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1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attività produttive».
2. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.561, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle attività produttive provvede alla ricostituzione degli organi tenendo conto delle opportune professionalità tecniche ed amministrative.