Allegato A
Seduta n. 230 del 27/11/2002


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(A.C. 2031-bis-B - Sezione 16)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore).

1. L'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n.990, è sostituito dal seguente:
«Art. 12-bis. - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica.
2. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell'ultimo biennio sono uniformi sull'intero territorio nazionale.
3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata presso ogni punto di vendita dell'impresa, nonché mediante siti INTERNET che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge è inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
5. L'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è raddoppiata».

2. I primi due periodi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.57, sono soppressi.
3. All'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12-bis della citata legge n. 990 del 1969, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.
(Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore).

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, sopprimere il comma 2.
*22. 5. (ex 22. 1., 22. 3. e 22. 10.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Boato.

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, sopprimere il comma 2.
*22. 7. (ex 22. 3). Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.


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Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, sopprimere il comma 2.
*22. 8. (ex 22. 10). Fistarol, Lettieri, Vernetti, Ruggeri, Ruta, Fioroni, Stradiotto, Potenza.

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, sopprimere il comma 2.
* 22. 20 (ex 22. 1) Polledri, Pagliarini, Martinelli.

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Al fine di individuare i criteri per stabilire il premio da applicare agli assicurati inseriti nella classe di massimo sconto nell'ultimo biennio, si deve fare riferimento alla media dei premi e delle province con tariffa più bassa.
2-bis. L'ISVAP fissa ogni anno, sulla base del criterio di cui al comma 2, il premio per le tariffe degli assicurati che rientrano nella categoria più meritevole.
22. 3. (ex 22. 16) Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 2, sostituire le parole: sono uniformi sull'intero territorio nazionale con le seguenti: sono uniformati sull'intero territorio nazionale al premio più basso.
22. 9. (ex 22. 4.) Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata dal Ministero delle Attività produttive che acquisisce mensilmente i prezzi delle tariffe dei premi assicurativi e delle condizioni di polizza al fine di creare un'apposita sezione nel proprio sito Internet in cui risultino evidenziate le condizioni contrattuali offerte da ciascun soggetto in relazioni a polizze per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.
22. 10 (ex 22. 11.) Boccia, Ruta.

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 3, dopo le parole: La pubblicità aggiungere le seguenti delle tariffe,.
22. 11. (ex 22. 5) Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 3, dopo le parole: presso ogni punto di vendita dell'impresa, aggiungere le seguenti: attraverso opuscoli disponibili, consultabili, asportabili ed aggiornati,.
22. 12. (ex 22. 6). Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: secondo il proprio profilo personalizzato di assicurato.
*22. 13 (ex 22. 7.) Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Rugghia.

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: secondo il proprio profilo personalizzato di assicurato.
*22. 14. (ex 22. 12). Vernetti, Lettieri, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 4, sopprimere le parole: almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza.
22. 15. (ex 22. 8). Grotto, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.


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Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: In mancanza di preventiva comunicazione all'assicurato di aumenti di tariffa, superiori al tetto di inflazione programmata, l'assicurato può recedere dal contratto senza ottemperare alle disposizioni di cui al precedente periodo.
22. 4. (ex 22. 17.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Le imprese di assicurazione che gestiscono il ramo RCA hanno l'obbligo di tariffare esclusivamente rispetto ai territori in cui siano presenti sia con strutture di vendita che con strutture di interfaccia informativi e di liquidazione dei sinistri in gestione diretta. È fatto obbligo all'impresa di assicurazione che voglia gestire il ramo RCA di assicurare una copertura territoriale non inferiore ai due terzi della popolazione stabilmente residente nel paese. Le imprese di assicurazione che, sulla base di detta operatività, risultino presenti con strutture in gestione diretta sull'intero territorio nazionale potranno avvalersi, relativamente ad un terzo delle strutture gestite, di centri in cogestione con altre imprese appartenenti alla stessa fascia di diffusione sul territorio.
5-ter. Al fine di permettere alla più vasta platea di utenti di usufruire delle differenze tariffarie e di garanzia offerte dalle imprese di assicurazione ed in previsione del recepimento della normativa europea sulla commercializzazione dei servizi e dei prodotti, deve essere fatto ricorso alla pluralità di mandato per gli agenti di assicurazione.
5-quater. Al fine di permettere una rapida e chiara visione del prodotto che si sottoscrive si fa obbligo alle imprese di assicurazione di consegnare, prima della stipula di un contratto RCA, all'utente una nota sintetica e chiara sul contenuto. Tale nota non sostituisce il libretto esplicativo delle garanzie da consegnarsi all'atto del perfezionamento del contratto ma lo integra ed accompagna.
5-quinquies. L'ISVAP rende noti annualmente i dati relativi ai risultati tecnici e di portafoglio delle singole imprese suddivisi per categoria di rischio e con particolare riferimento ai premi netti incassati, ai caricamenti, al numero delle polizze emesse, ai sinistri di generazione ed alle riserve accantonate rispetto a questi, al numero di sinistri complessivo ed alle relative riserve, al numero di sinistri liquidati.
22. 16. (ex 22. 13). Vernetti, Lettieri, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Le imprese di assicurazione che gestiscono il ramo RCA, hanno l'obbligo di effettuare la tariffazione esclusivamente rispetto ai territori in cui siano presenti sia con strutture di vendita che con strutture di interfaccia informativi e di liquidazione dei sinistri in gestione diretta. È fatto obbligo all'impresa di assicurazione che intenda gestire il ramoRCA di assicurare una copertura territoriale non inferiore ai due terzi della popolazione stabilmente residente nel paese. Le imprese di assicurazione che, sulla base di detta operatività risultino presenti con strutture in gestione diretta sull'intero territorio nazionale possono avvalersi, relativamente ad un terzo delle strutture gestite, di centri di cogestione con altre imprese appartenenti alla stessa fascia di diffusione sul territorio.
5-ter. Al fine di permettere alla più vasta platea di utenti di usufruire delle differenze tariffarie e di garanzia offerte dalle imprese di assicurazione ed in previsione del recepimento della normativa europea sulla commercializzazione dei servizi e dei prodotti, è consentito il ricorso alla pluralità di mandato per gli agenti di assicurazione.
5-quater. Al fine di permettere una rapida e chiara visione del prodotto da sottoscrivere, si fa obbligo alle imprese di assicurazione di consegnare all'utente, prima della stipula di un contratto RCA, una nota sintetica e chiara sul contenuto


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del prodotto medesimo. Tale nota non sostituisce il libretto esplicativo delle garanzie da consegnarsi all'atto del perfezionamento del contratto ma lo integra ed accompagna.
5-quinquies. L'ISVAP rende noti annualmente i dati relativi ai risultati tecnici e di portafoglio delle singole imprese suddivisi per categoria di rischio e con particolare riferimento:
a) ai premi netti incassati, ai caricamenti, al numero delle polizze emesse;
b) ai sinistri di generazione ed alle relative riserve accantonate;
c) al numero di sinistri complessivo ed alle relative riserve;
d) al numero di sinistri liquidati.
22. 17. (ex 22. 9). Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.