Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 230 del 27/11/2002
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La seduta, sospesa alle 9,45, è ripresa alle 10,05.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo 16 - A.C. 2031-bis-B)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cialente 16.8.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cialente. Ne ha facoltà.

MASSIMO CIALENTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'intento di creare sezioni specializzate presso alcuni tribunali per la trattazione delle controversie riguardanti i procedimenti in materia di proprietà intellettuale e industriale possa essere condivisibile, soprattutto se si considera - vorrei ricordarlo - che dal maggio 2001 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti del nostro paese in relazione alla mancata comunicazione di alcune disposizioni attuative del regolamento n. 40 del 1994 relativo al marchio comunitario. Ricordo anche che nella scorsa legislatura l'atto Camera n. 4885, che avrebbe dovuto dare attuazione a quel regolamento, non è giunto all'approvazione prima della fine del mandato.
Il nostro emendamento nasce da una considerazione, colleghi, sulla quale vorrei richiamare la vostra attenzione. Al comma 1 vengono istituite sezioni specializzate presso i tribunali; ci sarebbe da dire che suona un po' strano pensare di poterle istituire senza alcun impegno o aumento di spesa: voi mi insegnate, infatti, che l'efficienza e l'efficacia richiedono sempre investimenti ma, tant'è, questo rientra nella filosofia (se c'è una filosofia, un pensiero dominante che conduca a qualcosa) di questo provvedimento. Dunque, vengono istituite queste sezioni specializzate presso i tribunali, ma vorrei ricordare che la legge antitrust n. 280 del 1990, al comma 2 dell'articolo 3 attribuisce alle corti d'appello la competenza esclusiva


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quali giudici specializzati. Allora, colleghi, noi proponiamo che alle sezioni di cui al comma 1 vengano assegnate anche le funzioni attualmente di competenza delle corti d'appello per evitare la situazione assurda per cui lo stesso comportamento possa essere valutato dal tribunale, e dunque da queste sezioni speciali, come atto di concorrenza, e, dalla corte d'appello, come violazione della legge antitrust.
Concludo dicendo che con questo emendamento assegniamo in modo più chiaro a queste sezioni specializzate anche la competenza in materia di antitrust a livello comunitario proprio per evitare irrisolvibili questioni di competenza tutte le volte che si è incerti se una determinata fattispecie venga a ricadere nell'ambito di applicazione del diritto comunitario o della legge n. 280 del 1990.
Colleghi, capisco che si tratta di un provvedimento blindatissimo ma con questo emendamento potremmo conferire con chiarezza un più utile e preciso ruolo a queste nuove sezioni dei tribunali.

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