Allegato A
Seduta n. 230 del 27/11/2002


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(A.C. 2031-bis-B - Sezione 17)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
vista l'importante rilevanza della valenza delle attività lavorative dei detenuti e degli ex detenuti del nostro sistema carcerario, nel loro processo di recupero e reinserimento;
vista la fabbricazione di prodotti della ceramica spesso di altissimo livello artistico e qualitativo, ad opera di detenuti ed ex detenuti;
nel rispetto delle procedure previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, di attuazione della «tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità» e del relativo ottenimento del diritto di apporre i marchi «ceramica artistica e tradizionale» e «ceramiche di qualità» sulle produzioni ceramiche,

impegna il Governo

ad operare per agevolare le imprese costituite in forma individuale o in forma societaria, con prevalenza di lavoratori creativi e manuali in veste di detenuti e/o ex detenuti, riservando ad esse una quota percentuale significativa dei finanziamenti in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, da quantificare in fase di determinazione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse, di cui alla presente legge, spettante al ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale ceramico.
9/2031-bis-B/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Ruggeri.

La Camera,
premesso che:
nell'A.C. 2031-bis-B, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, all'articolo 35 (Disposizioni in materia di importazione e fornitura di energia elettrica) si prevede tra l'altro che «hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria (...) i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacità assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue»;
il distacco dei carichi in tempo reale consente l'alleggerimento delle congestioni sulle linee elettriche (in specie di interconnessione con l'estero), e, quindi, un migliore utilizzo delle linee stesse con conseguenti economie nei costi complessivi dell'energia;
l'attuazione del distacco in media tensione, oltre che in alta tensione, incrementa le porzioni di rete interessate e, pertanto, sono maggiori le conseguenti riduzioni dei costi complessivi, oltre a consentire una migliore utilizzazione delle linee stesse,


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impegna il Governo

ad operare affinché venga assegnata la capacità di trasporto di energia elettrica disponibile sulle linee elettriche di interconnessione con l'estero in via prioritaria ai clienti finali disponibili a distacchi di carico in tempo reale, ricomprendendo il distacco dei carichi alimentati in AT (alta tensione) ed in MT (media tensione) se dotati di sistemi di continuità.
9/2031-bis-B/2. Zanetta.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8, comma 6, del disegno di legge in esame novella il comma 54 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);
tale disposizione risponde alla finalità di favorire l'informatizzazione della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;
a tal fine si prevede il versamento di 15 milioni di euro alla sezione del Fondo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge n. 449 del 1997;
con decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno determinate le modalità e i criteri per l'accesso alla predetta sezione del Fondo,

impegna il Governo

a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, in modo tale da consentire alle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande di acquisire prodotti tecnologicamente avanzati anche attraverso la più ampia competizione possibile tra le aziende produttrici e distributrici nel settore dell'informatica e dell'elettronica di consumo, con particolare riferimento alle aziende che producono e distribuiscono apparecchi misuratori fiscali.
9/2031-bis-B/3. D'Agrò, Gastaldi, Polledri.

La Camera,
premesso che:
il capo III del provvedimento reca norme volte a contrastare gli effetti inflattivi provocati dagli aumenti delle tariffe dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli, verificatisi a seguito della liberalizzazione del mercato assicurativo;
attraverso tali disposizioni si intende avviare un processo volto ad incidere sui diversi fattori di costo che in questi ultimi anni hanno determinato i progressivi aumenti delle tariffe dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli;
in particolare il comma 2 del nuovo articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito dall'articolo 22 del disegno di legge in esame, prevede l'uniformità sull'intero territorio nazionale dei premi praticati dalle imprese di assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell'ultimo biennio, al fine di evitare una penalizzazione per i cittadini residenti in zone ad elevata sinistrosità;
la disposizione richiamata, ispirata a finalità comprensibili e condivisibili, rischia peraltro di determinare, nella sua applicazione concreta, effetti potenzialmente iniqui sotto l'aspetto della distribuzione del fabbisogno tariffario tra le varie categorie di rischio, in quanto potrebbe determinare una sorta di mutualità trasversale, significativamente penalizzante per vaste categorie di assicurati in tutte le zone del Paese;
tale disposizione, inoltre, potrebbe comportare problemi di compatibilità comunitaria in relazione alla direttiva 92/49/CE, con particolare riferimento alla parte in cui tale direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri, nell'ambito delle


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disposizioni in materia di accesso e di condizioni di esercizio dell'attività assicurativa, di non applicare disposizioni che prevedano la necessità di un'approvazione preliminare o di una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze e delle tariffe,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo III del provvedimento in esame, ed in particolare dal comma 2 del nuovo articolo 12-bis della legge n. 990 del 1969, e ad adottare le opportune, conseguenti iniziative, al fine di evitare che possano determinarsi conseguenze sostanzialmente in contrasto con l'obiettivo di combattere i fenomeni inflattivi registrati nel settore delle tariffe RC auto.
9/2031-bis-B/4. Gastaldi, Cozzi.

La Camera,
premesso che:
nell'ambito del processo di liberalizzazione dei mercati, la destinazione efficiente della capacità di importazione di energia elettrica in Italia riveste un'importanza strategica, sia per ottenere un adeguato grado di sicurezza degli approvvigionamenti di un quadro di consumi in aumento, sia per poter soddisfare le esigenze di difesa della competitività delle imprese italiane, penalizzate da prezzi nazionali dell'energia molti superiori a quelli praticati negli altri Paesi europei;
con la disposizione approvata dal Parlamento all'articolo 35 del presente disegno di legge, si dispone che, ferme restando le assegnazioni già effettuate per contratti esistenti o per le forniture al mercato vincolato, abbiano diritto ad un'assegnazione prioritaria, nell'assegnazione annuale delle capacità di import, alcune tipologie di clienti idonei, sulla base delle caratteristiche di utilizzazione della capacità di trasporto attribuita;
il Parlamento ha già impegnato il Governo ad accelerare l'apertura del mercato e ad operare in modo da aumentare il grado di diversificazione dell'offerta di energia elettrica e riconoscere la qualifica di cliente idoneo ad una più ampia platea di piccole e medie imprese;
si riconosce l'esigenza di inquadrare ed interpretare la previsione dell'articolo 35 in maniera armonizzata con le linee di politica industriale e di politica energetica nazionale ed europea, al fine di agevolarne l'applicazione e valorizzarne la stessa efficacia in termini di apertura del mercato elettrico,

impegna il Governo

a tenere conto, ai fini della determinazione della capacità assegnabile, delle assegnazioni attualmente esistenti, limitatamente alla durata già prevista ed ai diritti già acquisiti dai clienti interessati,
a prevedere che le esenzioni previste al comma 2 del medesimo articolo 35 siano riferibili esclusivamente ai contratti di fornitura stipulati in esecuzione delle assegnazioni prioritarie di cui al comma 1, ferma restando la previsione dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 790, per gli altri contratti di fornitura stipulati dalle medesime categorie di clienti idonei.
9/2031-bis-B/5. Saglia, D'Agrò, Gastaldi, Polledri.

La Camera,
premesso che:
l'attuale formulazione dell'articolo 35 (Disposizioni in materia di importazioni e fornitura di energia elettrica):
a) non garantisce la sicurezza del sistema elettrico nazionale, essendo venuta meno la condizione della interrompibilità istantanea;
b) lede le esigenze di competitività delle aziende effettivamente energivore;


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c) configura un'alterazione delle regole del mercato a vantaggio degli intermediari/commercianti di energia,

impegna il Governo

a prevedere che l'energia di cui all'articolo 35, per bande di capacità non inferiori a 10MW, da assegnare in via prioritaria nel caso di capacità di trasporto insufficiente rispetto alla domanda, abbia le caratteristiche della interrompibilità istantanea, sia per la destinazione ai clienti idonei direttamente connessi alla rete di distribuzione nazionale, sia per quelli che assicurino il completo utilizzo della capacità per almeno l'80 per cento delle ore annue.
9/2031-bis-B/6. Micheli, Agostini, Sereni, Giulietti, Stramaccioni.

La Camera,
premesso che:
il capo III reca «Disposizioni in materia di RC auto» e interviene innovando profondamente la materia;
nella versione originaria del provvedimento esaminato dalla Camera dei deputati in prima lettura era contenuta una norma (ex articolo 12) che, modificando l'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, disponeva che qualora il danneggiato avesse promosso l'azione legale prima di ricevere l'offerta dell'assicuratore non avrebbe avuto diritto al rimborso delle spese professionali (fatte salve quelle mediche);
tali spese, che vengono rimborsate al danneggiato dalla compagnia assicuratrice, oltre che da considerarsi superflue, in quanto sostenute prima della scadenza del termine previsto per il risarcimento, contribuiscono a far lievitare il costo della polizza;
da un'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze nel corso della XIII Legislatura è emerso che l'aumento delle tariffe RC auto è dovuto, fra l'altro, all'aumento del contenzioso e delle conseguenti spese professionali;
il mantenimento di tale norma avrebbe risposto alla finalità generale, richiamata anche nella relazione introduttiva, di contrasto agli effetti inflattivi provocati dagli aumenti delle tariffe dell'assicurazione obbligatoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché la definizione dei sinistri, specie se di lieve entità, avvenga in maniera quanto più celere possibile, al fine di eliminare spese difficilmente giustificabili che producono inutili e costosi rincari delle polizze, attraverso un successivo intervento normativo che elimini il diritto al rimborso delle spese professionali sostenute per l'azione di risarcimento anteriormente alla scadenza del termine previsto dalla legge per l'offerta stessa.
9/2031-bis-B/7. Fontanini, Martinelli, Poledri, Lazzari.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 22, comma 1, del disegno di legge, diretto a sostituire l'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, prevede al comma 2 di detto articolo che «i premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell'ultimo biennio sono uniformi sull'intero territorio nazionale»;
tale disposizione solo apparentemente verrebbe incontro ad esigenze di uguaglianza tra cittadini, mentre realizzerebbe di fatto gravi ingiustizie tra gli assicurati RC auto che circolano in aree del territorio meno a rischio di incidenti e con costi di risarcimento più bassi e gli assicurati più rischiosi;
ciò significherebbe che gli assicurati meno a rischio dovrebbero farsi carico, in modo eccessivo rispetto ai limiti consentiti dall'applicazione del principio


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mutualistico proprio dell'assicurazione, delle situazioni più penalizzanti esistenti sul territorio;
in tal modo verrebbe meno l'interesse pubblico a migliorare tali situazioni di criticità territoriali e l'insicurezza stradale di certe zone verrebbe di fatto legittimata;
il mercato assicurativo, al di là delle scelte che opererà ogni singola impresa nel dare applicazione alla disposizione, ha già segnalato che la norma determinerebbe gravi scompensi sulle tariffe assicurative, con effetti estremamente penalizzanti per la maggior parte degli assicurati RC auto;
la norma è chiaramente in conflitto con la normativa comunitaria in materia assicurativa, per cui risulta scontata una seconda condanna dello Stato italiano dopo quella relativa al blocco tariffario imposto nella precedente legislatura,

impegna il Governo

ad attivarsi per eliminare gli effetti ingiusti e penalizzanti derivanti dalla disposizione attraverso un successivo intervento normativo che, nel ribadire il primato delle legislazione comunitaria in materia di assicurazioni, conduca in modo inequivocabile alla soppressione di questa ed altre norme che risultino incoerenti rispetto ai principi di liberalizzazione introdotti dal legislatore europeo.
9/2031-bis-B/8. Polledri, Rizzi, Didonè, Bricolo, Luciano Dussin, Fontanini, Martinelli, D'Agrò.

La Camera,
premesso che:
il differenziale dei prezzi della energia elettrica tra l'Italia ed il resto dell'Unione europea, in attesa che si producano pienamente gli effetti concorrenziali delle riforme del mercato elettrico, rendono non sopportabili i costi di approvvigionamento per le imprese energivore; in tale contesto, l'utilizzazione di energia prodotta all'estero, fortemente limitata dai vincoli di capacità delle reti di trasmissione transfrontaliere, è opportuno che veda impieghi prevalentemente dedicati all'industria energivora;
la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 22 novembre 2002, che fissa modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica sulla frontiera settentrionale del Paese, determina una riserva di assegnazione prioritaria a favore di clienti idonei che assumano l'onere della interrompibilità istantanea del carico;
la medesima delibera non appresta significative priorità di assegnazione di capacità di transito alle imprese pur energivore che per la tecnologia del ciclo produttivo non sono assoggettabili a distacchi immediati del carico;
ciò determina inaccettabili spiazzamenti sul mercato, quale ad esempio quello della Portovesme srl (sesto tra i più grandi consumatori di energia elettrica del Paese), che pur essendo impegnata in rilevanti investimenti per la generazione di energia mediante fonti a basso costo, è costretta a chiudere gli impianti con l'attivazione di una proceduta di cassa integrazione che dal 1o dicembre 2002 vedrà coinvolti i primi 400 lavoratori, e successivamente coinvolgerà l'intero stabilimento, comportando una sospensione dal lavoro, tra occupati diretti ed indotto, di circa 1500 persone,

impegna il Governo

ad attivarsi per assicurare la quota di energia necessaria per il fabbisogno dell'industria metallifera Portovesme srl, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione e della realizzazione del nuovo impianto di energia elettrica a carbone in autoproduzione.
9/2031-bis-B/9. Cabras, Maurandi, Soro, Ladu.


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La Camera,
premesso che:
all'articolo 6 del disegno di legge in esame sono previste delle misure in favore dello sviluppo delle reti a larga banda; in particolare viene prevista l'esenzione dal contributo dovuto dagli operatori di telecomunicazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
va tenuto conto del fatto che, nella sua forma attuale, il disegno di legge in discussione non consentirebbe di fruire dell'esenzione ai soggetti che abbiano effettivamente deciso di investire nella larga banda; ciò in quanto resterebbero escluse dal computo degli investimenti effettuati tutte le spese in conto economico: a solo titolo di esempio non esaustivo, non rientrerebbero nel calcolo tutte le spese sostenute nell'anno da parte degli operatori di telecomunicazioni relativi ai circuiti necessari a collegare alla propria rete gli apparati installati presso le centrali di Telecom Italia nelle quali gli stessi operatori si sono dovuti co-locare per poter realizzare servizi a larga banda attraverso il cosiddetto «local loop unbundling»; i canoni dell'affitto dello spazio occupato a tal fine nelle centrali di Telecom Italia, versati a quest'ultima dagli operatori di telecomunicazione coinvolti nel processo del «local loop unbundling»; le spese per i circuiti di accesso a larga banda portati dagli operatori presso i clienti finali;
è di particolare importanza, per lo sviluppo del Paese, la più ampia realizzazione di infrastrutture finalizzate alla realizzazione di servizi a larga banda,

impegna il Governo

a garantire che tutti gli operatori di telecomunicazioni che siano effettivamente impegnati nello sviluppo dei servizi a larga banda in Italia possano fruire dell'esenzione prevista dal disegno di legge in discussione;
a considerare, pertanto, nel calcolo finalizzato all'esenzione dal contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tutte le spese contabilizzate sia in conto economico che in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture per servizi a larga banda che siano state sostenute dai soggetti che, in caso di perdita di esercizio, abbiano fatturato, al netto di tali spese, un importo inferiore a cento milioni di euro nell'anno di riferimento e il computo del contributo.
9/2031-bis-B/10. Floresta.

La Camera,
premesso che:
il Senato della Repubblica ha ritenuto di modificare la lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, nonché l'alinea del comma 1, ed ogni modifica in questa sede, comprese quelle pur opportune volte a ripristinare sui due punti il testo prodotto dalla Camera in prima lettura, comporterebbe un nuovo passaggio al Senato con pregiudizio per l'entrata in vigore del provvedimento,

impegna il Governo

ad intendere ed attuare la delega conferita, sia in prima fase, sia nelle eventuali revisioni, secondo le seguenti direttrici:
a) la «composizione collegiale» delle istituende sezioni specializzate si intenda e si attui nel senso che, permanendo monocratici l'organo e la fase dell'istruttoria, siano collegiali l'organo e la fase della decisione;
b) la dizione «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche» venga intesa e attuata nel senso che ogni dotazione di magistrati, personale ausiliario e mezzi strumentali per le istituende sezioni specializzate sia reperita rigorosamente all'interno dei tribunali e delle corti d'appello individuati come sedi delle sezioni, evitando


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pertanto qualsiasi prelievo e pregiudizio a carico di ogni altra sede o ufficio del sistema giudiziario.
9/2031-bis-B/11. Benedetti Valentini, Riccio, Perrotta, Marinello, Misuraca, Vitali, Costa, Brusco, Cozzi, Mazzoni, Carrara.

La Camera,
premesso che:
l'alto costo energetico pone le aziende italiane energivore in una condizione di inferiorità concorrenziale rispetto alle aziende degli altri partner europei vantando, mediamente, un costo energetico pari a circa la metà di quello italiano (100 lire/Kwh contro le 50 lire/Kwh);
la società Portovesme S.r.l., sita nel bacino del Sulcis Iglesiente, è l'unica azienda italiana produttrice di piombo, zinco, oro, argento e acido solforico, collocandosi tra le prime cinque al mondo, con una produzione complessiva di 320 mila tonnellate, ed occupa attualmente circa 900 dipendenti diretti e altri 500 indiretti;
la negativa e contestuale presenza di un andamento sfavorevole del mercato ed un costo energetico elevato pone aziende come la Portovesme fuori dal mercato con il rischio di pesanti ricadute economiche ed occupazionali;
la Portovesme S.r.l., che consuma oltre 600 mila M/kwh, ha presentato, in tale ottica, la prima stesura del progetto per la realizzazione di una centrale a carbone da 150 MW che sarà costruita all'interno dell'area della società stessa;
in data 12 novembre, la regione Sardegna ha sottoposto la necessità improrogabile di attribuire un quantitativo adeguato di energia interrompibile e non alle industrie energivore, quali appunto la Portovesme, all'attenzione del Ministro delle attività produttive che si è impegnato a promuovere un ampliamento della capacità di importazione nazionale destinata ai clienti idonei di maggior consumo;
in data 22 novembre l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha deliberato modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica non prevedendo priorità di assegnazione di rilievo alle imprese energivore che per la tecnologia impiegata non sono assoggettabili a distacchi immediati del carico;

impegna il Governo

ad attivarsi per assicurare, per l'anno 2003, alla società Portovesme una quota di energia adeguata alle sue esigenze e, più in generale, garantire, attraverso una azione di indirizzo all'Autorità per l'energia e per il gas, una riserva di capacità di transito di energia elettrica alle imprese che per la particolare tecnologia impiegata sono da considerarsi «non interrompibili».
9/2031-bis-B/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Mereu, Peretti.

La Camera,
premesso che con una modifica al testo iniziale del provvedimento apportata dal Senato (articolo 16, comma 1, lettera a)), sono state istituite direttamente senza l'uso dello strumento della delega, presso 12 tribunali e Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale escludendo la città di Verona che, per la consistenza di attività industriali localizzate nella sua provincia ed in quelle limitrofe, avrebbe rappresentato a rigor di logica una scelta naturale;
considerato che la città di Verona offrirebbe la possibilità di assorbire il futuro contenzioso concernente il marchio comunitario con strutture adeguate. Inoltre geograficamente rappresenta un punto di incontro efficace tra le varie direttrici autostradali e ferroviarie;
visto che a Verona hanno sede due istituti esclusivamente dedicati alle problematiche della proprietà intellettuale e industriale: iPCentre, centro di studi costituito dai consorzi universitari dì Verona, Brescia, Udine e dalla Camera di commercio


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di Treviso, e REACT Italia, la cellula italiana del gruppo europeo di anticontraffazione. Tali entità, anche se di recente istituzione, rappresentano già sin d'ora il referente italiano per gli organismi esteri di riferimento;
rilevato che tale realtà scientifica e operativa permette al Triveneto di beneficiare dei vantaggi derivanti in maniera maggiore di altre regioni italiane;
considerato che allo scopo di ottimizzare le risorse a disposizione e di fornire il migliore beneficio al Triveneto, si ritiene che Verona possa rappresentare la migliore scelta per una simile designazione in termini di maggiore efficacia e di risparmio dei costi di attuazione;

impegna il Governo

nell'ambito dei poteri che gli assegna il comma 4 dell'articolo 16 del disegno di legge citato in premessa, a valutare la possibilità di istituire una sezione speciale in materia di proprietà industriali ed intellettuali, presso il tribunale di Verona.
9/2031-bis-B/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Fratta Pasini.

La Camera,
premesso:
che all'articolo 16 dell'atto Camera n. 2031-bis-B «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», nel testo approvato dal Senato, viene attribuita al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e intellettuale;
che al comma 1 del medesimo articolo vengono indicati tra le questioni oggetto dei procedimenti giudiziari di cui assicurare una più rapida ed efficace definizione quelle relative ai marchi nazionali e comunitari e i brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali;
che in ordine all'ampiezza di tale previsione potrebbero sorgere dubbi in sede interpretativa, che viceversa non risulterebbero comunque giustificati:

impegna il Governo

ad esplicitare nei provvedimenti delegati di cui sopra, la ricomprensione nella previsione riferita ai marchi dei procedimenti giudiziari relativi a marchi registrati presso l'O.M.P.I. (Organization mondiale de la proprieté intellectuelle) di Ginevra, e di cui all'Accordo di Madrid, che hanno in Italia identica validità dei marchi nazionali, e in quella riferita ai brevetti per nuove varietà vegetali dei procedimenti giudiziari relativi ai nuovi titoli di protezione per nuove varietà vegetali che da alcuni anni hanno sostituito nel nostro ordinamento i precedenti brevetti per novità vegetali.
9/2031-bis-B/14. Gamba.

La Camera,
premesso che:
relativamente alla materia di importazione di energia elettrica;
tenuto conto che il Parlamento affronterà la questione in modo compiuto attraverso la discussione del disegno di legge di riforma e riordino del sistema energetico presentato dal Governo;
tenuto conto degli orientamenti al riguardo espressi dalla Commissione attività produttive e contenuti nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'energia;
tenuto conto inoltre dell'accordo raggiunto in sede europea di dare compiutezza al processo d'apertura e liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo per gli scambi transfrontalieri di elettricità, con il regolamento sulla tariffazione e la gestione delle congestioni;


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il Parlamento ha più volte impegnato il Governo ad accelerare l'apertura del mercato, con particolare riferimento all'offerta più favorevole per i clienti idonei e le piccole e medie imprese, nonché le imprese artigianali e commerciali;
con la disposizione contenuta all'articolo 35 della presente legge in materia di assegnazioni e forniture annuali delle capacità d'energia importata;
tenuto conto da quanto osservato dalla Autorità per l'energia e il gas in data 28 ottobre 2002 nel merito del provvedimento in esame;

impegna il Governo

a tenere conto, ai fini della determinazione della capacità assegnabile delle assegnazioni attualmente esistenti limitatamente alla durata già prevista ed ai diritti gia acquisiti dei clienti interessati, garantendo esclusivamente i diritti acquisiti dagli utenti in esito all'assegnazione per l'anno in corso;
a garantire che l'attuazione della norma prevista dall'articolo 35 assicura la non estendibilità agli anni successivi dei diritti acquisiti tramite l'assegnazione effettuata per il 2002;
a garantire che l'assegnazione prioritaria indicata al comma 1 dell'articolo 35 riguardi esclusivamente i clienti idonei e non anche tutti i clienti finali;
a garantire infine che le esenzioni previste al comma 2 dell'articolo 35 non riguardino tutti i contratti che vengono stipulati a qualsiasi titolo dai clienti idonei secondo i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 35, evitandone una sua estensione.
9/2031-bis-B/15. Quartiani, Gambini, Nieddu.

La Camera,
tenuto conto che all'articolo 2 della presente legge si inseriscono interventi agevolativi per le campionature innovative nel settore tessile, compiendo un primo passo nel riconoscimento di tali investimenti sono centrali nelle spese e negli sforzi di ricerca per le aziende del settore;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di precisare nei bandi regolanti l'utilizzo del Fondo per l'innovazione tecnologica (legge n. 46 del 1982) la durata massima di 6 mesi per gli incentivi alla ricerca per la campionatura innovativa nel tessile.
9/2031-bis-B/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Lulli, Magnolfi, Innocenti, Bimbi.