.
Ora, per rimediare alla paralisi dei giudizi ancora da definire presso la giunta, conseguente alla citata pronuncia di incostituzionalità, e garantirne il funzionamento fino alla soppressione dell'organo, l'articolo 7 del decreto-legge in esame interviene sulla composizione della componente non togata della giunta. La norma prevede che il presidente della corte d'appello di Napoli nomini come membri del collegio due ingegneri particolarmente esperti in materia (comma 1). Sempre al presidente spetta, poi, la nomina dei tre membri supplenti in caso di assenza o impedimento dei titolari (comma 2) ed è infine confermata, dal comma 3 dell'articolo 7, la durata in carica biennale dei componenti la giunta e la loro possibile permanenza in carica.
L'articolo 8 detta disposizioni sulla copertura finanziaria del provvedimento, mentre, l'articolo 9 riguarda, infine, l'entrata in vigore del provvedimento.
Ritengo di aver detto tutto anche se per me è più faticoso leggere che parlare all'impronta. Purtroppo, bisogna sacrificare le abitudini quando vi sono esigenze di completezza davanti all'organo parlamentare.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.
ROBERTO RUTA. Signor Presidente, la relazione è stata assolutamente esaustiva, dunque non ritornerò sulle singole questioni.
Il decreto-legge in esame ha ad oggetto misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia. Non mi dilungherò sull'uso e sull'abuso della decretazione d'urgenza nel corso della nostra Repubblica. Certo è che, per quanto concerne l'amministrazione della giustizia in materia di acque pubbliche, la Corte costituzionale ha rilevato due piccole questioni. Gli articoli dichiarati incostituzionali non prevedevano la nomina di uno o più supplenti nell'ipotesi di astensione, ricusazione o legittimo impedimento di uno dei componenti titolari. La seconda sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della composizione dei tribunali regionali relativamente alla partecipazione al collegio giudicante di uno dei tre tecnici già funzionari del genio civile.
Tali tribunali hanno amministrato, comunque, in materia di acque pubbliche la giustizia in Italia. È come paragonare tali tribunali a persone che non hanno i calzini o le scarpe adatte: si è deciso di abolirli completamente e ciò attraverso un decreto-legge. L'urgenza in ordine a questo primo punto era quella di rimediare alla disfunzione. Il decreto-legge, a mio avviso, aveva una sua ragione di essere adottato: eliminare il problema dei supplenti
e della partecipazione al collegio giudicante di uno dei tre tecnici già funzionari del genio civile. Però, non mi sembra che tale soluzione fosse contenuta nelle sentenze della Corte costituzionale o che da tali sentenze derivasse l'urgenza di abolire completamente i tribunali delle acque pubbliche.
Ritengo che ciò dovrebbe essere oggetto di un apposito disegno di legge, non di un decreto-legge. Infatti, quella di abolire i tribunali regionali ed il tribunale superiore delle acque pubbliche è una scelta in materia di amministrazione della giustizia che richiede un confronto, un ripensamento ed un approfondimento propri di un iter parlamentare normale, non di una decretazione d'urgenza.
Quindi, la prima questione riguarda certamente il tema dell'uso della decretazione d'urgenza.
Entrando invece nel merito del provvedimento, credo che questo sia stato giustificato dal fatto che probabilmente la mole di lavoro per i giudici dei tribunali regionali e del tribunale superiore delle acque non fosse così grande da giustificare l'esclusiva competenza (e quindi l'esistenza di un tribunale speciale).
Tuttavia, con riferimento ad un'altra materia (la giustizia minorile), il Governo ha presentato un disegno di legge, optando per una soluzione - peraltro non condivisa ed infatti è in corso un approfondimento in Commissione -, in base alla quale i tribunali minori, pur venendo meno, mantengono la competenza in materia penale, laddove la competenza in materia civile e amministrativa viene trasferita ai tribunali ordinari. In quel caso si è detto inoltre che i giudici dei tribunali dei minori, assegnati ai tribunali ordinari, con riferimento alla competenza sulle questioni relative ai minori in materia civile e amministrativa, hanno la possibilità di occuparsene prioritariamente rispetto agli altri giudici; ciò proprio in virtù di una loro specifica competenza acquisita sul campo.
Allora, tornando alla nostra materia, i giudici dei tribunali regionali e di quello superiore delle acque hanno anch'essi una competenza acquisita sul campo e d'altronde se all'epoca si è pensato di istituire dei tribunali speciali (regionali e superiore) in materia di acque, era proprio perché si riteneva che la materia richiedesse una sorta di tecnicismo e comunque una preparazione specifica. Ebbene rispetto a questo dato, mi sembra che in questo decreto-legge manchi - fermo restando il fatto che non avrebbe dovuto essere utilizzato lo strumento della decretazione d'urgenza - la previsione che questi giudici (trasferiti in questo caso in Cassazione) possano supportare lo svolgimento del lavoro per il quale essi hanno ormai acquisito una specializzazione sul campo. Non viene infatti previsto che tali giudici possano, pur all'interno dei tribunali ordinari, occuparsi ancora della materia delle acque. Se ciò fosse stato stabilito, lo sarebbe stato soprattutto nell'interesse dei cittadini, i quali solo così avrebbero avuto la garanzia di essere giudicati da magistrati competenti in materia e non da persone che di quella materia non ne sanno nulla, trattandosi di una materia molto tecnica.
Quindi anche sotto il profilo del merito, non credo che l'abolizione di questi tribunali speciali sia una grande operazione, considerando anche quello che significa l'acqua, il sistema dell'acqua e le novità legislative in tale materia. Semmai (qualora fosse ritenuto esiguo il loro carico di lavoro), si poteva tranquillamente attribuire a tali tribunali speciali la competenza su materie altrettanto tecniche, nel senso che i tribunali regionali e quello superiore delle acque avrebbero potuto continuare a svolgere il loro ruolo e in aggiunta avrebbero potuto vedersi riconosciuta la competenza su altre materie di tipo tecnico, che proprio per la loro preparazione e per la competenza acquisita sul campo potevano svolgere in maniera ottimale, rendendo così un servizio ai cittadini (che è poi quello che i cittadini si aspettano: essere giudicati da persone che su specifiche materie abbiano una specifica competenza).
Anche sotto il profilo riguardante i giudici di pace, rilevo soprattutto l'aspetto
dell'utilizzo della decretazione d'urgenza, anche perché nel merito mi sembra che i giudici di pace - sempre ovviamente nell'ottica di una riforma più complessiva della giustizia e non con provvedimenti d'urgenza - avrebbero dovuto avere un riconoscimento anche in materia penale, vista la nuova attribuzione; mi sembra infatti che questo sia un aspetto comunque necessario e certamente condivisibile.
Senza scendere nei particolari, sull'aumento dei magistrati fuori organico evito ogni commento, in quanto in quest'aula ho sentito molte dichiarazioni che facevano riferimento ad atti straordinari volti a distogliere i giudici dai loro compiti e così via. Mi rimetto all'intelligenza di tutti per verificare se le affermazioni rese non contraddicano, in modo eccessivamente stridente, le scelte politiche contenute in queste norme recanti misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia.
Vorrei concludere evidenziando che la nostra contrarietà deriva dalla forma e dallo strumento giuridico utilizzato. Siamo contrari perché si continua ad immaginare che, in tema di amministrazione della giustizia, dicendo di voler tamponare piccole falle, in effetti poi si pongono in essere colpi che stravolgono il sistema giudiziario italiano; per tale motivo la nostra contrarietà è piena!
Ferme restando alcune questioni attraverso le quali si è fornita risposta ad esigenze ovvie, il tema vero che resta in piedi è il seguente: l'amministrazione della giustizia non può essere disciplinata in questa maniera, occorre un'idea complessiva, occorrono disegni di legge che consentano il confronto e non misure di questo genere che, proprio perché urgenti o dichiarate tali, con un contenuto molto più ampio rispetto alla singola questione, rischiano di rendere poco intellegibile il sistema di riforma che si ha in mente, limitando in tal modo il Parlamento nella sua capacità di fornire il proprio contributo in un confronto chiaro e sereno. Siamo consapevoli che la giustizia non appartiene a nessuno, ma deve rappresentare una questione di tutti, vissuta nell'ambito di un confronto leale e serio su proposte complessive di riforma. Attraverso questo provvedimento non vi è la possibilità di realizzare ciò in quanto, appunto, non vi è la possibilità di un confronto serio, leale e costruttivo.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tarditi. Ne ha facoltà.
VITTORIO TARDITI. Come ha già illustrato ampiamente il relatore, il provvedimento in esame interviene su diversi temi di competenza del Ministero della giustizia, al fine di fronteggiare alcune specifiche emergenze relative all'amministrazione della stessa.
Nel corso dell'esame in sede referente le questioni sulle quali la Commissione si è maggiormente soffermata sono state due: la cognizione delle controversie attualmente di competenza dei tribunali regionali delle acque, che il decreto in esame sopprime, e l'indennità dei giudici di pace in materia penale.
Per quanto riguarda la prima questione, ricordo preliminarmente che le cause attualmente iscritte a ruolo in ordine a queste specifiche controversie sono circa 600, quindi appare anacronistico mantenere in piedi una struttura giudiziaria per un numero così esiguo di cause. Dunque, l'articolo 2 del provvedimento in esame attribuisce al tribunale ordinario, con sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente e operante in composizione collegiale, la cognizione delle controversie in materia di diritti soggettivi, mentre quelle che hanno per oggetto la lesione di interessi legittimi sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo.
A parte ogni questione relativa all'opportunità di sopprimere con decreto-legge i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il tribunale superiore delle acque pubbliche, dal dibattito in Commissione è emersa chiaramente l'esigenza di assicurare razionalità alla cosiddetta geografia giudiziaria, affinché la ripartizione sul territorio degli uffici giudiziari sia tale da garantire a tutti i cittadini un'amministrazione della giustizia che non sia distante e, in alcuni casi, di fatto irraggiungibile.
Nel caso del decreto-legge in esame, la scelta del Governo di attribuire la cognizione delle controversie in materia di diritti soggettivi ai tribunali ordinari, che hanno sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, anziché a quelli territorialmente competenti, potrebbe sembrare essere ispirata da un principio di accentramento degli uffici giudiziari che sicuramente non avvicina il cittadino al «servizio giustizia», che - è bene sottolinearlo - rappresenta l'obiettivo al quale il legislatore deve tendere ogni qual volta pone mano alla geografia giudiziaria. In realtà, a ben vedere, nel caso in esame, non ci troviamo dinanzi ad un'operazione di accentramento delle competenze, in quanto gli uffici competenti in materia di acque pubbliche passano da otto - tanti sono i tribunali regionali delle acque pubbliche - a ventinove - quanti sono i tribunali ordinari aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello. Pertanto, il decreto-legge opera, rispetto alla normativa vigente, un decentramento. È, inoltre, da rilevare che la particolarità delle questioni attualmente attribuite ai tribunali delle acque è tale da sconsigliare un eccessivo decentramento delle relative competenze che porterebbe, tra l'altro, un ulteriore aggravio di lavoro per i tribunali più piccoli, che già soffrono di carenze di strutture e di personale. Per tali ragioni, ritengo che la scelta compiuta dal Governo con il decreto-legge in esame possa essere condivisa, pur ribadendo - anche a titolo personale - una ferma contrarietà ad ogni tentativo di accentramento territoriale dell'amministrazione della giustizia.
Altra questione di rilievo oggetto del decreto-legge in esame è quella relativa alle indennità spettanti al giudice di pace in materia penale.
Come ha ricordato il relatore, il Governo ha accolto il 5 novembre scorso un ordine del giorno sottoscritto da tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione, che impegna il Governo ad avviare ogni iniziativa di propria competenza, affinché, quanto prima, si riveda la normativa riguardante le indennità da corrispondere ai giudici di pace in materia penale, con particolare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e alle modalità di assegnazione dei procedimenti. L'esigenza di modificare l'attuale normativa è nata dalla constatazione che i giudici di pace che esercitano le funzioni giudiziarie in materia penale attualmente percepiscono indennità non commisurate alla varietà dei provvedimenti espressamente indicati dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per cui non è raro il caso che la remunerazione da essi percepita non corrisponda all'effettivo impegno dai medesimi sostenuto per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla legge.
L'articolo 6 del decreto-legge, accogliendo almeno in parte il citato ordine del giorno e aggiungendo il comma 3-ter all'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, individua una serie di provvedimenti del giudice di pace penale, la cui emissione dà diritto alla corresponsione di un'indennità; il relativo importo, pari a quanto riconosciuto, in ambito civile, per ciascun decreto ingiuntivo, è fissato in 10,33 euro. Pertanto, il decreto-legge opera una scelta che è sicuramente da condividere, in quanto rappresenta un primo passo verso una nuova disciplina delle indennità dei giudici di pace che tiene conto della peculiarità dei diversi provvedimenti da loro assunti. È tuttavia opportuno sottolineare la necessità di una riforma dell'intera disciplina delle remunerazioni della magistratura onoraria che assicuri, da un lato, una diretta corrispondenza tra l'impegno sostenuto e la correlativa remunerazione e, dall'altro, il superamento delle disuguaglianze, spesso ingiustificate, che attualmente si registrano tra diversi giudici di pace in ordine alle loro retribuzioni. Si potrebbe, ad esempio, prevedere una quota minima di retribuzione uguale per tutti i giudici di pace, da incrementare eventualmente, caso per caso, a fronte di particolari impegni che tali giudici debbano sostenere per esercitare le funzioni ad essi attribuite.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che da parte nostra, forza di opposizione chiamata a discutere di una sorta di decreto-legge omnibus in materia di organizzazione giudiziaria, corra in primo luogo l'obbligo di denunciare due aspetti di metodo, prima di affrontare le non poche e rilevanti questioni di merito. La prima questione di metodo è che, senza nulla togliere alla cortese presenza in aula dei sottosegretari, noi dobbiamo affrontare e siamo chiamati ad affrontare, in pochissimi giorni e in pochissime ore, la discussione su rilevanti proposte normative del Governo e su questo ci è impedito ciò che le dinamiche parlamentari imporrebbero, vale a dire un confronto con il Governo stesso. In altri termini, abbiamo un decreto-legge che contiene una serie di interventi e su questo l'interlocuzione politica e parlamentare è stata pressoché nulla. Oggi che avremmo la possibilità di discettare, di discutere e di confrontarci con il Governo non possiamo farlo perché non c'è un rappresentante del Ministero della giustizia. Ed allora parliamo ai cortesissimi e valenti funzionari della Camera che riportano fedelmente il nostro pensiero, parliamo al relatore e parliamo ai pochi colleghi che vogliono ascoltarci. Ma questa ci sembra una questione di metodo rilevante e la sottolineiamo.
Riguardo alla seconda questione di metodo, è la seconda volta in pochi giorni che la Commissione giustizia viene chiamata a pronunciarsi su un decreto-legge su proposta del ministro Castelli, ovviamente adottato dal Governo. Oggi possiamo avere davanti a noi il quadro delle politiche del diritto sin qui promosse dal ministro Castelli e dal Governo Berlusconi e al riguardo osserviamo e rileviamo che il Parlamento è stato chiamato ad approvare tutte quelle leggi di cui il paese ed i giornali hanno ampiamente discusso (possiamo dire, la parte più nota e conosciuta); oltre a quello, in questi primi 15 mesi della legislatura siamo stati chiamati ad approvare la norma propostaci con decretazione d'urgenza che assicurava la scorta al ministro prestata dagli agenti della polizia: di questo abbiamo discusso. Oggi ci troviamo davanti un ennesimo decreto-legge con il quale ci viene proposto, ad esempio, un intervento urgente sulla giunta per le espropriazioni della città di Napoli. Questi sono i contenuti delle politiche giudiziarie e delle politiche del diritto con le quali ci stiamo confrontando in questi mesi. In epoche passate, sei o sette anni fa, nei primi 15 mesi della legislatura noi avevamo portato alla discussione del Parlamento materie riguardanti il giudice unico di primo grado, la depenalizzazione, la competenza penale del giudice di pace, la riforma della giustizia amministrativa: insomma, questo lo cito anche per fare i giusti confronti.
Ripeto, al di là della modestia della materia, troviamo inaccettabile che tutto ciò ci venga propinato con decreto-legge e ci sia impedito il necessario approfondimento. Riguardo a ciò penso non tanto - evidentemente - alla giunta per le espropriazioni, prevista da un'antica legge nell'ambito della città di Napoli, ma al primo capo del decreto-legge che sopprime dal nostro ordinamento il tribunale superiore delle acque pubbliche: anche in questo caso mi pare stridente l'inadeguatezza del metodo. In altri termini, il ministro della giustizia presenta al Parlamento una sua proposta, attraverso la quale ritiene di dover ormai sostenere l'inutilità del tribunale superiore delle acque pubbliche e dei tribunali regionali delle acque pubbliche e ne propone tout court la soppressione. Ebbene, è possibile, è ragionevole, è opportuno che il Governo sopprima un istituto comunque importante e significativo dell'organizzazione giudiziaria del nostro paese con un decreto-legge? Il relatore ha ribadito in aula che il tribunale superiore delle acque pubbliche è un istituto obsoleto che giudica annualmente cinquecento o seicento cause e che non si vede la ragione per il mantenimento di questa struttura, di questa componente dell'ordinamento giudiziario. Noi, come forze di opposizione, replichiamo che anche se
questo è vero - e vedremo che parzialmente è vero - non giustifica affatto il ricorso alla decretazione d'urgenza. Ciò, per la semplice ragione che, in relazione all'istituto del tribunale superiore delle acque pubbliche, si impone una discussione politica, oltre che tecnica e giuridica. Ebbene, noi come forza di opposizione condividiamo, ad esempio, l'analisi ed il giudizio che, verosimilmente, il tribunale superiore delle acque pubbliche debba essere eliminato dal nostro sistema. Non condividiamo, però, il modo con il quale questa cassazione viene consumata.
Signor Presidente, colleghi, il tribunale superiore delle acque pubbliche è un istituto che è stato disciplinato all'epoca del fascismo. Noi come forza politica siamo antifascisti e su quel periodo della nostra storia esprimiamo un giudizio molto severo. Comunque, nell'ambito dell'ordinamento giudiziario al fascismo vanno riconosciuti due meriti notevoli come l'istituzione del tribunale per i minorenni - voluta da giuristi del regime, ma che sapevano ciò di cui stavano parlando - e del tribunale superiore delle acque pubbliche. Sul piano culturale, giuridico e politico dovremmo interrogarci se quelle esigenze del tempo passato siano ancora attuali e se la risposta che fu data allora abbia ancora oggi validità. La risposta al primo quesito è che le esigenze sono ancora attuali, mentre per quanto riguarda il secondo quesito probabilmente è necessario un intervento riformatore rispetto all'istituto, al tribunale e al giudice che deve affrontare quelle questioni. Il tribunale superiore delle acque pubbliche ha sempre affrontato questioni rilevantissime sotto l'aspetto economico e giuridico, con la caratterizzazione che le questioni giuridiche hanno sempre avuto una strettissima connessione con le questioni tecniche. Queste ultime sono questioni che sfuggono alla conoscenza del giudice, appartenendo all'ambito di conoscenza di una componente tecnica che, nel tribunale superiore, è presente attraverso giudici laici e non togati. Pertanto, perché non ci convince la soluzione proposta dal decreto-legge? Perché non è stata discussa e perché si tratta di una soluzione molto approssimativa che evidenzia la povertà di visione politica e di capacità di Governo.
Queste materie producono un contenzioso qualitativamente importante, anche se quantitativamente limitato. Ciò significa che il principio della specializzazione (peraltro si va affermando nell'ambito di tutta la giurisdizione) deve essere preservato dal legislatore che intende riformare la materia. Ciò significa, altresì, che la materia, anche se sottratta ad un tribunale specializzato, deve rimanere nell'ambito di una cognizione comunque specializzata e ciò non è previsto nel decreto-legge e nella soluzione proposta dal Governo.
Questo è il motivo per cui noi, al di là del modesto emendamento di non grande rilievo politico, ci opporremo alla soppressione del tribunale superiore delle acque pubbliche e dei tribunali regionali. Ci opporremo giacché l'intervento riformatore ci appare mal concepito, mal articolato e mal scritto e, quindi, destinato ad un cattivo approdo.
Vi è un'altra parte del decreto-legge sulla quale avremmo desiderato e gradito, in questa sede, l'interlocuzione quanto meno con un sottosegretario ed, in sede più propria, una discussione approfondita con tutti i colleghi della Commissione giustizia. Mi riferisco a quella che contempla un intervento incisivo ed importante sulla legge istitutiva della figura del giudice di pace in merito alla quale, peraltro, vi è stato un importante intervento riformatore nel corso della passata legislatura. Nella scorsa legislatura, il Parlamento riqualificò la figura del giudice onorario e ritenne di doverla meglio compensare per renderne più appetibile il ruolo e la funzione, per allargare la platea dei possibili giudici di pace e per operare una selezione più adeguata alla funzione del ruolo del giudice onorario stesso.
Oggi si dice apoditticamente, mi sia concesso, che i giudici di pace guadagnano troppo. Noi intervenimmo perché guadagnavano poco e ritenemmo di dover rivedere i compensi da assegnare ai giudici di pace per le ragioni politiche che ho appena tratteggiato.
L'assunto del Governo è apodittico - lo ripeto - giacché non vi sono elementi, non ci sono state fornite notizie, manca un monitoraggio in forza del quale valutare la fondatezza del presupposto di fatto che giustificherebbe l'intervento del Governo medesimo. Né ciò è possibile farlo - atteso appunto lo strumento del decreto-legge - in Commissione perché, in tempi brevissimi, siamo stati chiamati ad esaminare tale disciplina affrontata con il decreto-legge in discussione.
Per la serietà della nostra posizione abbiamo cercato, pur nel brevissimo tempo che ci è stato messo a disposizione, di acquisire qualche informazione, ma le informazioni a nostra disposizione sono assolutamente in controtendenza, in contrasto, in contraddizione rispetto a quelle che ci fornisce il Governo che giustificherebbero il taglio massiccio operato rispetto alla remunerazione dei decreti di attivazione assunti ed adottati dai giudici di pace.
Nel 2001 infatti i giudici di pace hanno definito 662.613 processi, di cui 412.355 con sentenze. Tradotto in compensi, si arriva ad un compenso netto di 785 euro mensili per ciascun giudice di pace.
A parte le sentenze, ciascun giudice emette 85 decreti ingiuntivi in un anno, che portano nelle tasche del magistrato 526 euro all'anno e 43,90 euro al mese. Per arrivare a definire il trattamento dei giudici di pace vanno poi considerate le indennità mensili lorde, (un massimo di 11 mensilità), pari a 258 euro e all'indennità di udienza pari a 36 euro mensili.
Peraltro, questi sono dati medi rispetto ai giudici di pace esistenti sul territorio. Tuttavia, le somme non sono state ugualmente ripartite in tutta Italia: la punta massima riferita al netto per il 2001 si è realizzata nel distretto di Napoli, con 1214 euro al mese per ogni giudice di pace; meno fortunati sono invece i colleghi di Caltanissetta con una media di 523 euro al mese. Vi sono stati dei trattamenti consistenti ma questi, secondo i giudici di pace in servizio, sono limitati al periodo agosto-settembre 2002 e sono dovute ad una liquidazione una tantum per il periodo precedente. Tutto ciò comunque ha riguardato pochi giudici: si tratta, insomma, di un fatto episodico ed anomalo.
Serietà di legislatore imporrebbe che questi dati, peraltro con un minimo di analisi, venissero forniti al Parlamento e alle Commissioni, prima di intervenire sul tema normativo per modificare in peius la situazione reddituale dei giudici onorari, che tanto stanno meritando sul campo - per inciso, l'istituto del giudice di pace è l'istituto che sta fornendo l'aiuto maggiore nel superamento della crisi strutturale del sistema giudiziario del nostro paese -; serietà quindi imporrebbe un'analisi dei dati ed imporrebbe al Governo di fornire il suo punto di vista non attraverso apodittiche affermazioni - i giudici di pace guadagnano di più dei giudici togati - ma con dati di fatto per verificare la questione nei suoi esatti termini e per operare quelle scelte legislative adeguate a risolvere, se questioni ci sono, le problematiche in esame.
Vorrei svolgere un'ultima considerazione: il Governo ha presentato in Commissione un emendamento al decreto-legge, inserendo una nuova materia nell'ambito del decreto-legge stesso. Si tratta di una materia che atteneva ad una nuova regolamentazione ordinamentale dei magistrati di tribunale e dei magistrati di appello applicati alla Cassazione. Noi abbiamo protestato e, a seguito di tali proteste, il Governo ha ritirato l'emendamento che, peraltro, temiamo possa essere presentato nuovamente nelle prossime ore. È un malvezzo, un comportamento ormai noto, non c'è da stupirsi di nulla dopo l'approvazione della legge Cirami, figuriamoci se possiamo preoccuparci per un emendamento presentato all'ultima ora, con il quale si fa un grazioso regalo a cinque o sei magistrati che oggi lavorano con il grado di magistrato di corte d'appello presso la Cassazione, per promuoverli in massa, illustre relatore.
Questo era, in effetti, il senso dell'emendamento: ci sono evidentemente cinque o sei amici di qualche direttore generale del ministero, che, petulanti, stanno chiedendo di fare carriera in questo
modo e, conoscendo la generosità del ministro Castelli e quella di alcuni suoi direttori generali, noi ci aspettiamo che venga consumata questa piccola, ennesima ingiustizia ed iniquità nel nostro lavoro. Una strumentalizzazione, l'ennesima, del Parlamento e della sua altissima funzione.
Purtroppo non possiamo rivolgerci ai rappresentanti del Ministero della giustizia; possiamo rivolgerci ai rappresentanti autorevoli del Governo, i quali hanno qualche ragione per opporre la loro mancanza di conoscenza rispetto alle questioni che sto ponendo. È comunque grave - e lo dico ai sottosegretari presenti - che non vi sia qualche loro collega del palazzo di via Arenula che venga a dar conto al Parlamento non di qualcosa che non esiste, ma di un decreto-legge che è all'esame della Camera e di un possibile emendamento in relazione al quale noi sappiamo che in via Arenula stanno alacremente lavorando.
Se l'emendamento sarà presentato - e noi chiediamo ai cortesi sottosegretari presenti di farsi portavoce di questa nostra posizione politica -, la nostra battaglia sarà durissima, come durissima sarà anche la nostra azione di denuncia. L'emendamento dovrebbe peraltro essere dichiarato inammissibile per estraneità di materia, ma, come osservavo poc'anzi, attese le esperienze parlamentari di questi quindici mesi, noi temiamo di tutti e di tutto.
Abbiamo presentato degli emendamenti per i quali ci batteremo, soprattutto per quelli che meglio corrispondono alla posizione politica e culturale che abbiamo cercato di illustrare sin qui. Si tratta di emendamenti soppressivi di intere parti del provvedimento; le ragioni di questi emendamenti le abbiamo espresse. Adesso attendiamo magari un atteggiamento ragionevole da parte del Governo, giacché sbagliare è umano, perseverare forse è qualcosa di più grave (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. L'emendamento a cui si riferiva, onorevole Bonito, è stato appena presentato. Naturalmente, deve essere sottoposto al vaglio di ammissibilità da parte della Presidenza, come tutti gli emendamenti.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, ne posso prendere visione ed eventualmente completare il mio intervento?
PRESIDENTE. Se è ammissibile, avrà modo di intervenire sull'emendamento quando verranno esaminati gli emendamenti; se non è ammissibile, userebbe del tempo che potrebbe preziosamente impiegare in altre attività.
FRANCESCO BONITO. La ringrazio, signor Presidente.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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