Allegato A
Seduta n. 230 del 27/11/2002


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(A.C. 2031-bis-B - Sezione 10)

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 38.
(Misure concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

1. In caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alla attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2003, il trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, in servizio presso il Ministero delle attività produttive, pari a 2.580.000 euro annui, attualmente sostenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è posto a carico del bilancio di detto Ministero e il relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2.580.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2003, il trattamento economico del personale di cui al comma 2, in posizione di comando presso altre amministrazioni, è posto a carico di queste ultime e il relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
5. Con decorrenza 1o gennaio 2003, il personale di cui al comma 2 è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale non riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in


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44.415 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.