Allegato B
Seduta n. 232 del 2/12/2002


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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere - premesso che:
gli organi di stampa hanno pubblicato in questi giorni l'avviso di indizione di asta pubblica, predisposta dall'Amministrazione Comunale di Breno (Brescia) per l'alienazione di aree di proprietà comunale in località Gaver;


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la stessa asta è indetta per il giorno 29 novembre 2002 alle ore 10.00, avendo come oggetto due aree, di cui una, al mappale n. 7249, classificata nel vigente P.R.G. «zona per attrezzature e insediamenti turistici, strutture ricettive», per 2000 mq totali e l'altra, per 3600 mq, viene messa all'incanto - sempre per realizzarvi attrezzature, insediamenti turistici e strutture ricettive - specificando che «...l'offerta dovrà essere formulata tenuto conto dell'eventuale aumento di capacità edificatoria prevista dalla variante del P.R.G. adottato con delibera di consiglio comunale n. 14 del 4 settembre 2002 e trasmessa alla regione per la sua approvazione»;
la regione Lombardia, con delibera n. 7946 del 1o febbraio 2002, ha proposto modifiche d'ufficio alle varianti di P.R.G. avanzate dal Comune di Breno, con delibera dello stesso il 12 maggio 1999, riducendo le capacità edificatorie a 2000 mq totali;
successivamente, l'amministrazione comunale di Breno, con delibera n. 17 del 4 settembre 2002, ha avanzato controdeduzione alle modifiche d'ufficio di cui alla delibera regionale n. 7946 in relazione alla variante per gli interventi previsti nelle località Gaver e Bazena;
gli interventi riproposti dall'amministrazione di Breno hanno sollevato e sollevano le proteste delle associazioni ambientaliste, in particolare della Valle Camonica, che si oppongono alle ipotesi di ampliamento della cementificazione che andrebbe a ricadere su un territorio di complessivi 178.000 mq, e coinvolgente anche i comuni di Bagolino e di Collio, sul quale sono previste strutture ricettive turistiche e villette private;
la zona di Bazena/Gaver, situata oltre i 1400 di quota - un sito che insiste sul parco dell'Adamello - riveste alto interesse naturalistico ed è considerata, a ragione, una delle zone più belle della montagna bresciana, posta al punto di incontro tra le valli Trompia, Sabbia e Camonica;
per questi interventi non è ancora definita la destinazione urbanistica, non essendo concluse le procedure autorizzative da parte della regione Lombardia, così come le modalità operative per la definizione del P.I.S.L. che individuino obiettivi, risorse necessarie e soggetti attuatori che devono concretizzarsi in un piano di inquadramento di esclusiva iniziativa pubblica;
una delegazione di amministratori locali (di regione, procincia e comuni) ha incontrato il 21 novembre 2002 a Roma il Ministro dell'ambiente e il Sottosegretario Tortoli, illustrando loro «il progetto Gaver»;
gli organi di informazione locale hanno riferito che nel corso dell'incontro il Ministro ha assicurato:
a) l'immediata apertura di un tavolo tecnico-legislativo per il decollo di questo piano;
b) l'interessamento delle direzioni dell'ambiente e dell'agricoltura;
c) il suo sostegno alle richieste delle amministrazioni locali nei confronti dell'Unione europea;
d) l'impegno a reperire contributi attraverso il ministero -:
se il Ministro fosse a conoscenza del fatto che il comune di Breno ha previsto di mettere in vendita aree per realizzarvi interventi edilizi per 3600 mq, senza che ciò sia previsto dai vigenti strumenti urbanistici e per una estensione ben maggiore rispetto a quanto autorizzato dalla regione Lombardia con propria delibera n. 7946 del 1o febbraio 2002;
se il Ministro sia al corrente del meccanismo di finanziamenti previsto dal progetto, con particolare riferimento alla loro entità, alla trasparenza dei finanziamenti privati e della loro provenienza;


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se il Ministro non ritenga opportuno recedere dagli impegni assunti nell'incontro del 21 novembre 2002.
(2-00566) «Tolotti, Delbono, Alfonso Gianni, Bandoli, Realacci, Zanella, Grotto, Pistone, Cima, Lion».

Interrogazioni a risposta scritta:

BULGARELLI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
in data 26 novembre 2002 il Governo spagnolo e quello francese hanno siglato un accordo che, appellandosi all'articolo 56 della Convenzione dell'ONU sul diritto del mare, vieta a tutte le imbarcazioni monotrasporto con più di 15 anni di età aventi a bordo carichi pericolosi come petrolio e altri idrocarburi e che non presentino adeguate garanzie di sicurezza di avvicinarsi a meno di 200 miglia dalla costa;
in applicazione di tale accordo già due navi, la Byzantio e la Express, sono state respinte dalle autorità costiere. L'Express, imbarcazione costruita nell'anno 1980 in Giappone, battente bandiera maltese, fu ispezionata nell'agosto 2002 nel porto di Ravenna e in tale occasione fu riscontrato un difetto di sicurezza generale, nonostante l'imbarcazione in oggetto fosse dotata di autorizzazione dell'American Bureau of Shipping (ABS);
è del tutto ragionevole ritenere che, in virtù dell'applicazione dell'accordo tra Spagna e Francia, gran parte delle petroliere più vecchie e con minori garanzie di sicurezza sceglieranno i nostri porti, in particolar modo quelli situati nel mare Adriatico, per evitare i controlli previsti dall'accordo franco-spagnolo; tali porti, in particolare quello di Trieste, il maggiore del Mediterraneo e uno dei più grandi del mondo, sopportano già oggi un intensissimo traffico, e le manovre all'interno dell'area marittima portuale risultano di particolare difficoltà per la mancanza di sistemi radar per il monitoraggio del traffico;
il rischio di incidenti, pertanto, aumenterebbe vertiginosamente, tanto da determinare catastrofici danni ambientali al già provato ecosistema del mare Adriatico, che per la sua particolare conformazione amplificherebbe all'ennesima potenza le conseguenze già di per sé drammatiche tipiche di simili incidenti -:
se non ritenga urgente recepire nella nostra normativa quanto disposto dall'articolo 56 della Convenzione dell'ONU sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, predisponendo adeguate misure di protezione delle acque territoriali dal transito di imbarcazioni pericolose e sprovviste di efficaci misure di sicurezza.
(4-04683)

PECORARO SCANIO e LION. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
nel comune di Villa di Serio (Bergamo) è in progetto la realizzazione, da parte del gruppo Italcementi, di una nuova centrale termoelettrica da 190 Mwatt;
tale centrale andrà a sostituire quella vecchia già esistente, di cui è prevista la demolizione, che attualmente genera una potenza di 22 Mwatt;
il comune di Villa di Serio è situato in una zona definita a rischio;
la centrale sorgerà sulla riva del fiume Serio; sulla sponda opposta al fiume è già presente un'altra centrale termoelettrica (del gruppo Pigna) di 90 Mwatt;
tra le due centrali passa una strada sulla quale transitano 40.000 veicoli al giorno;
per fare funzionare la nuova centrale verrà costruito un gasdotto lungo 39.850 metri attraversando aziende agricole, vigneti e perforerà un monte con una galleria


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di 950 metri; nel progetto del gasdotto non è stato fatto nessuno studio di impatto ambientale;
al progetto è stata assegnata la procedura d'urgenza prevista dal decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, motivata dalla necessità di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica, mentre, secondo quanto emerso dall'indagine conoscitiva della X Commissione della Camera dei deputati, non sussistono i pericoli ipotizzati;
la procedura semplificata introdotta dalla nuova normativa non può trovare applicazione alla realizzazione del metanodotto riferito come necessario per l'alimentazione della centrale, che si snoda per 40 Km attraversando i territori di ben 20 comuni, con un tracciato che interessa aree a vocazione agricola, di indubbia importanza quindi non solo paesistica ma anche ambientale - di cui talune oggetto anche dì importantissime e pregiate coltivazioni di origine controllata, garantita o protetta (basti citare il Moscato di Scanzo e il Valcalepio) - aree protette, aree soggette a vincoli idrogeologici, boschivi e di altra natura, con conseguente pesante alterazione degli habitat e dei territori interessati dall'opera;
secondo le osservazioni effettuate dalla sezione Lombardia del WWF il metanodotto avrebbe una lunghezza superiore a quella indicata in progetto;
appare incomprensibile che il progetto del metanodotto e la documentazione relativa non fossero stati resi disponibili per l'esame e la presentazione delle osservazioni insieme al progetto della centrale, e sono state necessarie le pressioni dei comitati e dei comuni interessati per ottenere, con grave ritardo, il deposito, presso gli uffici della regione Lombardia, degli elaborati relativi all'opera;
dall'esame della citata documentazione, in una lettura unitaria con il disegno di ripotenziamento della centrale, è emersa la certezza della non complementarietà dell'opera, così configurata, con la centrale;
il metanodotto, come già rilevato da alcuni Comuni, non può essere strumentalmente considerato come opera connessa e complementare al ripotenziamento della centrale elettrica Italgen in quanto l'alimentazione necessaria alla centrale (1/4 circa della potenziale capacità di trasporto complessiva dell'impianto), la sua sezione geometrica tipica, la sua portata, la sua pressione di esercizio (75 bar) lo qualificano di fatto quale nuova dorsale distributiva della SNAM, come tale opera soggetta ad una propria ed autonoma procedura di approvazione da parte degli enti competenti, non autorizzabile secondo le procedure semplificate del citato decreto-legge 7/02;
ulteriori perplessità sulla necessità di ricorrere agli strumenti di semplificazione delle procedure derivano da:
la presenza di un altro metanodotto che collega Seriate a Villa di Serio, suscettibile di utilizzo e ripotenziamento, con considerevole risparmio di territorio, suscita;
i dati emersi da uno studio dell'I.R.S. - Istituto per la Ricerca Sociale dell'università degli Studi di Milano - secondo i quali l'energia elettrica prodotta, convogliata a Gorlago, proseguirebbe per la sottostazione di Chiari, e sarebbe quindi destinata alla commercializzazione e non al soddisfacimento delle esigenze della centrale o della collettività locale;
il ripotenziamento della centrale non dovrebbe trovare realizzazione nel comune di Villa di Serio, qualificato come «zona critica» dal punto di vista ambientale dalla Regione Lombardia con la D.G.R. 6501 del 19 ottobre 2001, che vieta l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica per scopi commerciali, rispondendo al disegno regionale di sviluppare solo nuovi impianti di piccola potenza e baricentrici rispetto ai consumi;
lo studio di impatto ambientale dell'opera risulta assolutamente carente ed inadeguato sia per quanto riguarda l'analisi dei fattori compromettibili dal ripotenziamento


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della centrale che per quanto riguarda la realizzazione del metanodotto;
secondo gli studi effettuati dal Movimento Medicina Democratica, per quanto riguarda più propriamente gli aspetti ambientali e gli aspetti climatici, dalla realizzazione della centrale deriverebbe un innalzamento delle temperature atmosferiche di indubbio impatto su fauna e flora dell'intera vallata;
lo studio dell'inquinamento atmosferico presenta indubbie carenze, mentre alquanto discutibili sono i presunti benefici derivanti dalla realizzazione di una centrale a metano o gas naturale, poiché, per il volume delle emissioni derivanti dalla nuova centrale, non si avrebbe alcun significativo miglioramento dell'inquinamento della zona, tra i più critici dell'intera Lombardia, e come è stato riconosciuto dalla stessa regione Lombardia, che in ragione di questa criticità con la D.G.R. 6501 del 19 ottobre 2001 aveva vietato la realizzazione di nuove centrali in loco;
una fortissima carenza dello studio di impatto ambientale consiste inoltre nella omessa valutazione della presenza, a poche decine di metri, della nuova centrale della Pigna s.p.a, posta sempre sulle sponde del fiume Serio, nel comune di Alzano Lombardo;
le emissioni previste per la nuova centrale verrebbero a costituire, secondo le stime di Medicina Democratica, ben 1/3 di tutte le emissioni di monossido di carbonio da gas metano dell'intera provincia di Bergamo, e circa 1/6 di tutte le emissioni di biossido di carbonio dell'intera provincia di Bergamo;
è del tutto assente anche un'analisi degli effetti derivanti dalla realizzazione delle opere sulla qualità delle acque: l'innalzamento previsto della temperatura delle acque della Roggia Borgogna, non è stato valutato in relazione alle differenti portate del corso d'acqua stesso; analoghe considerazioni valgono per la ricaduta inquinante degli scarichi del processo produttivo, pari a 2 mc/ora, destinati a confluire nel Serio, con carattere torrentizio e poche capacità di autodepurazione per i lunghi periodi di magra;
è evidente che le opere di captazione e modifica influirebbero, con effetti deleteri, sul patrimonio boschivo e sulle colture proprie delle zone collinari, tra cui si annoverano pregiati vigneti, la cui presenza è elemento di forte valorizzazione paesistica, oltre che strumento di preservazione del territorio rurale dall'edificazione;
appare poco probabile quanto riportato nell'originario studio di impatto ambientale, dove si sostiene non vi saranno interferenze di rilievo se non in fase di cantiere e che le stesse si annulleranno in quanto si procederà al ripristino ambientale; infatti, non solo la captazione delle acque sotterranee comporta effetti permanenti e irreversibili per l'ambiente, ma è improbabile un completo ripristino ambientale, visto che i dispersori della protezione catodica del metanodotto comportano correnti vaganti corrosive, pregiudizievoli per la vegetazione e che possono aggravare l'instabilità dei versanti e dei suoli;
i cantieri e i lavori di realizzazione e di interramento del metanodotto comportano, nelle fasce boscate, il taglio di alberi di alto fusto che, ovviamente, non potranno trovare omologhi neanche in fase di reimpianto;
le lacune sono probabilmente legate al fatto che i documenti predisposti dalla Snamprogetti non costituiscono propriamente uno studio di impatto ambientale, ed è quindi auspicabile che esso venga tempestivamente realizzato e depositato per la presentazione di osservazioni;
per quanto riguarda le altre opere definite come accessorie, ed in particolare gli elettrodotti, va detto che le costituende servitù di elettrodotto comportano non solo il taglio di piante, ove insistenti in zona boscata, ma creano, per tutto il tracciato dell'elettrodotto, una fascia disboscata estesa in cui non possono più


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crescere piante di alto fusto; inoltre normalmente, per la manutenzione degli elettrodotti, si creano piste tagliafuoco o di accesso ed appare difficile sostenere che non si verifichino effetti irreversibili;
per quanto concerne il metanodotto, tra gli elementi carenti si segnalano i seguenti:
scelta del tracciato: nella relazione tecnica sono descritti i criteri «di base» scelti ma non è contenuto alcun raffronto né alcuna descrizione della motivazione della soluzione progettuale prescelta rispetto a quelle alternative possibili, tra cui il già menzionato utilizzo del metanodotto esistente in fregio al Serio, che consentirebbe il risparmio di gran parte della zona collinare boscata e coltivata;
è assente ogni valutazione in merito alla possibilità, alle caratteristiche e alle quantità di emissioni di metano e/o di altre sostanze in atmosfera;
è assente una analisi dei malfunzionamenti e dei possibili incidenti, con le relative conseguenze ambientali nonché le predisposizioni per situazioni di emergenza;
sotto il profilo ambientale nessuna indicazione è stata formulata in merito ai rischi di potenziali inquinamenti in caso di rotture incidentali così come relativamente agli impatti in caso di smantellamento;
in sostanza i documenti citati svolgono una analisi parziale, evidenziando sotto il profilo programmatico e progettuale le implicazioni connesse con la realizzazione del metanodotto, mentre appaiono carenti - o presentano considerazioni sommarie - sotto il profilo degli impatti ambientali che vengono sostanzialmente derubricati a interferenze momentanee e completamente reversibili mediante i diversi ripristini;
tra le principali emergenze ambientali non affatto considerate vi sono inoltre:
la mancata considerazione del fatto che il tracciato interferisce con zone sottoposte a vincolo idrogeologico (nei comuni di Albano S. Alessandro, Torre dei Poveri, Scanzorosciate, Villa di Serio) per 3,2 km;
la mancata considerazione del fatto che il tracciato interferisce per 190 metri nell'area a vincolo paesaggistico «Vallo Colleonico» in comune di Martinengo;
la mancata considerazione che il tracciato interferisce con parchi fluviali (Naviglio Meletta - comune di Fontanella; Roggia Zerra - comuni di Cividate al Piano, Paloscio, Martinengo, Mornico al Serio; Fiume Cherio - comuni di Calcinate e Bolgare; torrente Zerra - comuni di Albano, S. Paolo d'Argon, Scanzorosciate, Villa di Serio; fiume Serio in comune di Villa di Serio) per complessivi 3,68 km;
la mancata considerazione che il tracciato interferisce per 3,79 km complessivi in aree con vincoli forestali/boschivi nei comuni di Costa di Mezzate, Montello, Albano, Scanzorosciate, Villa di Serio;
la mancata considerazione che il tracciato incontra zone con vincoli di diverso genere nei comuni di Fontanella, Antegnate, Cividate al Piano, Bolgare, Costa di Mezzate, Montello, Albano, Scanzorosciate, Villa di Serio, per lo più di carattere agricolo e connessi alla presenza di aree con valore naturalistico o paesistico, in un caso anche archeologiche;
la difformità tra i dati della perizia giurata e quelli resi nello studio sintetico presentato a corredo della domanda di autorizzazione, non inducono certo a credere in una esaustiva rappresentazione della problematica ambientale alle autorità chiamate a decidere sulla compatibilità ambientale dell'opera o ai cittadini, associazioni e soggetti interessati a valutare il progetto e a presentare le proprie osservazioni;
per quanto concerne le ripercussioni sanitarie ed epidemiologiche sulle popolazioni interessate vanno evidenziati: l'inquinamento atmosferico notevole dell'abitato e della vallata, l'innalzamento delle temperature in atmosfera, l'aumento degli scarichi


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inquinanti nelle acque, l'aumento dell'inquinamento acustico già fuori norma, secondo i dati forniti dall'ARPA, l'inquinamento elettromagnetico derivante dai nuovi tratti dell'elettrodotto -:
se i Ministri interrogati non ritengano che le procedure di realizzazione della centrale siano in contrasto con i principi di federalismo e di autonomia delle regioni, sanciti dalle modifiche al titolo V della Costituzione;
se non ritengano opportuno coinvolgere la regione Lombardia in una accurata e circostanziata analisi del progetto, in virtù anche di quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 6501 del 19 ottobre 2001 che vieterebbe la realizzazione dell'opera poiché in zona critica dal punto di vista ambientale;
se non ritengano che per la realizzazione del metanodotto, in quanto opera non connessa funzionalmente e da sottoporre ad iter autorizzatorio ordinario ed autonomo, non sia applicabile la procedura di cui al decreto-legge n. 7 del 2002;
se non ritengano che si possa optare preferibilmente per l'utilizzo del metanodotto già esistente che da Seriate porta a Villa di Serio costeggiando il fiume Serio;
se non intendano garantire, in ogni caso, che venga effettuato un vero e proprio studio di impatto ambientale per il metanodotto e per tutte le altre opere connesse.
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